CCNL Lapidei - Industria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 apr 2025 al 31 mar 2028
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Si applica ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti le attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, comprese in particolare: escavazione di marmo, alabastro, granito, sienite, diorite, quarzite, serizzi, porfidi, travertino, ardesie, pietre silicee, pietre calcaree, tufi e pietre affini; segatura e lavorazione dei materiali lapidei; produzione di granulati, cubetti, polveri; produzione di pietrame e pietrisco; lavorazione delle selci; produzione di sabbia e ghiaia; lavorazione di marmi composti. Rientrano anche le aziende in cui la posa in opera costituisce fase finale di un processo produttivo complesso e non attività prevalente.
Inquadramento generale
Il CCNL si applica ai dipendenti delle aziende del settore lapideo industria, cioè alle imprese che svolgono attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, nonché ghiaia, sabbia e inerti.
Validità contrattuale:
- decorrenza: 01/04/2025
- scadenza: 31/03/2028
Il testo vigente deriva dal CCNL del 24/11/2022, come modificato dall'Accordo di rinnovo del 10/06/2025 e dall'Ipotesi di accordo del 14/07/2025, ratificata il 25/07/2025.
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- Confindustria Marmomacchine
- ANEPLA
Organizzazioni sindacali
- FENEAL-UIL
- FILCA-CISL
- FILLEA-CGIL
Trattamento economico
Minimi tabellari mensili
Gli aumenti del rinnovo 2025-2028 sono riconosciuti in tre tranche con decorrenza:
- 01/07/2025
- 01/07/2026
- 01/07/2027
Aumenti dei minimi tabellari mensili
| Livello | Parametro | dal 01/07/2025 | dal 01/07/2026 | dal 01/07/2027 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| AS | 200 | 117,65 | 117,65 | 117,65 | 352,95 |
| A | 184 | 108,24 | 108,24 | 108,24 | 324,72 |
| B | 150 | 88,24 | 88,24 | 88,24 | 264,72 |
| CS | 144 | 84,71 | 84,71 | 84,71 | 254,13 |
| C | 136 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 240,00 |
| D | 128 | 75,29 | 75,29 | 75,29 | 225,87 |
| E | 118 | 69,41 | 69,41 | 69,41 | 208,23 |
| F1 | 100 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 176,46 |
Minimi tabellari mensili
| Livello | 01/01/2025 | dal 01/07/2025 | dal 01/07/2026 | dal 01/07/2027 |
|---|---|---|---|---|
| AS | 2.209,48 | 2.327,13 | 2.444,78 | 2.562,43 |
| A | 2.032,62 | 2.140,86 | 2.249,10 | 2.357,34 |
| B | 1.657,04 | 1.745,28 | 1.833,52 | 1.921,76 |
| CS | 1.591,01 | 1.675,72 | 1.760,43 | 1.845,14 |
| C | 1.502,64 | 1.582,64 | 1.662,64 | 1.742,64 |
| D | 1.417,02 | 1.492,31 | 1.567,60 | 1.642,89 |
| E | 1.306,29 | 1.375,70 | 1.445,11 | 1.514,52 |
| F1 | 1.106,02 | 1.164,84 | 1.223,66 | 1.282,48 |
Nota: agli appartenenti alla categoria F spettano inoltre € 7,75 mensili lordi a titolo di superminimo collettivo di categoria, utile a tutti gli effetti contrattuali.
Contingenza, E.D.R. e scatti
| Livello | Contingenza | E.D.R. | Scatto biennale |
|---|---|---|---|
| AS | 531,34 | 10,33 | 13,01 |
| A | 528,18 | 10,33 | 11,97 |
| B | 521,48 | 10,33 | 9,80 |
| CS | 520,13 | 10,33 | 9,45 |
| C | 518,37 | 10,33 | 8,82 |
| D | 516,76 | 10,33 | 8,31 |
| E | 514,81 | 10,33 | 7,69 |
| F1 | 512,38 | 10,33 | 6,65 |
Sono previsti 5 scatti biennali di anzianità.
