Sentenza n. 351/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento a) della delibera di Giunta Comunale del Comune di Codroipo n. 259 dd. 6.10.2025, ad oggetto “Giunta Comunale in seduta pubblica - Esame osservazioni, controdeduzioni ed approvazione della Variante n. 15 al “Piano di recupero del centro storico - II fase completamento - Isolati di zona omogenea A - Codroipo Ovest” interessante immobili in via Battisti, ai sensi dell’art. 25 della l.r. 5/2007”, pubblicata all’albo pretorio dell’Ente dal 08.10.205 al 23.10.2025; b) della presupposta delibera della Giunta Comunale del Comune di Codroipo n. 178 dd. 14.7.2025, recante adozione, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 5/2007, della Variante n. 15 al “Piano di Recupero del centro storico - II fase completamento - isolati di zona omogenea A - CODROIPO OVEST”; c) per quanto occorrer possa, della delibera di Giunta Comunale del Comune di Codroipo n. 168 dd. 7.7.2025, con cui la Variante di che trattasi è stata esclusa, ai sensi dell’art. 12, co. 4, del d.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) prevista dagli articoli dal 13 al 18 del Decreto stesso, ancorché con la prescrizione che in sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi vengano recepite le prescrizioni ed indicazioni indicate nei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale, REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA – Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile – Servizio valutazioni ambientali di cui alla nota prot. n. 447639/P/GEN del 20.06.2025 e A.R.P.A. FRIULI VENEZIA GIULIA - SOS valutazioni e pianificazione VIA e VAS di cui alla nota prot. n. 19255/P/GEN/VAL del 13.06.2025; d) della Variante n. 15 al “Piano di Recupero del centro storico” del Comune di Codroipo; e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nessuno escluso, 2 ivi compresi: - elaborato “Allegato B - Controdeduzioni alle osservazioni e opposizioni”, parte integrante e sostanziale della delibera impugnata sub a), con cui sono state respinte le osservazioni presentate dai ricorrenti; - parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio in data 18.9.2025 in calce alla proposta di deliberazione n. 259/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere comunali di adozione e approvazione della Variante n. 15 al Piano di recupero del centro storico, la delibera di esclusione dalla VAS e gli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, proprietari dell’immobile confinante con l’area interessata dalla variante, hanno dedotto: difetto di motivazione, sviamento, carenza di interesse pubblico e prevalenza dell’interesse privato, sostenendo che la variante fosse stata modellata sulla richiesta di un singolo operatore economico senza esplicitare le ragioni di interesse pubblico e senza adeguata ponderazione dei sacrifici imposti ai confinanti; violazione dell’art. 1067 c.c. e carenza istruttoria, per l’aggravamento della servitù di passaggio derivante dall’aumento delle unità immobiliari e dall’introduzione di una destinazione commerciale; violazione degli artt. 905 e 907 c.c. e dell’art. 9 d.m. 1444/1968, per la previsione di un nuovo fabbricato alto 8,80 metri a ridosso della proprietà, con lesione di luci e vedute e possibile formazione di intercapedini insalubri; incompletezza della documentazione progettuale, in particolare per la mancata rappresentazione del piano secondo; illegittima modifica delle unità minime di intervento, erroneamente qualificata dal Comune come mero adeguamento catastale, nonché sviamento e travisamento dei fatti; omessa istruttoria su uso promiscuo delle corti, recinzioni, servitù, possibile abuso edilizio e modalità di gestione dell’area; violazione della partecipazione procedimentale, per avere il Comune respinto le osservazioni con motivazioni stereotipate e senza un contraddittorio effettivo. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse, ritenendo il pregiudizio meramente futuro e teorico, e ha chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di carenza di interesse, riconoscendo la legittimazione e l’interesse concreto e attuale dei ricorrenti in ragione della loro proprietà immediatamente confinante con l’area interessata. La variante non aveva carattere meramente astratto, poiché ridefiniva le unità minime di intervento, modificava le categorie di intervento, consentiva demolizione, ricostruzione e sopraelevazione, incideva su volumetrie e altezze e costituiva il presupposto conformativo dei successivi titoli edilizi. Nel merito, il ricorso è stato accolto limitatamente ai vizi di motivazione e, in parte, di partecipazione collegati a tali vizi. Il giudice ha ritenuto che la variante, adottata sulla base della richiesta