Cassazione Penale, Ordinanza n. 03575/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Firenze dell'8 febbraio 2024. Il primo motivo contestava la sussistenza del dolo in relazione alle condotte di minaccia e danneggiamento poste a base del ravvisato turbamento del pubblico servizio, sostenendo che la sequenza fattuale non consentisse di affermare in modo adeguato la consapevolezza e volontarietà richieste. Il secondo motivo censurava la valutazione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche, chiedendo in sostanza una diversa lettura del merito. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo aspecifico e manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva accertato che le condotte erano state tenute prima del trasferimento al blocco operatorio e dunque prima dell'anestesia e del successivo risveglio, con conseguente piena ravvisabilità e intensità del dolo. Il secondo motivo è stato ritenuto parimenti aspecifico e diretto a sollecitare un nuovo giudizio di merito, precluso in sede di legittimità, poiché la Corte di appello aveva già motivato sia sulla mancata esclusione della recidiva, per la maggiore pericolosità desunta dai fatti e dai precedenti, sia sul diniego delle attenuanti generiche, in ragione della gravità dei fatti e del quadro personologico emergente dai precedenti.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi erano aspecifici, manifestamente infondati oppure diretti a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.
art. 616 c.p.p.
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende per i profili di colpa.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere accolti motivi di ricorso che si risolvano in censure generiche o aspecifiche, prive di effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il controllo della Cassazione non consente una nuova valutazione del merito, né una diversa ricostruzione dei fatti quando il giudice di appello abbia già fornito motivazione congrua e non illogica su elementi decisivi.
- La sussistenza del dolo può essere desunta dalla collocazione temporale delle condotte e dal contesto fattuale accertato dal giudice di merito, e non è inficiata da mere allegazioni difensive alternative prive di specifico riscontro.
- La recidiva e il diniego delle attenuanti generiche sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale; se la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni della valutazione, la censura che richieda una diversa ponderazione è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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