Minimi contrattuali conglobati
Valori ottenuti sommando minimo tabellare + indennità di contingenza + E.D.R..
| Livello | 01/01/2025 | dal 01/07/2025 | dal 01/07/2026 | dal 01/07/2027 |
|---|---|---|---|---|
| AS | 2.751,16 | 2.868,81 | 2.986,46 | 3.104,11 |
| A | 2.571,13 | 2.679,37 | 2.787,61 | 2.895,85 |
| B | 2.188,85 | 2.277,09 | 2.365,33 | 2.453,57 |
| CS | 2.121,47 | 2.206,18 | 2.290,89 | 2.375,60 |
| C | 2.031,34 | 2.111,34 | 2.191,34 | 2.271,34 |
| D | 1.944,11 | 2.019,40 | 2.094,69 | 2.169,98 |
| E | 1.831,43 | 1.900,84 | 1.970,25 | 2.039,66 |
| F | 1.636,48 | 1.695,30 | 1.754,12 | 1.812,94 |
Altri elementi economici
- Divisore orario: 174
- Divisore giornaliero: 25
- Mensilità: 13
Elemento di garanzia retributiva (EGR)
Nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello spetta un importo annuo di € 210,00 lordi, erogato con la mensilità di giugno, riproporzionato in base ai mesi di servizio dell'anno precedente.
L'EGR:
- è escluso dal TFR;
- è comprensivo dei riflessi su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti.
Welfare contrattuale straordinario
Le parti hanno previsto strumenti di welfare per un valore complessivo di € 1.000,00 da erogare in 4 tranche:
| Scadenza | Importo |
|---|---|
| entro il 31/07/2025 | 250,00 |
| entro il 30/11/2025 | 250,00 |
| entro il 31/07/2026 | 250,00 |
| entro il 30/11/2026 | 250,00 |
I valori:
- spettano ai lavoratori in forza alle singole date di erogazione;
- possono essere corrisposti anche come fringe benefit nei limiti fiscali di legge;
- possono essere destinati, in tutto o in parte, al Fondo Arco o ad altri fondi chiusi di origine contrattuale e territoriale;
- sono esclusi dal TFR e da ogni altro istituto legale o contrattuale diretto e indiretto;
- sono riproporzionati per il part-time.
In caso di cessazione del rapporto entro il 30/11/2026 per accesso a pensione, le somme residue sono erogate per intero alla cessazione.
Previdenza complementare e sanità integrativa
Fondo Arco
Contributo aziendale sulla retribuzione utile al TFR:
- 2,90% dal 01/07/2024
- 3,00% dal 01/01/2026
- 3,10% dal 01/01/2027
- 3,20% dal 01/01/2028
Il contributo del lavoratore resta invariato secondo la disciplina vigente.
Fondo Altea
Contributo obbligatorio a carico azienda:
- € 15,00 mensili fino al 31/12/2025
- € 18,00 mensili dal 01/01/2026
Indennità e maggiorazioni
- Indennità autisti: maggiorazione del 4% sulla paga globale di fatto; assorbe fino a concorrenza l'indennità speciale cavatori.
- Indennità speciale cavatori: 3% della retribuzione globale di fatto.
- Indennità di cassa (impiegati): 10% su minimo di stipendio + contingenza.
- Indennità di trasferta: rimborso spese + indennità pari al 20% della retribuzione per tutta la durata della trasferta.
- Lavori speciali/disagiati: compensi da definire con accordi territoriali o, in mancanza, aziendali.
Orario di lavoro
- Orario normale: 40 ore settimanali.
- Distribuzione ordinaria: normalmente su 5 giornate.
- Pausa: 10 minuti in caso di prestazioni di 8 ore consecutive.
Flessibilità e banca ore
Flessibilità
L'azienda può concordare regimi di flessibilità con settimane fino a 44 ore e settimane di riduzione compensativa di pari entità. La retribuzione resta riferita all'orario contrattuale.
Banca ore
Confluiscono al 1° gennaio di ogni anno i permessi non fruiti relativi a:
- ex festività;
- riduzioni dell'orario di lavoro.
Le ore accantonate devono essere fruite entro l'anno successivo; se ancora residue al 31 dicembre dell'anno successivo, sono monetizzate con la retribuzione in atto.
Lavoro straordinario, notturno, festivo e discontinuo
Straordinario
È considerato lavoro straordinario quello svolto:
- oltre le 8 ore giornaliere;
- oltre le 40 ore settimanali e fino a 48 ore settimanali.
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Straordinario diurno | 30% |
| Straordinario nel 6° giorno | 40% |
| Straordinario notturno | 50% |
| Straordinario/festivo | 50% |
Lavoro notturno
Periodo: dalle 22:00 alle 06:00.