di un privato e riferita ai soli mappali di sua proprietà, avesse modificato in modo significativo l’assetto originario del piano senza rendere intelligibile l’autonomo interesse pubblico alla modifica delle unità minime di intervento, alla riorganizzazione volumetrica e alla specifica configurazione progettuale. La motivazione comunale si limitava a richiamare il recupero e la riqualificazione di edifici abbandonati senza dimostrare la coerenza delle modifiche con gli obiettivi e i criteri del piano di recupero né spiegare la persistente attualità dell’interesse pubblico rispetto alla previsione originaria. Anche la relazione tecnica, nella parte in cui valorizzava l’esigenza di rendere l’intervento più appetibile sul mercato, finiva per assumere come interesse pubblico un obiettivo in parte riconducibile all’interesse economico del singolo operatore. Le controdeduzioni alle osservazioni sono state ritenute tautologiche e non idonee a colmare il deficit motivazionale. Sono stati quindi ritenuti fondati il primo e il quinto motivo e, per la parte collegata, il settimo motivo; gli ulteriori motivi sono stati respinti. Il TAR ha annullato la deliberazione di approvazione della variante e gli atti da essa recepiti o approvati, lasciando al Comune la facoltà di rieditare il potere conformandosi ai principi della sentenza. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 25 l.r. Friuli Venezia Giulia n. 5/2007
Disciplina l’adozione e l’approvazione della variante al piano di recupero oggetto del giudizio.
art. 12, comma 4, d.lgs. 152/2006
Costituisce la base normativa della delibera comunale che ha escluso la variante dalla procedura di VAS.
art. 1067 c.c.
È stato invocato dai ricorrenti per sostenere che l’incremento dei transiti attraverso il portico avrebbe aggravato la servitù di passaggio; il motivo è stato ritenuto privo di pregio.
artt. 905 e 907 c.c.
Sono stati invocati in relazione alla tutela delle luci e vedute rispetto al nuovo fabbricato; il relativo motivo è stato respinto.
art. 9 d.m. 1444/1968
È stato richiamato in relazione alle distanze tra costruzioni; il motivo fondato su tale disposizione è stato respinto.
art. 73 c.p.a.
Disciplina il deposito delle memorie in vista dell’udienza pubblica; le parti hanno depositato memorie e repliche.
Massime di principio
- L’interesse a ricorrere contro una variante urbanistica sussiste in capo al proprietario confinante quando la variante incide direttamente e differenziatamente sull’assetto edilizio e funzionale dell’ambito prossimo alla proprietà, anche se non modifica la destinazione di zona dell’area del ricorrente. È sufficiente che la nuova disciplina sia immediatamente conformativa e costituisca il presupposto necessario per successivi titoli edilizi, senza che il ricorrente debba attendere il loro rilascio.
- La variante a un piano di recupero, quando modifica significativamente l’assetto originario sulla base della richiesta di un singolo privato e con riferimento ai soli immobili di sua proprietà, richiede una motivazione rafforzata sull’autonomo interesse pubblico perseguito, sulla coerenza delle modifiche con gli obiettivi e criteri del piano e sulla persistente attualità o sul mutamento delle esigenze territoriali.
- Non è sufficiente motivare una variante al piano di recupero con il generico richiamo al recupero o alla riqualificazione di edifici abbandonati quando la variante modifica unità minime di intervento, volumetrie e configurazione progettuale in modo funzionale alla proposta privata; l’amministrazione deve spiegare perché proprio quelle modifiche siano necessarie o preferibili nell’interesse pubblico.
- Le controdeduzioni alle osservazioni dei proprietari confinanti non possono limitarsi a formule tautologiche o alla riaffermazione della potestà pianificatoria dell’amministrazione: quando le osservazioni prospettano un significativo peggioramento dell’assetto urbanistico e incidono su un’aspettativa qualificata, occorre una risposta effettiva e motivata sulle specifiche questioni sollevate.
- L’annullamento per difetto di motivazione della variante non impedisce all’amministrazione di rieditare il potere pianificatorio, purché la nuova attività sia svolta nel rispetto dell’interesse pubblico autonomo, della coerenza con il piano di recupero e degli obblighi motivazionali indicati dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 946/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1664/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1665/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1666/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1667/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1668/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →