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Sentenza

Sentenza n. 42/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - del provvedimento del MINISTERO DELLA DIFESA – CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL’ESERCITO – SM – UFFICIO RECLUTAMENTO E CONCORSI, in data 18.07.2025, recante esclusione del candidato ivi individuato dal concorso per esami per l’ammissione di 150 giovani ai Licei annessi alle Scuole militari dell’Esercito per l’anno scolastico 2025-2026; - degli allegati A e B al provvedimento sopra indicato, e cioè dei verbali delle Commissioni mediche militari di prima e seconda istanza recanti accertamento, a carico del giovane, di presunta “insufficienza aortica lieve”; - dell’ulteriore provvedimento del MINISTERO DELLA DIFESA – CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL’ESERCITO – SM – UFFICIO RECLUTAMENTO E CONCORSI, in data 21.07.2025, recante esclusione del candidato dal concorso, per esami, per l’ammissione di 150 giovani ai Licei annessi alle Scuole militari dell’Esercito per l’anno scolastico 2025-2026; - di ogni atto connesso, presupposto o conseguente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 23\10\2025: per l’annullamento della graduatoria concorsuale sopravvenuta alla proposizione del ricorso introduttivo

Giustizia amministrativa202508530

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di esclusione da un concorso per l'ammissione ai licei annessi alle Scuole militari dell'Esercito, fondati sull'accertamento di una lieve insufficienza aortica, nonché graduatoria finale nella parte in cui non include il candidato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'esclusione del figlio minore dalla procedura selettiva per l'ammissione ai licei annessi alle Scuole militari dell'Esercito per l'anno scolastico 2025-2026, contestando il giudizio di inidoneità sanitaria fondato sull'accertamento di una presunta insufficienza aortica lieve e confermato dalla Commissione medica interforze di seconda istanza. Sono stati dedotti profili di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari aspetti, contestando la sussistenza e la rilevanza della patologia, nonché l'attendibilità delle valutazioni mediche. I ricorrenti hanno inoltre impugnato con motivi aggiunti la graduatoria finale, nella parte in cui non comprendeva il candidato, deducendone l'illegittimità derivata dall'illegittimità dell'esclusione. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione, affidata alla Commissione sanitaria d'Appello dell'Aeronautica militare, per accertare in contraddittorio la sussistenza della patologia e l'idoneità del candidato.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. La verificazione, svolta mediante esame della documentazione sanitaria, visita cardiologica diretta e accertamento strumentale, ha confermato la diagnosi di lieve insufficienza aortica e minimo rigurgito mitralico e la loro rilevanza ai fini dell'inidoneità al servizio militare secondo la disciplina sanitaria richiamata dall'amministrazione. Il Collegio ha ritenuto complete, logicamente condivisibili e svolte in contraddittorio le conclusioni dell'organismo verificatore, che aveva anche considerato le osservazioni del consulente tecnico di parte. Le valutazioni delle commissioni mediche sono state qualificate come espressione di discrezionalità tecnica e, in assenza di macroscopiche abnormità, manifesta irragionevolezza o evidente travisamento dei fatti, non sono sostituibili con le diverse valutazioni dei consulenti di parte o di specialisti estranei alla procedura concorsuale. Non essendo stata dimostrata alcuna inattendibilità della valutazione amministrativa, il ricorso introduttivo è stato ritenuto infondato; per la stessa ragione sono stati respinti i motivi aggiunti contro la graduatoria, fondati sull'illegittimità derivata dell'esclusione. Le spese di giudizio sono state compensate, mentre le spese della verificazione, liquidate in 500 euro, sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 582, comma 1, lettera L-2, d.P.R. n. 90/2010

    La disposizione è stata richiamata quale base normativa della causa di inidoneità sanitaria relativa alle insufficienze valvolari cardiache.

  • D.M. 4 giugno 2014, lettera L2, quarto comma

    classifica in maniera chiara ed inequivocabile le insufficienze valvolari cardiache (senza distinzioni di grado) quali causa di non idoneità al servizio militare

    La disciplina sanitaria è stata interpretata nel senso che le insufficienze valvolari cardiache costituiscono causa di non idoneità senza distinzione legata al grado della patologia.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Sono stati utilizzati quale fondamento processuale per disporre la verificazione medico-legale in contraddittorio.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, previo avviso alle parti.

  • artt. 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Sono stati richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato in materia di protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Le valutazioni delle commissioni mediche concorsuali, in quanto espressione di discrezionalità tecnica fondata su cognizioni specialistiche, sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di macroscopiche abnormità, manifesta irragionevolezza o evidente travisamento dei fatti.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la valutazione medico-legale dell'amministrazione con quella formulata da consulenti di parte o da specialisti interpellati al di fuori della procedura concorsuale, quando la valutazione amministrativa risulti adeguatamente istruita e non affetta da manifesta illogicità o travisamento.
  • Una verificazione medico-legale svolta in contraddittorio, mediante esame della documentazione sanitaria, visita diretta e accertamenti strumentali, può confermare la validità scientifica del giudizio di inidoneità espresso dalle commissioni mediche concorsuali.
  • Quando i motivi aggiunti contro la graduatoria contestano esclusivamente l'illegittimità derivata della mancata inclusione del candidato e le censure contro l'esclusione sono infondate, anche l'impugnazione della graduatoria deve essere respinta.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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