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Notturno in turni avvicendati | 18% |
| Notturno non compreso in turni avvicendati | 50% |
Lavoro festivo
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro festivo | 50% |
| Lavoro festivo con riposo compensativo | 12% |
Lavoro discontinuo
Per gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia:
- massimo 50 ore settimanali;
- massimo 10 ore giornaliere.
Il lavoro oltre 50 e fino a 60 ore settimanali è considerato supplementare/straordinario secondo la disciplina dedicata.
Festività, ferie e permessi
Festività
Sono considerate festive:
- tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo;
- le festività di legge;
- il Santo Patrono.
Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.
Ferie
Operai
- 4 settimane annue
Intermedi
- 4 settimane fino a 15 anni di anzianità
- 4 settimane + 1 giorno oltre 15 anni e fino a 19 anni compiuti
- 4 settimane + 4 giorni oltre 19 anni
Impiegati
- 4 settimane fino a 5 anni compiuti
- 4 settimane + 1 giorno oltre 5 anni e fino a 15 anni compiuti
- 4 settimane + 4 giorni oltre 15 anni e fino a 18 anni compiuti
- 5 settimane oltre 18 anni compiuti
Permessi ed ex festività
- Ex festività soppresse: 32 ore annue
- ROL: 64 ore annue
- Turnisti 3x5 e 3x6: ulteriori 8 ore annue
- Turnisti 3x7: ulteriori 12 ore annue
Assenze e congedi
Congedo matrimoniale / unione civile
- 15 giorni consecutivi retribuiti
Lutto e grave infermità
Oltre ai 3 giorni previsti dalla legge, il CCNL riconosce 1 ulteriore giorno di permesso retribuito all'anno.
Per i lavoratori stranieri che debbano recarsi nel paese d'origine: 2 giorni aggiuntivi retribuiti.
Inserimento figli all'asilo nido / scuola dell'infanzia
- 10 ore annue di permesso retribuito, anche frazionabili.
Nascita del figlio
Oltre ai 10 giorni di congedo obbligatorio previsti dalla legge e indennizzati INPS, il CCNL riconosce 1 ulteriore giorno di congedo obbligatorio retribuito.
Congedo mestruale
Alla lavoratrice con forte dismenorrea certificata da medico specialista spetta 1 giorno di permesso retribuito per ogni evento mestruale. La certificazione va rinnovata annualmente.
Assistenza a persone con disabilità
Si applica la disciplina di legge (Legge 104/1992 e d.lgs. 151/2001), con richiamo espresso nel CCNL ai permessi orari e ai 3 giorni mensili retribuiti a carico INPS nei casi previsti.
Donne vittime di violenza
Oltre alla disciplina di legge:
- congedo fino a 3 mesi fruibile anche a giorni o ore nell'arco di 3 anni;
- diritto ad un ulteriore periodo retribuito di 6 mesi;
- diritto alla trasformazione del rapporto da full-time a part-time e ritorno a full-time su richiesta;
- agevolazioni nell'utilizzo di flessibilità oraria e/o modalità di svolgimento della prestazione;
- il periodo non è utile ai fini del comporto.
Malattia, infortunio e maternità
Malattia
Comporto
- 12 mesi per singolo evento
- 14 mesi in 30 mesi in caso di più eventi morbosi
- aumento del 60% per malattie particolarmente gravi
Trattamento economico
Operai:
- 100% dal 4° giorno al 180° giorno
- 50% dal 181° al 365° giorno
Intermedi e impiegati:
- 100% per i primi 6 mesi
- 50% per i successivi 6 mesi
Infortunio sul lavoro
- conservazione del posto per il periodo coperto da indennità di inabilità temporanea;
- 100% della retribuzione per il giorno dell'infortunio;
- integrazione fino al 100% della retribuzione globale netta di fatto per un massimo di 12 mesi.
Maternità
Per il periodo di astensione obbligatoria spetta il 100% della retribuzione.
Gestione del rapporto
Periodo di prova
| Categoria | Durata |
|---|---|
| F | 20 giorni di effettiva prestazione |
| E | 30 giorni di effettiva prestazione |
| D | 40 giorni di effettiva prestazione |
| C | 60 giorni di effettiva prestazione |
| CS | 70 giorni di effettiva prestazione |
| B | 80 giorni di effettiva prestazione |
| A / AS / Quadri | 130 giorni di effettiva prestazione |
Per i contratti a termine inferiori a 6 mesi il periodo di prova è ridotto del 50%.
