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CCNL

CCNL Lavanderie e tintorie - Artigianato (Confsal - Conflavoro)

CCNLD0M7

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 lug 2025 al 30 giu 2028

Parti stipulanti

SindacatiFESICACONFSAL
Datori di lavoroCONFLAVORO PMI

Sfera di applicazione

Si applica ai dipendenti delle lavanderie, puliture a secco, tintorie di abiti e indumenti, smacchiatorie e stirerie in genere del settore artigianato.

Inquadramento generale

Il CCNL disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti delle lavanderie, puliture a secco, tintorie di abiti e indumenti, smacchiatorie e stirerie in genere del settore artigianato.

Validità: dal 01/07/2025 al 30/06/2028.

Il testo esaminato è il CCNL del 04/07/2025, come modificato dall'accordo assistenza integrativa del 28/05/2026.

Ambito di applicazione

Rientrano nel settore artigianato le imprese artigiane come definite dalla legge e, in generale, quelle che per organizzazione e struttura non presentano i requisiti dell'impresa industriale.

Durata e rinnovo

  • decorrenza: 01/07/2025
  • scadenza: 30/06/2028
  • disdetta possibile almeno 6 mesi prima della scadenza
  • in mancanza di disdetta, rinnovo tacito di anno in anno

Parti firmatarie

  • Parte datoriale: CONFLAVORO PMI
  • Parti sindacali: FESICA, CONFSAL

Trattamento economico

Minimi tabellari mensili

Per il settore artigianato i minimi retributivi sono articolati su tre decorrenze.

LivelloMinimi dal 01/01/2025Minimi dal 01/10/2025Minimi dal 01/10/2026
Quadri€ 1.998,00€ 2.063,00€ 2.135,00
6€ 1.865,45€ 1.927,00€ 1.996,00
5€ 1.697,75€ 1.754,00€ 1.817,00
4€ 1.566,65€ 1.619,00€ 1.676,00
3€ 1.502,05€ 1.552,00€ 1.607,00
2€ 1.440,55€ 1.489,00€ 1.542,00
1€ 1.362,30€ 1.408,00€ 1.458,00

Scatti di anzianità

Sono previsti 5 scatti triennali. Ogni scatto è pari al 2% della relativa retribuzione tabellare.

LivelloScatto dal 01/01/2025Scatto dal 01/10/2025Scatto dal 01/10/2026
Quadri€ 39,96€ 41,26€ 42,70
6€ 37,31€ 38,54€ 39,92
5€ 33,96€ 35,08€ 36,34
4€ 31,33€ 32,38€ 33,52
3€ 30,04€ 31,04€ 32,14
2€ 28,81€ 29,78€ 30,84
1€ 27,25€ 28,16€ 29,16

Elementi collegati a bilateralità e sanità integrativa

VoceImporto mensile
E.D.R. sostitutivo mancato versamento EBIASP€ 25,00
E.D.R. sostitutivo mancato versamento FONDOSANI€ 25,00

Se l'azienda omette il versamento all'Ente Bilaterale EBIASP, deve corrispondere al lavoratore un E.D.R. di € 25,00 lordi mensili per tutte le mensilità previste dal CCNL.

Se l'azienda omette il versamento al Fondo sanitario integrativo FONDOSANI, deve corrispondere al lavoratore un E.D.R. di € 25,00 lordi mensili per tutte le mensilità previste dal CCNL.

Divisori contrattuali e mensilità

IstitutoValore
Divisore orario173
Divisore giornaliero26
Mensilità annue13

Tredicesima

È prevista la 13ª mensilità, pari a una mensilità della retribuzione in atto, da corrispondere in coincidenza con la vigilia di Natale.

Indennità di cassa

Al personale addetto con continuità ad operazioni di cassa spetta una indennità di cassa e maneggio denaro pari al 6% della paga base nazionale conglobata.

Trasferta

Per trasferta si intende lo spostamento temporaneo in località diversa e distante oltre 30 km da quella abituale.

