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CCNL

CCNL Lapidei - Industria

CCNLF041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 apr 2025 al 31 mar 2028

Parti stipulanti

SindacatiFENEAL-UILFILCA-CISLFILLEA-CGIL
Datori di lavoroConfindustria MarmomacchineANEPLA

Sfera di applicazione

Si applica ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti le attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, comprese in particolare: escavazione di marmo, alabastro, granito, sienite, diorite, quarzite, serizzi, porfidi, travertino, ardesie, pietre silicee, pietre calcaree, tufi e pietre affini; segatura e lavorazione dei materiali lapidei; produzione di granulati, cubetti, polveri; produzione di pietrame e pietrisco; lavorazione delle selci; produzione di sabbia e ghiaia; lavorazione di marmi composti. Rientrano anche le aziende in cui la posa in opera costituisce fase finale di un processo produttivo complesso e non attività prevalente.

Inquadramento generale

Il CCNL si applica ai dipendenti delle aziende del settore lapideo industria, cioè alle imprese che svolgono attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, nonché ghiaia, sabbia e inerti.

Validità contrattuale:

  • decorrenza: 01/04/2025
  • scadenza: 31/03/2028

Il testo vigente deriva dal CCNL del 24/11/2022, come modificato dall'Accordo di rinnovo del 10/06/2025 e dall'Ipotesi di accordo del 14/07/2025, ratificata il 25/07/2025.

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • Confindustria Marmomacchine
  • ANEPLA

Organizzazioni sindacali

  • FENEAL-UIL
  • FILCA-CISL
  • FILLEA-CGIL

Trattamento economico

Minimi tabellari mensili

Gli aumenti del rinnovo 2025-2028 sono riconosciuti in tre tranche con decorrenza:

  • 01/07/2025
  • 01/07/2026
  • 01/07/2027

Aumenti dei minimi tabellari mensili

LivelloParametrodal 01/07/2025dal 01/07/2026dal 01/07/2027Totale
AS200117,65117,65117,65352,95
A184108,24108,24108,24324,72
B15088,2488,2488,24264,72
CS14484,7184,7184,71254,13
C13680,0080,0080,00240,00
D12875,2975,2975,29225,87
E11869,4169,4169,41208,23
F110058,8258,8258,82176,46

Minimi tabellari mensili

Livello01/01/2025dal 01/07/2025dal 01/07/2026dal 01/07/2027
AS2.209,482.327,132.444,782.562,43
A2.032,622.140,862.249,102.357,34
B1.657,041.745,281.833,521.921,76
CS1.591,011.675,721.760,431.845,14
C1.502,641.582,641.662,641.742,64
D1.417,021.492,311.567,601.642,89
E1.306,291.375,701.445,111.514,52
F11.106,021.164,841.223,661.282,48

Nota: agli appartenenti alla categoria F spettano inoltre € 7,75 mensili lordi a titolo di superminimo collettivo di categoria, utile a tutti gli effetti contrattuali.

Contingenza, E.D.R. e scatti

LivelloContingenzaE.D.R.Scatto biennale
AS531,3410,3313,01
A528,1810,3311,97
B521,4810,339,80
CS520,1310,339,45
C518,3710,338,82
D516,7610,338,31
E514,8110,337,69
F1512,3810,336,65

Sono previsti 5 scatti biennali di anzianità.

Minimi contrattuali conglobati

Valori ottenuti sommando minimo tabellare + indennità di contingenza + E.D.R..

Livello01/01/2025dal 01/07/2025dal 01/07/2026dal 01/07/2027
AS2.751,162.868,812.986,463.104,11
A2.571,132.679,372.787,612.895,85
B2.188,852.277,092.365,332.453,57
CS2.121,472.206,182.290,892.375,60
C2.031,342.111,342.191,342.271,34
D1.944,112.019,402.094,692.169,98
E1.831,431.900,841.970,252.039,66
F1.636,481.695,301.754,121.812,94

Altri elementi economici

  • Divisore orario: 174
  • Divisore giornaliero: 25
  • Mensilità: 13

Elemento di garanzia retributiva (EGR)

Nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello spetta un importo annuo di € 210,00 lordi, erogato con la mensilità di giugno, riproporzionato in base ai mesi di servizio dell'anno precedente.

