CCNL Tabacco
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2025 al 31 dic 2028
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il contratto disciplina i rapporti di lavoro del personale dipendente delle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto (aziende trasformatrici di tabacco), su tutto il territorio nazionale. Si applica anche al personale addetto alle relative operazioni nelle aziende che acquistano da terzi tabacco allo stato verde.
Inquadramento generale
Ambito di applicazione
Il CCNL si applica al personale dipendente delle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto, cioè alle aziende trasformatrici di tabacco, con efficacia su tutto il territorio nazionale.
Validità
- Decorrenza: 01/01/2025
- Scadenza: 31/12/2028
Il testo vigente deriva dal CCNL del 11/02/2021, come modificato dall'Accordo di rinnovo del 02/07/2025.
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani (APTI)
Organizzazioni sindacali
- FAI-CISL
- FLAI-CGIL
- UILA-UIL
Trattamento economico
Minimi tabellari mensili
La paga base è comprensiva dell'ex indennità di mensa, mensilizzata in € 10,40 mensili.
| Livello | Dal 01/01/2025 | Dal 01/01/2026 | Dal 01/01/2027 | Dal 01/01/2028 |
|---|---|---|---|---|
| 1S | € 2.078,10 | € 2.147,06 | € 2.216,02 | € 2.271,18 |
| 1 | € 1.922,92 | € 1.988,55 | € 2.054,18 | € 2.106,68 |
| 2 | € 1.678,01 | € 1.738,38 | € 1.798,75 | € 1.847,04 |
| 3A | € 1.469,06 | € 1.524,95 | € 1.580,84 | € 1.625,55 |
| 3B | € 1.314,94 | € 1.367,52 | € 1.420,10 | € 1.462,16 |
| 4A | € 1.194,90 | € 1.244,90 | € 1.294,90 | € 1.334,90 |
| 4B | € 1.142,43 | € 1.191,31 | € 1.240,19 | € 1.279,29 |
| 5 | € 1.107,52 | € 1.155,65 | € 1.203,78 | € 1.242,28 |
| 6 | € 988,31 | € 1.033,88 | € 1.079,45 | € 1.115,90 |
Indennità di contingenza mensile
| Livello | Contingenza mensile |
|---|---|
| 1S | € 529,23 |
| 1 | € 527,25 |
| 2 | € 520,55 |
| 3A | € 515,76 |
| 3B | € 511,87 |
| 4A | € 508,45 |
| 4B | € 507,67 |
| 5 | € 506,52 |
| 6 | € 505,03 |
E.D.R.
Per tutti i livelli: € 10,33 mensili.
Scatti di anzianità
Sono previsti 5 scatti biennali.
| Livello | Importo scatto mensile |
|---|---|
| 1S | € 17,00 |
| 1 | € 17,00 |
| 2 | € 15,00 |
| 3A | € 14,00 |
| 3B | € 13,00 |
| 4A | € 12,00 |
| 4B | € 12,00 |
| 5 | € 11,00 |
| 6 | € 10,00 |
Mensilità e divisori
- Mensilità annue: 14
- Divisore orario: 173
- Divisore giornaliero: 26
Per i lavoratori assunti per il periodo di campagna si applicano regole specifiche sugli istituti indiretti.
Trattamento economico per mancata contrattazione di secondo livello
Le aziende che non realizzano la contrattazione del premio per obiettivi devono erogare ai dipendenti una indennità di € 30,00 per 12 mensilità.
Caratteristiche:
- assorbe fino a concorrenza eventuali erogazioni analoghe;
- non ha riflessi su istituti contrattuali o di legge;
- è esclusa dal computo del TFR;
- per i lavoratori a termine/stagionali è parametrata su base giornaliera.
Indennità specifiche
- Indennità di cassa / maneggio denaro: 6% del minimo di stipendio e dell'indennità di contingenza della categoria di appartenenza.
- Indennità lavori pesanti: per gli operai addetti alla sistemazione del tabacco nelle scatole, chiusura, trasporto a mano e stivatura a mano delle scatole: € 0,07489 orari, pari a € 12,95532 mensili.
- Trasferta:
- rimborso spese di trasporto;
- rimborso di vitto e alloggio;
- più 20% delle spese documentate.
Orario di lavoro
Orario normale
- 40 ore settimanali.
Di regola l'orario è distribuito su 6 giorni, salvo diversa distribuzione su 5 giorni secondo esigenze tecnico-produttive.
Flessibilità / banca ore
L'orario settimanale può essere realizzato come media:
- su base annua, con superamento massimo di 160 ore annue;
- oppure sull'intero periodo del contratto a termine, con massimo 64 ore per attività di durata pari a 4 mesi, riproporzionabili.
Il recupero avviene con riposi retribuiti per un monte ore pari alle ore di superamento dell'orario, maggiorate del 10%.
I lavoratori percepiscono in ogni caso la retribuzione corrispondente all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento sia in quelli di riduzione.
Riduzione orario / ROL / ex festività
- Ex festività soppresse: 4 giornate annue
- ROL:
- 68 ore annue fino al 31/12/2025
- 76 ore annue dal 01/01/2026
- Per le aziende che distribuiscono l'orario su 6 giorni settimanali di più turni: ulteriori 8 ore di riduzione.
Per il personale stagionale:
- ex festività religiose + prime 48 ore di riduzione: 13,33 ore per ogni mese di effettivo lavoro;
- restanti 20 ore di riduzione: 1,66 ore per ogni mese di effettivo lavoro;
- ulteriori 8 ore di riduzione dal 01/01/2026.
Maggiorazioni
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Straordinario feriale diurno | 30% |
| Straordinario festivo diurno | 50% |
| Straordinario feriale notturno | 45% |
| Straordinario festivo notturno | 55% |
| Lavoro festivo | 45% |
| Lavoro notturno non in turni | 35% |
| Lavoro notturno in turni | 20% |
Lavoro notturno
È considerato notturno il lavoro svolto dalle ore 22:00 alle ore 06:00.
Ferie, festività e permessi
Ferie
- 26 giorni lavorativi annui.
- In settimana corta, 1 giorno di ferie equivale a 1,2 giorni.
Festività
Sono quelle previste dalla legge, tutte le domeniche e il Santo Patrono. Il 4 novembre segue il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.
Lavoratori stagionali: istituti retribuiti a percentuale
Per i lavoratori assunti per il periodo di campagna, gli istituti contrattuali sono calcolati in misura forfettaria sulla retribuzione globale di fatto, escluso lo straordinario:
| Istituto | Percentuale |
|---|---|
| Festività | 4,35% |
| Ferie | 8,67% |
| 13ª mensilità | 8,33% |
| 14ª mensilità | 8,33% |
Gli importi possono essere corrisposti in una o più soluzioni, anche alla cessazione del rapporto.
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi.
Permessi per gravi necessità familiari
Per gravi e comprovate necessità familiari, il lavoratore può allontanarsi dallo stabilimento:
- le prime 2 ore sono retribuite;
- per le successive l'azienda può trattenere il salario corrispondente.
Assenze, malattia, infortunio e maternità
Malattia
Conservazione del posto
- Operai fissi: 180 giorni
- Altri operai: fino a scadenza del rapporto o termine lavorazione, comunque non oltre 180 giorni
- Impiegati: 12 mesi
- Lavoratori con disabilità certificata ex L. 68/1999: aumento del comporto di 90 giorni, senza retribuzione né anzianità nel periodo aggiuntivo
L'azienda deve informare il lavoratore almeno 48 ore prima del superamento del comporto e comunque 48 ore prima dell'eventuale risoluzione.
Trattamento economico
Operai:
- dal 1° giorno di malattia e fino al termine della malattia, entro il limite massimo di 180 giorni, l'azienda integra il trattamento INPS fino al 100% della retribuzione normale;
- se la malattia supera 6 giorni, è riconosciuto il 100% anche per i giorni di carenza.
Impiegati:
| Anzianità di servizio | Trattamento |
|---|---|
| Inferiore a 5 anni | 4 mesi al 100% + 4 mesi al 50% |
| Da 5 a 10 anni | 5 mesi al 100% + 5 mesi al 50% |
| Oltre 10 anni | 6 mesi al 100% + 6 mesi al 50% |
Sono esclusi dal computo del comporto i giorni di assenza per terapie salvavita debitamente certificate nei casi previsti dal CCNL.
Infortunio sul lavoro
- Operai fissi: conservazione del posto fino a guarigione clinica.
- Altri lavoratori: fino a scadenza del rapporto o termine lavorazione in corso.
- Trattamento economico per operaio non in prova: integrazione dell'indennità INAIL fino al 100% della retribuzione normale netta dal primo giorno fino alla cessazione dell'indennità temporanea.
Maternità e congedi parentali
Si applica la normativa di legge, con integrazioni contrattuali.
Principali previsioni:
- per la lavoratrice a tempo indeterminato, integrazione economica fino al 100% della retribuzione mensile di fatto netta per i 5 mesi di astensione obbligatoria;
- il trattamento è utile ai fini di 13ª e 14ª mensilità;
- 2 giornate annue di permesso retribuito al padre lavoratore in occasione della nascita, aggiuntive rispetto al congedo obbligatorio;
- possibilità di utilizzare il congedo parentale anche per figli di età da 12 a 14 anni come giustificativo di assenza, senza aggravio per l'azienda;
- fino a 16 ore annue di permesso retribuito per assistere genitori, coniuge e/o figli non autosufficienti in specifici casi documentati;
- 16 ore una tantum per inserimento del figlio all'asilo nido fino a 36 mesi;
- part-time orizzontale e reversibile al rientro da astensione obbligatoria o congedo parentale fino ai 3 anni di vita del bambino.
Figli malati
- 3 giornate retribuite annue per figli ammalati fino a 3 anni, previa certificazione medica.
- 10 giornate annue per figli ammalati tra 3 e 14 anni.
- In caso di ricoveri o patologie gravi dei figli, fino a 3 giornate sono retribuite.
Lutto
Si applica la normativa di legge; inoltre il rinnovo conferma 3 giorni complessivi di permesso retribuito per evento in caso di decesso del coniuge, convivente con stesso domicilio, parente entro il secondo grado e affine di primo grado.
Violenza di genere
- per le lavoratrici a tempo determinato: diritto alla riassunzione per i successivi 3 anni dal verificarsi dell'evento;
- per le lavoratrici a tempo indeterminato inserite in percorsi di protezione: diritto di astensione aumentato da 3 a 6 mesi.
Classificazione del personale
Il sistema di classificazione è articolato in 7 categorie/livelli: 1S, 1, 2, 3A, 3B, 4A, 4B, 5, 6. Il livello 1S coincide con l'area dei quadri ai fini classificatori.
Il rinnovo 2025 prevede una Commissione tecnica nazionale per l'aggiornamento del sistema classificatorio, attiva per la vigenza del contratto.
Periodo di prova
| Livello / Categoria | Durata |
|---|---|
| 1S, 1, 2 | 6 mesi |
| 3 | 3 mesi |
| 4 | 1 mese e mezzo |
| 5 | 4 settimane |
| 6 | 2 settimane |
Per chi abbia prestato almeno un biennio in altre aziende con mansioni analoghe, il periodo è ridotto alla metà. Il lavoratore stagionale già occupato presso lo stesso datore è esente da prova.
Apprendistato professionalizzante
Si applica ai lavoratori destinati ai livelli dal 5° al 1°.
Durata
| Livello finale | Durata complessiva | 1° periodo | 2° periodo | 3° periodo |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 24 mesi | 6 | 18 | - |
| 4 | 36 mesi | 10 | 12 | 14 |
| 3 | 36 mesi | 10 | 12 | 14 |
| 2 | 36 mesi | 10 | 12 | 14 |
| 1 | 36 mesi | 10 | 10 | 16 |
Inquadramento economico
- 1° periodo: due livelli sotto quello finale;
- 2° periodo: un livello sotto;
- 3° periodo: livello finale.
Per gli apprendisti con destinazione finale al 5° livello, l'inquadramento al livello finale decorre dall'inizio del secondo periodo.
Contratti a termine e somministrazione
Tempo determinato
Sono previste, oltre alle ipotesi di legge, ulteriori causali legate a:
- intensificazione temporanea dell'attività;
- esecuzione di opera o servizio definito e predeterminato nel tempo;
- sostituzione di lavoratori assenti per ferie o aspettative.
Limite numerico:
- base di calcolo: giornate complessive lavorate nell'anno precedente / 270;
- su tale rapporto si applica il 15%;
- arrotondamento all'unità superiore;
- se il risultato è inferiore a 9, l'azienda può avere comunque fino a 9 lavoratori a termine.
Precedenza nelle assunzioni stagionali
Per ciascuna campagna è prevista precedenza nell'assunzione per il personale già selezionato nelle precedenti campagne, mantenendo lo stesso livello per la stessa mansione, salvo specifiche eccezioni previste dal contratto.
Somministrazione
Per alcune specifiche fattispecie contrattuali il limite medio trimestrale è:
- 8% del numero di giornate complessive lavorate nell'anno precedente / 270;
- arrotondamento all'unità superiore;
- se il risultato è inferiore a 5, è comunque possibile utilizzare fino a 5 lavoratori.
Il CCNL esclude il ricorso alla somministrazione a tempo indeterminato.
Previdenza complementare e sanità integrativa
Previdenza complementare - ALIFOND
Adesione volontaria per i lavoratori aventi i requisiti previsti dal contratto.
Contribuzione:
- 1,50% a carico azienda dal 01/07/2025;
- almeno 1% a carico lavoratore aderente.
Fondo sanitario - F.I.L.COOP. Sanitario
Tutti i lavoratori sono iscritti al fondo, salvo recesso nei termini. Contribuzione totalmente a carico azienda:
- € 52/anno per lavoratori fissi;
- € 36/anno per lavoratori stagionali.
Sicurezza sul lavoro
Il rinnovo rafforza la partecipazione in materia di salute e sicurezza.
Principali previsioni:
- istituzione del Comitato Nazionale per la Sicurezza;
- un'ora aggiuntiva di assemblea dedicata alla sicurezza;
- istituzione della Giornata della Sicurezza annuale;
- permessi RLS aumentati a 48 ore annue nelle aziende/unità produttive con più di 15 dipendenti a tempo indeterminato;
- previsione di 2 riunioni periodiche annue fra RLS, medico competente e RSPP;
- assistenza legale ai preposti alla sicurezza, salvo dolo o colpa grave.
Preavviso di risoluzione
Operai
- 1 settimana
Impiegati
| Anzianità | Preavviso |
|---|---|
| Fino a 5 anni | 2 mesi |
| Da 5 a 10 anni | 3 mesi |
| Oltre 10 anni | 4 mesi |
Trattamento di fine rapporto
Personale a tempo indeterminato
Si applica la disciplina di legge. La base annua utile comprende, tra l'altro:
- minimo contrattuale;
- contingenza;
- scatti di anzianità;
- eventuali superminimi;
- 13ª e 14ª;
- maggiorazioni per lavoro notturno in turni continuativi;
- indennità lavori pesanti svolti continuativamente;
- premio di produzione;
- indennità di maneggio denaro.
Lavoratori stagionali
Oltre al TFR di legge, sono previsti importi aggiuntivi per mese di occupazione presso la stessa azienda:
| Campagne | Importo mensile |
|---|---|
| 3ª e 4ª campagna | € 5,00 |
| 5ª e 6ª campagna | € 10,00 |
| 7ª e 8ª campagna | € 15,00 |
| Oltre 8ª campagna | € 20,00 |
Le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero.
Altri istituti rilevanti
- Diritto allo studio: fino a 150 ore in un triennio, nel limite del 3% degli occupati dell'unità produttiva.
- Permessi assemblea: fino a 10 ore annue retribuite.
- Contributo sindacale: delega con trattenuta dell'1% del minimo tabellare e della contingenza.
- Lavoro agile: attivabile su base volontaria e nel rispetto delle regole contrattuali e aziendali, con diritto alla disconnessione.
- Appalti: rafforzate dal rinnovo le clausole a tutela dei lavoratori e l'obbligo di applicazione dei CCNL di riferimento da parte delle imprese appaltatrici.
Accordi e rinnovi
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da CCNL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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