Sentenza n. 47/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 13.2.2025, n. 187.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, n. 187 del 13 febbraio 2025, relativa all’attribuzione della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, n. 187 del 13 febbraio 2025. Tale sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, per complessivi 2.500 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti di accredito al saldo. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando l’assenza di contestazioni sostanziali da parte del Ministero e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Genova entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute. Ha inoltre nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale dovrà provvedere in sostituzione dell’amministrazione entro ulteriori 30 giorni qualora persista l’inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il decorso del termine dilatorio costituisce presupposto per ordinare all’amministrazione l’esecuzione del titolo giudiziale mediante il giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione soccombente l’adempimento entro un termine assegnato.
- Quando il titolo giudiziale impone all’amministrazione l’attribuzione di una utilità determinata e quantificabile, l’ottemperanza può essere realizzata mediante l’adozione dell’atto amministrativo dovuto e l’accredito delle somme riconosciute dal giudicato.
- In caso di persistente inottemperanza dopo il termine assegnato con la sentenza di ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta con il compito di provvedere in sostituzione dell’amministrazione entro un ulteriore termine.
- L’assenza di contestazioni nel merito da parte dell’amministrazione, unitamente alla mancata esecuzione del titolo giudiziale e al decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza e la condanna alle spese secondo soccombenza.
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