L'EGR:

  • è escluso dal TFR;
  • è comprensivo dei riflessi su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti.

Welfare contrattuale straordinario

Le parti hanno previsto strumenti di welfare per un valore complessivo di € 1.000,00 da erogare in 4 tranche:

ScadenzaImporto
entro il 31/07/2025250,00
entro il 30/11/2025250,00
entro il 31/07/2026250,00
entro il 30/11/2026250,00

I valori:

  • spettano ai lavoratori in forza alle singole date di erogazione;
  • possono essere corrisposti anche come fringe benefit nei limiti fiscali di legge;
  • possono essere destinati, in tutto o in parte, al Fondo Arco o ad altri fondi chiusi di origine contrattuale e territoriale;
  • sono esclusi dal TFR e da ogni altro istituto legale o contrattuale diretto e indiretto;
  • sono riproporzionati per il part-time.

In caso di cessazione del rapporto entro il 30/11/2026 per accesso a pensione, le somme residue sono erogate per intero alla cessazione.

Previdenza complementare e sanità integrativa

Fondo Arco

Contributo aziendale sulla retribuzione utile al TFR:

  • 2,90% dal 01/07/2024
  • 3,00% dal 01/01/2026
  • 3,10% dal 01/01/2027
  • 3,20% dal 01/01/2028

Il contributo del lavoratore resta invariato secondo la disciplina vigente.

Fondo Altea

Contributo obbligatorio a carico azienda:

  • € 15,00 mensili fino al 31/12/2025
  • € 18,00 mensili dal 01/01/2026

Indennità e maggiorazioni

  • Indennità autisti: maggiorazione del 4% sulla paga globale di fatto; assorbe fino a concorrenza l'indennità speciale cavatori.
  • Indennità speciale cavatori: 3% della retribuzione globale di fatto.
  • Indennità di cassa (impiegati): 10% su minimo di stipendio + contingenza.
  • Indennità di trasferta: rimborso spese + indennità pari al 20% della retribuzione per tutta la durata della trasferta.
  • Lavori speciali/disagiati: compensi da definire con accordi territoriali o, in mancanza, aziendali.

Orario di lavoro

  • Orario normale: 40 ore settimanali.
  • Distribuzione ordinaria: normalmente su 5 giornate.
  • Pausa: 10 minuti in caso di prestazioni di 8 ore consecutive.

Flessibilità e banca ore

Flessibilità

L'azienda può concordare regimi di flessibilità con settimane fino a 44 ore e settimane di riduzione compensativa di pari entità. La retribuzione resta riferita all'orario contrattuale.

Banca ore

Confluiscono al 1° gennaio di ogni anno i permessi non fruiti relativi a:

  • ex festività;
  • riduzioni dell'orario di lavoro.

Le ore accantonate devono essere fruite entro l'anno successivo; se ancora residue al 31 dicembre dell'anno successivo, sono monetizzate con la retribuzione in atto.

Lavoro straordinario, notturno, festivo e discontinuo

Straordinario

È considerato lavoro straordinario quello svolto:

  • oltre le 8 ore giornaliere;
  • oltre le 40 ore settimanali e fino a 48 ore settimanali.
TipologiaMaggiorazione
Straordinario diurno30%
Straordinario nel 6° giorno40%
Straordinario notturno50%
Straordinario/festivo50%

Lavoro notturno

Periodo: dalle 22:00 alle 06:00.

TipologiaMaggiorazione
Notturno in turni avvicendati18%
Notturno non compreso in turni avvicendati50%

Lavoro festivo

TipologiaMaggiorazione
Lavoro festivo50%
Lavoro festivo con riposo compensativo12%

Lavoro discontinuo

Per gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia:

  • massimo 50 ore settimanali;
  • massimo 10 ore giornaliere.

Il lavoro oltre 50 e fino a 60 ore settimanali è considerato supplementare/straordinario secondo la disciplina dedicata.

Festività, ferie e permessi

Festività

Sono considerate festive:

  • tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo;
  • le festività di legge;
  • il Santo Patrono.

Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.

