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Ordinanza

Ordinanza n. 662/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento di diniego in data-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- in relazione alla richiesta di accertamento di conformità ex art. 36 T.U.E. n. 380/2001 per opere eseguite in difformità dalla concessione edilizia C.E. n. -OMISSIS-, a firma congiunta del Responsabile del Procedimento e del Dirigente III Settore Urbanistica, cultura, servizi ai cittadini ed alle imprese della Città di Orbassano, notificato a mezzo posta elettronica certificata in data-OMISSIS-, nonché per l'annullamento, di ogni atto antecedente (della nota prot. n. -OMISSIS- in data-OMISSIS-di richiesta di integrazione e modifiche all'istanza di permesso di costruire in sanatoria), preordinato, consequenziale e comunque connesso (in particolare della comunicazione di avvio di procedimento di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 in data -OMISSIS-), e per ogni ulteriore statuizione in quanto di ragione.

Giustizia amministrativa202400029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 per opere eseguite in difformità da una concessione edilizia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo alla richiesta di accertamento di conformità per opere realizzate in difformità dalla concessione edilizia, chiedendo altresì l'annullamento degli atti antecedenti, tra cui la richiesta comunale di integrazione e modifica dell'istanza e la comunicazione di avvio del procedimento di diniego ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. Dalla motivazione dell'ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti; il Tribunale ha ritenuto necessario acquisire la disciplina urbanistica applicabile, in particolare il testo integrale delle norme tecniche di attuazione nella versione derivante dalla variante adottata nel 1989, modificata nel 1991 e approvata nel 1992, nonché il testo delle norme immediatamente anteriori alla variante e una relazione comunale sui contenuti delle previsioni rilevanti e sui profili oggetto di variante.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del Comune di Orbassano, ordinando di depositare entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza: il testo integrale delle norme tecniche di attuazione nella versione approvata con la variante urbanistica del 1989-1992; il testo integrale della versione immediatamente precedente; e una relazione documentata che illustri le previsioni urbanistiche rilevanti per la controversia e individui chiaramente i profili modificati dalla variante. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza dell'8 ottobre 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sull'illegittimità del diniego, né sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    È la disposizione posta a fondamento della richiesta di accertamento di conformità edilizia oggetto del diniego impugnato; l'ordinanza non ne definisce l'interpretazione applicativa.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È richiamato con riferimento alla comunicazione comunale di avvio del procedimento di diniego, anch'essa impugnata; l'ordinanza non decide sulla sua legittimità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la decisione su un diniego edilizio dipende dall'esatta ricostruzione della disciplina urbanistica applicabile e delle modifiche introdotte da una variante, il giudice amministrativo può disporre un'istruttoria d'ufficio acquisendo i testi delle norme tecniche di attuazione nelle diverse versioni temporali rilevanti e una relazione dell'amministrazione sui profili di continuità e modifica delle previsioni.
  • Nel giudizio amministrativo, quando gli atti già acquisiti non consentono di ricostruire compiutamente il quadro normativo urbanistico rilevante, la causa può essere rinviata per la prosecuzione del merito dopo l'espletamento dell'incombente istruttorio assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioPiani regolatori e variantiIstruttoria processuale
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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