Cassazione Penale, Sentenza n. 23602/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato il non luogo a provvedere sull'opposizione proposta da Li Zhen avverso il rigetto della richiesta di restituzione dei beni e delle somme sequestrate e poi confiscate in un procedimento conclusosi con patteggiamento per il delitto di ricettazione di farmaci. Il GIP aveva ritenuto che l'art. 667, comma 4, c.p.p., che disciplina l'opposizione in sede esecutiva, si applicasse soltanto ai casi di dubbio sull'identità del condannato; il ricorrente sosteneva invece che l'opposizione trova applicazione anche per le richieste in sede esecutiva di restituzione dei beni o di revoca della confisca, e quindi aveva diritto a che la questione fosse riesaminata nel merito.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo errata l'interpretazione del GIP. Ha affermato che l'art. 676 c.p.p., che attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza a decidere in ordine alla confisca e alla restituzione delle cose in sequestro, dispone espressamente che il giudice proceda "a norma dell'art. 667, comma 4", con la conseguenza che il rimedio dell'opposizione in sede esecutiva è applicabile anche a quei provvedimenti. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.
Norme richiamate
art. 667, comma 4, c.p.p.
riferimento alla previsione dell'opposizione in sede esecutiva e alla rubrica che menziona il "dubbio sull'identità fisica della persona detenuta"
La Corte interpreta tale disposizione come rimedio opponibile in sede esecutiva non limitato ai soli casi di dubbio di identità, ma applicabile anche ai provvedimenti relativi a confisca e restituzione quando il giudice dell'esecuzione si pronuncia su tali questioni
art. 676 c.p.p.
attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di disporre in ordine alla confisca e alla restituzione delle cose in sequestro e impone di procedere "a norma dell'art. 667, comma 4"
Connette espressamente le decisioni in materia di confisca e restituzione al rimedio dell'opposizione previsto dall'art. 667, comma 4, rendendo dunque opponibili tali provvedimenti mediante il procedimento di cui al comma 4
Massime di principio
- L'opposizione in sede esecutiva prevista dall'art. 667, comma 4, c.p.p. si applica anche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione relativi alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate, non solo ai casi di dubbio di identità.
- Quando il giudice dell'esecuzione respinge una richiesta di restituzione o conferma una confisca, il soggetto interessato può proporre opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, chiedendo la rivalutazione nel merito.
- Un'interpretazione ristretta dell'art. 667, comma 4, limitandola ai soli casi di dubbio di identità, è incompatibile con il richiamo normativo presente nell'art. 676 c.p.p.
- In situazioni analoghe è opportuno proporre tempestivamente l'opposizione ex art. 667, comma 4, e non assumere che non sia disponibile alcun rimedio in sede esecutiva per la restituzione o la revoca della confisca.
- In caso di decisione negativa del giudice dell'esecuzione, è possibile ottenere l'annullamento con rinvio qualora sia dimostrabile che il rimedio dell'opposizione è stato erroneamente escluso dal giudice
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