Ferie

Operai

  • 4 settimane annue

Intermedi

  • 4 settimane fino a 15 anni di anzianità
  • 4 settimane + 1 giorno oltre 15 anni e fino a 19 anni compiuti
  • 4 settimane + 4 giorni oltre 19 anni

Impiegati

  • 4 settimane fino a 5 anni compiuti
  • 4 settimane + 1 giorno oltre 5 anni e fino a 15 anni compiuti
  • 4 settimane + 4 giorni oltre 15 anni e fino a 18 anni compiuti
  • 5 settimane oltre 18 anni compiuti

Permessi ed ex festività

  • Ex festività soppresse: 32 ore annue
  • ROL: 64 ore annue
  • Turnisti 3x5 e 3x6: ulteriori 8 ore annue
  • Turnisti 3x7: ulteriori 12 ore annue

Assenze e congedi

Congedo matrimoniale / unione civile

  • 15 giorni consecutivi retribuiti

Lutto e grave infermità

Oltre ai 3 giorni previsti dalla legge, il CCNL riconosce 1 ulteriore giorno di permesso retribuito all'anno.

Per i lavoratori stranieri che debbano recarsi nel paese d'origine: 2 giorni aggiuntivi retribuiti.

Inserimento figli all'asilo nido / scuola dell'infanzia

  • 10 ore annue di permesso retribuito, anche frazionabili.

Nascita del figlio

Oltre ai 10 giorni di congedo obbligatorio previsti dalla legge e indennizzati INPS, il CCNL riconosce 1 ulteriore giorno di congedo obbligatorio retribuito.

Congedo mestruale

Alla lavoratrice con forte dismenorrea certificata da medico specialista spetta 1 giorno di permesso retribuito per ogni evento mestruale. La certificazione va rinnovata annualmente.

Assistenza a persone con disabilità

Si applica la disciplina di legge (Legge 104/1992 e d.lgs. 151/2001), con richiamo espresso nel CCNL ai permessi orari e ai 3 giorni mensili retribuiti a carico INPS nei casi previsti.

Donne vittime di violenza

Oltre alla disciplina di legge:

  • congedo fino a 3 mesi fruibile anche a giorni o ore nell'arco di 3 anni;
  • diritto ad un ulteriore periodo retribuito di 6 mesi;
  • diritto alla trasformazione del rapporto da full-time a part-time e ritorno a full-time su richiesta;
  • agevolazioni nell'utilizzo di flessibilità oraria e/o modalità di svolgimento della prestazione;
  • il periodo non è utile ai fini del comporto.

Malattia, infortunio e maternità

Malattia

Comporto

  • 12 mesi per singolo evento
  • 14 mesi in 30 mesi in caso di più eventi morbosi
  • aumento del 60% per malattie particolarmente gravi

Trattamento economico

Operai:

  • 100% dal 4° giorno al 180° giorno
  • 50% dal 181° al 365° giorno

Intermedi e impiegati:

  • 100% per i primi 6 mesi
  • 50% per i successivi 6 mesi

Infortunio sul lavoro

  • conservazione del posto per il periodo coperto da indennità di inabilità temporanea;
  • 100% della retribuzione per il giorno dell'infortunio;
  • integrazione fino al 100% della retribuzione globale netta di fatto per un massimo di 12 mesi.

Maternità

Per il periodo di astensione obbligatoria spetta il 100% della retribuzione.

Gestione del rapporto

Periodo di prova

CategoriaDurata
F20 giorni di effettiva prestazione
E30 giorni di effettiva prestazione
D40 giorni di effettiva prestazione
C60 giorni di effettiva prestazione
CS70 giorni di effettiva prestazione
B80 giorni di effettiva prestazione
A / AS / Quadri130 giorni di effettiva prestazione

Per i contratti a termine inferiori a 6 mesi il periodo di prova è ridotto del 50%.

Part-time

Il trattamento economico e normativo è riproporzionato alla ridotta prestazione.

Sono ammesse clausole elastiche sulla variazione della collocazione temporale e/o sull'aumento della durata della prestazione, previo accordo scritto.

Apprendistato professionalizzante

  • 18 mesi per qualifiche finali in livello D
  • 36 mesi per qualifiche finali nei livelli superiori

Trattamento economico

  • per livello finale D: trattamento del livello di ingresso, inferiore di un livello, per tutto il periodo;
  • per livelli superiori:
    • prima metà: livello di ingresso, inferiore di due livelli;
    • seconda metà: livello immediatamente inferiore a quello finale;
    • ultimi 6 mesi: retribuzione della categoria di uscita.

Limiti numerici apprendisti

  • rapporto massimo 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati/specializzati;
  • massimo 100% nelle aziende con meno di 10 dipendenti;
  • se i lavoratori qualificati/specializzati sono meno di 3, possibile assumere fino a 3 apprendisti.

Contratti a termine e somministrazione

Tempo determinato

  • durata libera fino a 12 mesi;
  • fino a 24 mesi solo in presenza delle causali previste;
  • massimo 4 proroghe in 24 mesi;
  • possibile un ulteriore contratto di massimo 12 mesi presso l'Ispettorato del lavoro.

Limite quantitativo

  • massimo 25% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione;
  • nelle aziende fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto a termine.

Limite cumulativo con somministrazione a termine

  • massimo complessivo 25% dei dipendenti a tempo indeterminato.

Prosecuzione oltre scadenza

  • maggiorazione del 20% fino al 10° giorno;
  • maggiorazione del 40% per ciascun giorno ulteriore.

Diritto di precedenza

Spetta al lavoratore che abbia prestato attività per oltre 6 mesi, nelle assunzioni a tempo indeterminato entro i 12 mesi successivi.

Somministrazione a tempo determinato

  • limite: massimo 25% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore;
  • limite cumulativo con il tempo determinato: 25%.

Preavviso

Operai

  • 1 settimana sia per licenziamento sia per dimissioni
  • decorrenza: in qualunque giorno

Intermedi

AnzianitàCategoria B / CSCategoria C
Fino a 5 anni compiuti1 mese1/2 mese
Oltre 5 anni e fino a 10 anni1 mese e 1/21 mese
Oltre 10 anni2 mesi1 mese e 1/2

Per le dimissioni i termini sono ridotti della metà. Decorrenza dalla metà o dalla fine del mese.

Impiegati

AnzianitàAS / ABC / D / E
Fino a 5 anni2 mesi1 mese e 1/21 mese
Oltre 5 e fino a 10 anni3 mesi2 mesi1 mese e 1/2
Oltre 10 anni4 mesi3 mesi2 mesi

Per le dimissioni i termini sono ridotti della metà. Decorrenza dalla metà o dalla fine del mese.

TFR

Si applica la disciplina della Legge n. 297/1982.

La base di calcolo comprende, tra l'altro:

  • minimo tabellare;
  • contingenza;
  • scatti di anzianità;
  • eventuali superminimi;
  • premi o erogazioni analoghe;
  • maggiorazioni turno non occasionali;
  • indennità speciali cavatori;
  • indennità di cassa;
  • indennità per lavorazioni disagiate non occasionali;
  • provvigioni, interessenze, cottimi;
  • indennità sostitutive di mensa o trasporto;
  • tredicesima ed eventuali ulteriori mensilità o premi annui aziendali.

Sicurezza, benessere organizzativo e altri istituti

  • Contributo per iniziative di sicurezza sul lavoro: € 4,25 mensili lordi per 12 mensilità per ciascun dipendente in forza all'inizio del mese.
  • Per i neoassunti nel settore: ulteriori 16 ore di formazione sulla sicurezza prima dell'inizio dell'attività lavorativa.
  • Benessere organizzativo: previste 2 ore annue aggiuntive di assemblea retribuita.
  • Lavoro agile: recepito il Protocollo nazionale del 07/12/2021.
  • Violenza di genere: il rinnovo 2025 introduce anche un protocollo contro la violenza di genere con impegno a sensibilizzazione, prevenzione, formazione e supporto.

Accordi e rinnovi

Contratto collettivo nazionale di lavoro del 24/11/2022Accordo di rinnovo del 10/06/2025Ipotesi di accordo del 14/07/2025Scioglimento della riserva / ratifica del 25/07/2025

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