Sentenza n. 2380/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'accertamento del diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis del D.L. 387/87, convertito in L. 472/87; e per la condanna dell'Amministrazione a tutte le correlate obbligazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento, nella liquidazione del trattamento di fine servizio, dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, ex dipendente della Polizia di Stato collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato più di 35 anni di servizio, aveva diffidato l'INPS a rideterminare il trattamento di fine servizio includendo il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis d.l. 387/1987. Deduceva il diritto al ricalcolo e al pagamento delle somme dovute. L'INPS eccepiva la prescrizione quinquennale, da computare dalla cessazione dal servizio, nonché la decadenza derivante dal mancato rispetto del termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, per la presentazione della domanda di collocamento a riposo. Nel merito sosteneva l'insussistenza del beneficio e prospettava che l'interpretazione favorevole al ricorrente avrebbe determinato l'illegittimità costituzionale della disciplina per violazione degli artt. 3 e 81 Cost.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di prescrizione, ritenendo, in conformità alla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, che il termine decorra dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non dalla cessazione dal servizio. Nel merito ha accolto il ricorso, aderendo all'orientamento secondo cui il beneficio dei sei scatti spetta agli ex appartenenti alle forze di polizia collocati a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio. Ha escluso che l'inosservanza del termine del 30 giugno comporti decadenza e ha ritenuto infondate le prospettate questioni di costituzionalità, già respinte dal Consiglio di Stato: la disciplina trova fondamento in specifiche disposizioni normative e non viola l'art. 81 Cost.; inoltre, la differenziazione del trattamento non è manifestamente irragionevole ai sensi dell'art. 3 Cost. Il TAR ha quindi accertato l'obbligo dell'INPS di rideterminare il trattamento di fine servizio includendo i sei scatti nella base di calcolo e di corrispondere le somme dovute, oltre agli interessi legali. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito in l. 20 novembre 1987, n. 472
al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, …, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio…; le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile…
Il beneficio dei sei scatti spetta anche al personale della Polizia di Stato collocato a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con almeno 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 non ha natura decadenziale.
art. 3 Cost.
La disciplina non determina una manifesta e irragionevole disparità di trattamento, poiché accomuna a fini limitati situazioni riconducibili al comparto sicurezza, mantenendo distinta la disciplina complessiva delle diverse categorie.
art. 81 Cost.
Il richiamo all'art. 81 Cost. è inconferente: il beneficio deriva da una specifica normativa e i principi costituzionali in materia di bilancio non risultano violati da una disciplina limitata di benefici economici per ex dipendenti delle forze dell'ordine.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis d.l. 387/1987 spetta agli appartenenti alla Polizia di Stato collocati a riposo a domanda quando abbiano compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non è decadenziale; la sua inosservanza non determina la perdita del diritto al beneficio, ove ricorrano i requisiti sostanziali.
- Per il diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali, la prescrizione decorre dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non dalla data di cessazione dal servizio.
- L'applicazione del beneficio dei sei scatti non contrasta, secondo l'interpretazione consolidata richiamata dal giudice, con gli artt. 3 e 81 Cost., trattandosi di una specifica disciplina normativa applicabile a una platea individuata sulla base di requisiti anagrafici e contributivi e riferita al comparto sicurezza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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