Cassazione Civile, Sentenza n. 9251/2020 del 20/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca tesoriera)
La controversia
Una società fornitrice, creditrice di un’Azienda sanitaria, aveva promosso nei suoi confronti un’esecuzione presso terzi e notificato il pignoramento alla banca affidataria del servizio di tesoreria il 21 dicembre 2009. La banca rese dichiarazione negativa, sostenendo che il conto corrente bancario dell’Azienda presentava un saldo negativo per le anticipazioni di cassa già erogate e che le successive entrate trasferite sulla contabilità speciale infruttifera venivano utilizzate per ridurre tale esposizione. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 20028/2011, rigettò la domanda di accertamento dell’obbligo del terzo. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6934/2015 depositata il 14 dicembre 2015, ammise d’ufficio, ai sensi dell’art. 345 c.p.c. nel testo previgente, gli estratti dei conti di tesoreria prodotti tardivamente in primo grado e riproposti in appello. Rilevò che sul conto speciale infruttifero vi erano giacenze sufficienti a coprire il residuo credito di euro 11.087,00 per accessori e spese, accertò l’obbligo del terzo di vincolare le somme e dichiarò la banca responsabile, in via generica, degli eventuali danni da mancata apposizione del vincolo, da provare in separato giudizio. La banca ha proposto quattro motivi di ricorso. Con il primo ha denunciato violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per l’ammissione della documentazione tardiva senza preventiva comunicazione e senza possibilità di controdedurre; ha inoltre contestato la valutazione dei dati contabili e prospettato profili relativi alla gestione del servizio di tesoreria. Con il secondo ha censurato l’ammissione in appello di nuove prove, sostenendo che la tardività era imputabile a negligenza della creditrice. Con il terzo ha dedotto che, essendo intervenuto il pagamento della sorte capitale, il giudice d’appello avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere e limitarsi alle spese, senza esaminare l’indispensabilità dei documenti. Con il quarto ha denunciato violazione della disciplina della tesoreria unica, del D.M. 4 agosto 2009 e degli artt. 1241 e 1243 c.c., nonché omesso esame di fatti decisivi: ha sostenuto che le entrate sul conto speciale dovevano estinguere prioritariamente le anticipazioni e che, perciò, non sussistevano somme pignorabili. La Cassazione ha inoltre rilevato e disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Azienda sanitaria, litisconsorte necessaria.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto motivo e cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione; ha dichiarato il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato e ha rigettato il secondo e il terzo. Il primo motivo è infondato quanto al contraddittorio perché la banca aveva ricevuto i documenti con l’atto di appello, poteva contestarli nella comparsa di risposta o chiedere una rimessione in termini per prova contraria e aveva poi svolto difese prima della decisione; inoltre non aveva indicato quale specifica attività difensiva le fosse stata preclusa e quale pregiudizio ne fosse derivato. Le contestazioni dirette a ottenere una diversa valutazione dei dati contabili e quelle relative alle modalità organizzative del servizio erano inammissibili perché estranee alle norme processuali invocate. Il secondo motivo è infondato: secondo il principio delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte, nel regime previgente dell’art. 345 c.p.c. è indispensabile la prova nuova idonea a eliminare l’incertezza sulla ricostruzione dei fatti, anche se la parte era incorsa in preclusioni istruttorie per negligenza; gli estratti erano necessari per verificare la capienza dei conti alla data del pignoramento. È infondato anche il terzo motivo, poiché dal verbale risultava che la creditrice aveva inteso proseguire l’azione per il residuo credito accessorio e per le spese, nonostante il pagamento della sola sorte capitale. Sul quarto motivo la Corte ha precisato che il D.M. 4 agosto 2009 non attribuisce alla banca tesoriera un privilegio né istituisce una compensazione automatica tra il conto bancario affidato e il conto speciale infruttifero. Le somme ancora giacenti sul conto speciale restano aggredibili, salvo vincoli di destinazione imposti dalla legge, fino al perfezionamento della procedura di regolazione dei rapporti tra tesoriere e Sezione provinciale di tesoreria dello Stato, che produce l’effetto solutorio sul debito per anticipazioni. Il conflitto va risolto secondo il criterio cronologico della data certa: occorre stabilire se le registrazioni contabili che perfezionano tale procedura siano anteriori o posteriori alla notifica del pignoramento del 21 dicembre 2009. La Corte territoriale aveva omesso questa verifica e aveva erroneamente trattato la vicenda come compensazione o fatto estintivo del credito pignorato. Il giudice di rinvio dovrà accertare tempi e registrazioni della procedura regolativa e decidere di conseguenza. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3 (nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado
Nel regime previgente applicabile alla controversia, è indispensabile in appello la prova nuova che sia decisiva per eliminare l’incertezza sulla ricostruzione fattuale, anche se la parte che la produce era incorsa in preclusioni istruttorie in primo grado per negligenza o altra causa.