Part-time
Il trattamento economico e normativo è riproporzionato alla ridotta prestazione.
Sono ammesse clausole elastiche sulla variazione della collocazione temporale e/o sull'aumento della durata della prestazione, previo accordo scritto.
Apprendistato professionalizzante
- 18 mesi per qualifiche finali in livello D
- 36 mesi per qualifiche finali nei livelli superiori
Trattamento economico
- per livello finale D: trattamento del livello di ingresso, inferiore di un livello, per tutto il periodo;
- per livelli superiori:
- prima metà: livello di ingresso, inferiore di due livelli;
- seconda metà: livello immediatamente inferiore a quello finale;
- ultimi 6 mesi: retribuzione della categoria di uscita.
Limiti numerici apprendisti
- rapporto massimo 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati/specializzati;
- massimo 100% nelle aziende con meno di 10 dipendenti;
- se i lavoratori qualificati/specializzati sono meno di 3, possibile assumere fino a 3 apprendisti.
Contratti a termine e somministrazione
Tempo determinato
- durata libera fino a 12 mesi;
- fino a 24 mesi solo in presenza delle causali previste;
- massimo 4 proroghe in 24 mesi;
- possibile un ulteriore contratto di massimo 12 mesi presso l'Ispettorato del lavoro.
Limite quantitativo
- massimo 25% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione;
- nelle aziende fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto a termine.
Limite cumulativo con somministrazione a termine
- massimo complessivo 25% dei dipendenti a tempo indeterminato.
Prosecuzione oltre scadenza
- maggiorazione del 20% fino al 10° giorno;
- maggiorazione del 40% per ciascun giorno ulteriore.
Diritto di precedenza
Spetta al lavoratore che abbia prestato attività per oltre 6 mesi, nelle assunzioni a tempo indeterminato entro i 12 mesi successivi.
Somministrazione a tempo determinato
- limite: massimo 25% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore;
- limite cumulativo con il tempo determinato: 25%.
Preavviso
Operai
- 1 settimana sia per licenziamento sia per dimissioni
- decorrenza: in qualunque giorno
Intermedi
| Anzianità | Categoria B / CS | Categoria C |
|---|---|---|
| Fino a 5 anni compiuti | 1 mese | 1/2 mese |
| Oltre 5 anni e fino a 10 anni | 1 mese e 1/2 | 1 mese |
| Oltre 10 anni | 2 mesi | 1 mese e 1/2 |
Per le dimissioni i termini sono ridotti della metà. Decorrenza dalla metà o dalla fine del mese.
Impiegati
| Anzianità | AS / A | B | C / D / E |
|---|---|---|---|
| Fino a 5 anni | 2 mesi | 1 mese e 1/2 | 1 mese |
| Oltre 5 e fino a 10 anni | 3 mesi | 2 mesi | 1 mese e 1/2 |
| Oltre 10 anni | 4 mesi | 3 mesi | 2 mesi |
Per le dimissioni i termini sono ridotti della metà. Decorrenza dalla metà o dalla fine del mese.
TFR
Si applica la disciplina della Legge n. 297/1982.
La base di calcolo comprende, tra l'altro:
- minimo tabellare;
- contingenza;
- scatti di anzianità;
- eventuali superminimi;
- premi o erogazioni analoghe;
- maggiorazioni turno non occasionali;
- indennità speciali cavatori;
- indennità di cassa;
- indennità per lavorazioni disagiate non occasionali;
- provvigioni, interessenze, cottimi;
- indennità sostitutive di mensa o trasporto;
- tredicesima ed eventuali ulteriori mensilità o premi annui aziendali.
Sicurezza, benessere organizzativo e altri istituti
- Contributo per iniziative di sicurezza sul lavoro: € 4,25 mensili lordi per 12 mensilità per ciascun dipendente in forza all'inizio del mese.
- Per i neoassunti nel settore: ulteriori 16 ore di formazione sulla sicurezza prima dell'inizio dell'attività lavorativa.
- Benessere organizzativo: previste 2 ore annue aggiuntive di assemblea retribuita.
- Lavoro agile: recepito il Protocollo nazionale del 07/12/2021.
- Violenza di genere: il rinnovo 2025 introduce anche un protocollo contro la violenza di genere con impegno a sensibilizzazione, prevenzione, formazione e supporto.
Accordi e rinnovi
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