Cassazione Civile, Ordinanza n. 18645/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria ha richiesto imposta di registro, ipotecaria e catastale su un atto di trasferimento immobiliare stipulato nel 2005, ritenendo la cessione non assoggettabile a IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 8-bis, d.P.R. n. 633/1972. La società acquirente ha impugnato l'atto e la CTR ha accolto l'appello reputando l'avviso carente di motivazione, perché privo dell'indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni dell'esclusione del regime IVA; ha inoltre ritenuto inammissibile l'integrazione della motivazione con la memoria difensiva depositata in giudizio dall'Agenzia. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 7 l. n. 212/2000, 40 d.P.R. n. 131/1986, art. 1 Tariffa Parte I allegata al TUIR e art. 10, comma 1, n. 8-bis, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che per l'avviso di liquidazione era sufficiente l'indicazione dei criteri astratti della pretesa e del quadro normativo applicato, senza necessità di esplicitare tutti gli elementi fattuali, essendo comunque chiara la ragione della tassazione proporzionale in luogo dell'IVA.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha cassato la sentenza della CTR che aveva annullato l'avviso per difetto di motivazione, ritenendo invece che l'atto fosse sufficientemente motivato perché riportava l'atto di trasferimento, le parti, l'oggetto, le norme applicate e i criteri di liquidazione delle imposte. La Corte ha ribadito che, in tema di avviso di liquidazione dell'imposta di registro, è sufficiente l'enunciazione dei criteri astratti di determinazione della maggiore imposta e che il contribuente, conosciuti criterio e aliquota, è già posto in grado di difendersi. Ha quindi rinviato alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per l'ulteriore esame del merito e per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241... indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
l'obbligo di motivazione mira a consentire al contribuente di conoscere la pretesa e difendersi efficacemente, ma per l'avviso di liquidazione è sufficiente l'indicazione dei criteri astratti applicati
art. 40 d.P.R. n. 131/1986
nelle cessioni immobiliari serve a regolare l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale in rapporto al regime IVA del trasferimento
art. 1 Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986
richiamato quale base normativa per la tassazione dell'atto di trasferimento
art. 10, comma 1, n. 8-bis, d.P.R. n. 633/1972
richiamato per stabilire se la cessione immobiliare fosse esente da IVA e, quindi, assoggettabile a registro proporzionale
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato indirettamente dall'art. 7 dello Statuto del contribuente come parametro generale della motivazione degli atti amministrativi
art. 380-bis c.p.c.
richiamato in relazione al procedimento camerale e al contraddittorio sul ricorso
art. 2697 c.c.
richiamato nel passaggio in cui si afferma che resta fermo l'onere della prova in capo all'amministrazione finanziaria
Massime di principio
- In materia tributaria, la motivazione dell'avviso deve porre il contribuente in condizione di comprendere la pretesa e di contestarla efficacemente, ma non è necessario che l'atto esponga analiticamente tutti gli elementi fattuali se risultano chiari il criterio applicato, le norme richiamate e i parametri di calcolo.
- Per l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, è sufficiente l'enunciazione dei criteri astratti di determinazione della maggiore imposta; la motivazione assolve la funzione di delimitare le ragioni spendibili dall'Ufficio nel giudizio e di consentire la difesa del contribuente.
- La successiva difesa dell'amministrazione nel processo non può integrare liberamente ogni carenza motivazionale dell'atto quando ciò comporti un mutamento della base della pretesa; tuttavia, se l'avviso già contiene gli elementi essenziali della liquidazione, la motivazione va considerata sufficiente.
- Resta fermo l'onere della prova a carico dell'amministrazione finanziaria sulla fondatezza della pretesa impositiva, ma tale profilo è distinto dal distinto tema della sufficienza formale della motivazione dell'avviso.
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