art. 101 c.p.c.
la censura di nullità processuale impone alla parte che assume essere stata violata la garanzia del contraddittorio di indicare quali attività difensive le sarebbero state illegittimamente precluse, evidenziando le ragioni od i documenti che avrebbe potuto, rispettivamente, esporre o produrre, così da contrastare efficacemente la pretesa avversaria.
La denuncia di violazione del contraddittorio richiede che la parte indichi concretamente quali difese o prove non ha potuto svolgere e in che modo la preclusione abbia leso il diritto di difesa o inciso sulla decisione.
art. 366 c.p.c.
la ricorrente ha omesso del tutto di fornire tali indicazioni, difettando quindi lo stesso requisito di specificità della censura prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.
Il motivo di ricorso per cassazione che deduce una violazione processuale deve esporre specificamente il pregiudizio difensivo concreto; in mancanza la censura è inammissibile per difetto di specificità.
art. 543 c.p.c.
il pignoramento, in tal caso, riguarderà le giacenze esistenti e gli accrediti già disposti “sul conto speciale” a favore della Azienda sanitaria, rendendosi inopponibile al creditore pignorante -secondo il criterio di anteriorità cronologica – gli atti dispositivi di tali somme (siano essi il prelievo ovvero l’apposizione del vincolo di destinazione impresso alla giacenza) compiuti successivamente, dovendo soltanto aversi riguardo al perfezionamento della notifica nei confronti del tesoriere
Nel pignoramento presso terzi previsto per le somme giacenti sulla contabilità speciale dell’ente, la notifica al tesoriere determina il vincolo sulle giacenze e sugli accrediti già disposti; gli atti dispositivi successivi non sono opponibili al creditore procedente, ferma la verifica dei vincoli legali e della procedura solutoria già perfezionata.
art. 547 c.p.c.
Se, pertanto, l’obbligo per la banca-tesoriere “terzo” di apporre il vincolo di indisponibilità sulle somme – che risultassero giacenti sia sul conto corrente bancario che sul conto corrente in contabilità speciale, fino alla data della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. – insorge al momento della data di notifica dell’atto di intimazione ex art. 543 c.p.c.
L’obbligo del tesoriere di vincolare le somme assoggettate al pignoramento sorge con la notifica dell’atto di intimazione e riguarda le somme rilevanti secondo la disciplina applicabile fino alla dichiarazione del terzo.
art. 2741 c.c.
la disposizione della L. n. 720 del 1984, attributiva della potestà non lascia in alcun modo spazio ad una “voluntas legis” direttamente derogatoria del principio della “pars condicio creditorum” fissato dall’art. 2741 c.c., comma 1
Una disciplina regolamentare o una convenzione di tesoreria non può introdurre a favore della banca un titolo di preferenza derogatorio della parità dei creditori, in assenza di una deroga stabilita dalla legge.
art. 1418 c.c.
premesso che il decreto ministeriale non qualifica -nè potrebbe- le predette risorse come “impignorabili” in relazione al loro impiego funzionale, limitandosi soltanto a prevedere che “sono tenuti vincolati” dal tesoriere o cassiere “i fondi per i quali apposite norme di legge stabiliscono un vincolo di destinazione” (art. 1, comma 4, D.M. 2009) e che “in mancanza di disponibilità non vincolate nelle contabilità speciali” le anticipazioni debbono essere estinte attingendo, con priorità, alle entrate proprie (non soggette a vincolo di destinazione) giacenti sul conto corrente bancario e, in subordine, alle altre risorse disponibili affluite sul conto speciale (art. 4, D.M. 2009), è sufficiente osservare che se anche così fosse stato, attraverso l’espediente della impignorabilità si sarebbe istituito, con norma secondaria, un particolare ordine di prelazione tra i creditori a favore della banca-tesoriere, in deroga alla norma di ordine pubblico del trattamento di eguaglianza da riservare ai creditori nei confronti della garanzia patrimoniale del debitore (art. 2741 c.c., comma 1) che prevede le sole eccezioni disposte dalla legge (art. 2741 c.c., comma 2), sicchè in tal caso la clausola della “Convenzione” sarebbe da ritenere affetta da nullità ex art. 1418 c.c., comma 1, mentre la disposizione (regolamentare) del D.M. 4 agosto 2009, dovrebbe essere disapplicata, in quanto posta in violazione di legge.
La clausola convenzionale che, in violazione della parità dei creditori, attribuisca alla banca una prelazione non prevista dalla legge è nulla; una disposizione regolamentare contraria alla legge deve essere disapplicata. La Corte espone questa conseguenza nell’ipotesi in cui si riconoscesse al decreto un effetto di impignorabilità generalizzata.
art. 2915 c.c.
In conseguenza nel procedimento espropriativo presso terzi, promosso ai sensi della L. 29 ottobre 1984, n. 720, art. 1 bis, il conflitto tra il credito della banca-tesorerie, per rimborso delle anticipazioni di cassa, ed il diritto al vincolo di indisponibilità delle somme pignorate del creditore procedente, deve essere risolto in base al criterio della data certa previsto dall’art. 2915 C.C., comma 1, verificando se il perfezionamento della procedura telematica di regolamentazione del rapporto tra tesoriere e Sezione provinciale di tesoreria dello Stato, attuato attraverso i sistemi di immissione ed esecuzione degli ordini di trasferimento designati dalla Banca d’Italia, ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 210, art. 10 e succ. mod., si sia concluso mediante le corrispondenti registrazioni delle annotazioni contabili sui rispettivi conti, speciale e bancario, anteriormente o meno alla data di notifica dell’atto di intimazione effettuata dal creditore pignorante.
Il conflitto tra il vincolo del pignoramento e l’effetto solutorio del rimborso delle anticipazioni va risolto confrontando, secondo il criterio della data certa, il momento in cui la procedura di regolazione è perfezionata mediante le registrazioni contabili e la data di notifica del pignoramento.
L. 29 ottobre 1984, n. 720, art. 1 bis
Nel sistema di tesoreria unica misto, previsto dal D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, art. 7, come modificato, ed esteso alle ASL, dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 77 quater, conv. con mod. in L. 6.8.2008 n. 133, la esposizione dell’ente pubblico per anticipazioni di cassa erogate, in conto corrente bancario, dalla banca od istituto di credito titolare del servizio di tesoreria dell’ente, ove non ripianata attraverso le rimesse delle entrate proprie – non vincolate – affluite sul medesime conto corrente bancario, deve essere estinta a valere sulle eventuali risorse pubbliche trasferite, senza vincolo di destinazione, sul conto corrente in contabilità speciale, previa emissione del titolo di spesa (mandato di pagamento) in favore della banca creditrice, attraverso la procedura di regolamentazione dei rapporti di debito-credito tra la banca-tesoriere e la Sezione provinciale di tesoreria dello Stato presso la quale è acceso il conto corrente in contabilità speciale, disciplinata dalle norme regolamentari di cui al D.M. Economia e delle Finanze 4 agosto 2009. Tale procedura non introduce alcun titolo di preferenza nella soddisfazione del credito, in deroga al principio della “par condicio creditorum” di cui all’art. 2741 c.c., ma realizza una volta perfezionata lo stesso effetto solutorio attribuito, in base al principio della unitarietà del saldo contabile, alla rimessa eseguita su conto corrente affidato, sul quale è regolata un’apertura di credito – cui deve essere assimilata la anticipazione di cassa;
Nel sistema di tesoreria unica misto, il rimborso delle anticipazioni con risorse pubbliche non vincolate sul conto speciale richiede un titolo di spesa dell’ente e il perfezionamento della procedura regolativa. La procedura non attribuisce alla banca una prelazione, ma, una volta perfezionata, produce l’effetto solutorio proprio di una rimessa sul conto affidato.
art. 1241 c.c.
è errata in diritto l’affermazione della Corte territoriale che ha richiamato l’art. 2917 c.c., con riferimento alla “compensazione atecnica” del debito maturato dalla Azienda sanitaria verso la banca-tesoriere con le disponibilità acquisite dalla medesima Azienda sulla contabilità speciale, non venendo nella specie in questione, nè una ipotesi di “compensazione” in senso stretto ex art. 1241 c.c., sia pure atecnica, nè alcun fatto sopravvenuto estintivo o riduttivo del “credito pignorato”
Il trasferimento di risorse sul conto speciale non determina, di per sé, una compensazione automatica tra il debito dell’ente verso la banca e le somme pignorabili; l’estinzione si produce soltanto all’esito della procedura regolativa descritta dalla decisione.
art. 1853 c.c.
Ne segue che, in ogni caso, l’ipotesi estensiva dell’art. 1853 c.c., intesa quale effetto estintivo automatico del debito per restituzione della anticipazione, determinato per il solo fatto del trasferimento delle risorse pubbliche sul conto corrente speciale infruttifero, rimane comunque impraticabile, in quanto per la estinzione del debito necessita: a) la Delibera di assunzione di spesa relativa al rimborso delle somme anticipate; b) la definizione della procedura prevista per la regolazione dei rapporti di credito-debito tra tesoriere e Sezione di tesoreria di Stato.
Non può estendersi la disciplina del collegamento tra conti fino a riconoscere un effetto estintivo automatico per il solo accredito di fondi sul conto speciale: occorrono la deliberazione di spesa per il rimborso e il completamento della procedura di regolazione.
art. 1842 c.c.
E nel caso in cui la banca risulti creditrice nei confronti del cliente correntista, in base ad apposita convenzione di apertura di credito (art. 1842 c.c.), per la restituzione delle somme messe a disposizione ed impiegate dal correntista e contabilizzate in addebito sul conto corrente, la medesima unitarietà degli atti esecutivi del rapporto di conto corrente impone, per il principio di infrazionabilità del saldo contabile, di considerare le variazioni quantitative della provvista determinate dai prelievi per i pagamenti e le rimesse con funzione solutoria delle somme mutuate, come un unico dato patrimoniale corrispondente per l’appunto al saldo contabile risultante ad un certo tempo dato
Nel conto corrente affidato, prelievi e rimesse sono valutati unitariamente ai fini dell’individuazione del patrimonio aggredibile: se il saldo è negativo, la singola rimessa solutoria non costituisce un bene autonomo pignorabile; rileva l’eventuale saldo attivo.
art. 1852 c.c.
In relazione al distinto conto corrente bancario (art. 1852 c.c.), le parti del rapporto sono la banca e l’Azienda sanitaria, e come si è visto, i prelievi e le rimesse effettuate su tale conto non corrispondono a distinte obbligazioni ed in particolare non configurano un obbligo della banca di corrispondere al proprio correntista la somma incassata in virtù del mandato all’incasso ed al prelievo conferito con il contratto, in quanto la unitarietà della esecuzione del rapporto di conto corrente consente di individuare il patrimonio del debitore-correntista aggredibile esclusivamente nel “saldo-attivo”.
Nel conto corrente bancario, il pignoramento presso la banca riguarda l’eventuale saldo attivo e non i singoli versamenti o incassi, che non costituiscono crediti autonomi del correntista nei confronti della banca.
art. 1830 c.c.
Pertanto, qualora il conto corrente presenti un saldo contabile negativo, la rimessa con funzione solutoria non costituisce autonomo bene (nè tanto meno un debito della banca avente ad oggetto il trasferimento della somma incassata a favore del correntista) aggredibile dal creditore pignorante.
La funzione unitaria del conto corrente impedisce di aggredire singolarmente le rimesse che riducono un saldo negativo; il pignoramento può riguardare soltanto l’eventuale saldo attivo, secondo il principio richiamato dalla Corte anche con riferimento all’art. 1830 c.c.
L. 29 ottobre 1984, n. 720, art. 1, commi 1 e 4
L’unico rapporto obbligatorio insorge dopo la Delibera di spesa, attributiva dell’importo, o dopo il provvedimento di ripartizione delle quote del fondo, tra l’Amministrazione pubblica erogatrice e l’Azienda sanitaria beneficiaria, e le somme stanziate e trasferite dallo Stato o dalla regione a valere sulle risorse finanziarie pubbliche – indipendentemente dall’eventuale vincolo di destinazione – sono fin dall’origine, ossia dal momento in cui il soggetto pubblico erogatore emette il relativo mandato di pagamento, nella disponibilità giuridica della Azienda sanitaria
Le somme trasferite sulla contabilità speciale sono nella disponibilità giuridica dell’ente beneficiario dal mandato di pagamento dell’amministrazione erogatrice; la banca tesoriera opera come organo esecutivo per incassi e pagamenti e non diventa, per tale attività, debitrice delle somme verso l’ente.
L. 29 ottobre 1984, n. 720, art. 1 bis
Ne segue che il pignoramento cd. presso terzi – pur seguendo per legge le stesse forme previste dal codice di rito – diverge nettamente da questo, in quanto oggetto del pignoramento non è il credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo, non essendo esposta la banca tesoriere – “terzo” per alcun debito proprio nei confronti della Azienda sanitaria, sibbene sono le somme che giacciono sul conto corrente in contabilità speciale (in quanto somme di pertinenza e nella piena disponibilità della Azienda sanitaria), ed il fatto che la notifica dell’atto di pignoramento debba essere effettuata, anzichè all’ente debitore, al suo tesorerie, è solo un fenomeno legale di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c.
Nel pignoramento delle somme dell’ente pubblico giacenti sulla contabilità speciale, il tesoriere è il destinatario legale della notificazione e assume il ruolo processuale di terzo, ma l’oggetto dell’esecuzione è costituito dalle somme dell’ente, non da un credito del debitore verso la banca.
art. 81 c.p.c.
il fatto che la notifica dell’atto di pignoramento debba essere effettuata, anzichè all’ente debitore, al suo tesorerie, è solo un fenomeno legale di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c. (dettato da ragioni pratiche ed organizzative), non sottendendo alcun rapporto obbligatorio integrante la figura del “debitor debitoris”.
La notificazione al tesoriere, nel peculiare pignoramento delle somme sulla contabilità speciale, trova fondamento in una sostituzione processuale prevista dalla legge e non presuppone che il tesoriere sia debitore dell’ente.
art. 1823 c.c.
la unitarietà della esecuzione del rapporto di conto corrente consente di individuare il patrimonio del debitore-correntista aggredibile esclusivamente nel “saldo-attivo”.
La Corte distingue il conto corrente bancario dal conto corrente ordinario e, in base alla disciplina del rapporto bancario unitario, identifica nell’eventuale saldo attivo l’oggetto pignorabile, senza attendere la chiusura del conto.
Massime di principio
- Nel regime previgente dell’art. 345 c.p.c., la prova nuova è indispensabile quando, da sola, consente di eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione dei fatti o di provare quanto sia rimasto indimostrato; la sua ammissione non è preclusa dal fatto che la parte sia incorsa in preclusioni istruttorie in primo grado per negligenza.
- Chi denuncia in cassazione la violazione del contraddittorio deve indicare concretamente quali difese o prove gli siano state impedite e quale pregiudizio ne sia derivato; la mera allegazione di un’irregolarità processuale astratta non basta.
- Nel sistema di tesoreria unica misto, le anticipazioni di cassa del tesoriere possono essere rimborsate con risorse pubbliche non vincolate giacenti sulla contabilità speciale, ma occorrono il titolo di spesa dell’ente e il perfezionamento della procedura regolativa tra banca tesoriera e Sezione provinciale di tesoreria dello Stato.
- La procedura di rimborso delle anticipazioni non attribuisce alla banca tesoriera un privilegio sui creditori dell’ente: una fonte regolamentare o una convenzione non può derogare alla parità dei creditori né rendere indisponibili in via generale somme che la legge non dichiari impignorabili o vincolate.
- Nel pignoramento delle somme dell’ente pubblico giacenti sulla contabilità speciale, la banca tesoriera è destinataria legale dell’atto e soggetto tenuto agli obblighi conseguenti, ma non è per ciò solo debitrice dell’ente; l’oggetto dell’esecuzione sono le somme di pertinenza dell’ente.
- Il conflitto tra il vincolo del pignoramento e l’effetto solutorio del rimborso alla banca si risolve confrontando la data di notifica del pignoramento con il momento in cui la procedura di regolazione è effettivamente perfezionata mediante le corrispondenti registrazioni contabili. Le somme ancora giacenti sul conto speciale al momento del pignoramento restano assoggettabili all’esecuzione, salvo un vincolo legale di destinazione.
- Nel conto corrente bancario con saldo negativo, le singole rimesse solutorie non sono beni autonomamente pignorabili: rileva il saldo contabile attivo eventualmente esistente, mentre la rimessa sul conto speciale non si considera affluita sul conto bancario finché non sia completata la procedura di regolazione.
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