Al lavoratore spettano:

  • rimborso spese di viaggio e delle altre spese sostenute per conto azienda;
  • diaria giornaliera fissata dalla contrattazione di secondo livello;
  • in assenza di accordo di secondo livello, diaria non inferiore a € 20,00 al giorno.

Altri elementi economici

Retribuzione di primo ingresso

In caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori da inquadrare nei livelli dal 2° al 5°, con esperienza professionale inferiore a 5 anni nelle attività assegnate, l'azienda può applicare per i primi due anni retribuzioni ridotte:

  • primo anno: riduzione del 7,5%
  • secondo anno: riduzione del 5%

La disciplina è prevista anche per:

  • aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di nuova attività, per un massimo di 2 anni;
  • in tali casi la riduzione può essere applicata indipendentemente dal livello di inquadramento, con le stesse misure del primo ingresso.

Contratto di reinserimento

Per favorire il reinserimento lavorativo è prevista una disciplina specifica per lavoratori over 35, disoccupati o sospesi, alla ricerca di nuova occupazione o che abbiano cessato attività autonoma, purché non abbiano già svolto le stesse mansioni e non abbiano avuto rapporti subordinati con lo stesso datore negli ultimi 12 mesi.

Per i primi 24 mesi la retribuzione è ridotta rispetto al livello ordinario:

  • prima metà del periodo: 85%
  • seconda metà del periodo: 90%

Orario di lavoro

Orario normale

  • 40 ore settimanali su 5 giornate lavorative
  • se l'organizzazione del lavoro viene distribuita su 6 giorni per maggior utilizzo degli impianti: 36 ore retribuite come 40

Lavoratori discontinui

Per il personale addetto prevalentemente ad attività di semplice attesa o custodia l'orario normale è fissato in 45 ore settimanali.

Flessibilità e banca ore

È prevista la banca delle ore su base individuale, in alternativa al pagamento dello straordinario.

In caso di particolari esigenze produttive stagionali è ammessa la distribuzione dell'orario su 6 giorni, fino a 48 ore settimanali, da recuperare nelle settimane precedenti o successive e comunque entro 52 settimane.

Le ore eccedenti l'orario programmato e non recuperate entro il 31/12 sono pagate con una maggiorazione del 10%, salvo richiesta del lavoratore di utilizzarle come riposo e compatibilità aziendale.

Se il lavoratore non richiede i riposi da banca ore, il datore può fissarne la fruizione entro il 31 dicembre, da utilizzare entro 52 settimane. Se il recupero non avviene, le ore residue devono essere pagate con la maggiorazione prevista per lo straordinario.

Maggiorazioni

Lavoro ordinario in particolari fasce

TipologiaMaggiorazione
Lavoro notturno (22:00-06:00)35%
Lavoro festivo50%
Lavoro nel giorno di riposo settimanale25%

Per il lavoro nel giorno di riposo settimanale resta fermo anche il diritto al riposo compensativo secondo la legge.

Lavoro straordinario

TipologiaMaggiorazione
Straordinario diurno feriale fino a 8 ore settimanali30%
Straordinario diurno feriale oltre l'ottava ora settimanale40%
Straordinario notturno50%
Straordinario festivo55%
Straordinario festivo notturno75%
Lavoro festivo50%

Il lavoro straordinario notturno è quello prestato tra le 24:00 e le 06:00. Il limite ordinario annuo individuale di lavoro straordinario è di 250 ore; oltre 200 ore serve l'assenso del lavoratore.

Ferie, permessi e festività

Ferie

Spettano 4 settimane annue di ferie.

Permessi ed ex festività

IstitutoMonte ore annuo
Festività soppresse32 ore
ROL40 ore

I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadono e devono essere pagati, salvo fruizione entro il 30/06 dell'anno successivo.

Festività

Sono considerate festive le giornate previste dalla legge, tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo e il Santo Patrono.

Se una festività cade di domenica, o nel giorno concordato con il lavoratore straniero come giorno di riposo, spetta una ulteriore giornata di retribuzione di fatto oltre alla retribuzione mensile.

Assenze e congedi

Congedo matrimoniale

Spettano 15 giorni consecutivi di calendario.

Permessi per lutto o grave infermità

Spettano 3 giorni retribuiti all'anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un componente della famiglia anagrafica; la disciplina si applica anche al convivente risultante da certificazione anagrafica, se la convivenza dura da almeno 2 anni.

Assistenza disabili

Si applicano la legge 104/1992 e il D.Lgs. 151/2001. Il CCNL richiama inoltre:

  • prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale per genitore di minore con handicap grave;
  • possibilità alternativa di fruire dei riposi previsti dalla legge;
  • permessi riconosciuti ad entrambi i genitori, alternativamente, dopo il compimento dei 3 anni del bambino.

Donne vittime di violenza

Si applica la normativa di legge vigente.

Malattia e infortunio

Malattia: comporto

CasisticaDurata
Malattia continuativa180 giorni di calendario in 1 anno solare mobile
Malattia per sommatoria180 giorni di calendario nei 36 mesi precedenti
Patologie gravi (oncologiche, sclerosi multipla, cirrosi epatica)720 giorni nei 48 mesi precedenti
Tempo determinatoconservazione del posto per 3 mesi e comunque non oltre la scadenza

Malattia: trattamento economico

  • gravi patologie certificate: integrazione aziendale fino al 100% della retribuzione giornaliera globale di fatto per massimo 180 giorni in un anno;
  • primi 3 giorni di malattia (massimo 3 eventi annui):
    • 100% per il primo evento;
    • 50% per secondo e terzo evento;
  • dal 4° giorno: 80% della retribuzione globale di fatto per 180 giorni nel triennio.

Per i lavoratori a termine l'integrazione spetta per un periodo non superiore a quello indennizzato INPS e comunque non oltre la scadenza del contratto.

Aspettativa per malattia

Il lavoratore a tempo indeterminato può chiedere, prima del superamento del comporto, un periodo di aspettativa non retribuita fino a 6 mesi. In caso di patologie gravi e continuative con terapie salvavita, può essere richiesto un ulteriore periodo fino a 12 mesi.

Infortunio

CasisticaDisciplina
Conservazione del posto180 giorni continuativi; 240 giorni per sommatoria in 36 mesi
Giorno dell'infortuniointera quota giornaliera a carico azienda
Trattamento economicointegrazione fino al 100% della retribuzione lorda globale di fatto fino a guarigione clinica
Tempo determinatoconservazione del posto per 3 mesi e comunque non oltre la scadenza

Maternità e paternità

Si applica il D.Lgs. 151/2001.

Il CCNL prevede inoltre:

  • durante il congedo obbligatorio di maternità, integrazione a carico del datore fino al 100% della normale retribuzione giornaliera;
  • integrazione fino al 100% anche per le festività ricadenti nel periodo di assenza obbligatoria o facoltativa.

Congedo parentale

Nei primi 12 anni di vita del minore, ciascun genitore può astenersi dal lavoro entro il limite complessivo di 10 mesi:

  • madre: fino a 6 mesi;
  • padre: fino a 6 mesi, elevabili a 7 se utilizza almeno 3 mesi; in tal caso il limite complessivo diventa 11 mesi;
  • genitore solo: fino a 10 mesi.

Periodo di prova

CategoriaDurata massima
Quadri e 6° livello6 mesi
Altri livelli3 mesi

Per i contratti a termine:

  • 1 giorno di prova ogni 15 giorni di calendario;
  • minimo 2 giorni;
  • massimo 15 giorni per contratti fino a 6 mesi;
  • massimo 30 giorni per contratti superiori a 6 mesi e inferiori a 12 mesi;
  • per contratti da 12 mesi in poi il calcolo continua con 1 giorno ogni 15 giorni di calendario.

Part-time

Il trattamento economico e normativo è riproporzionato alla ridotta prestazione.

  • lavoro supplementare: maggiorazione del 10%
  • clausole flessibili: maggiorazione del 10%
  • clausole elastiche: maggiorazione nella misura prevista per il lavoro supplementare

Apprendistato professionalizzante

Durata massima

Per il settore artigianato:

  • durata massima generale: 60 mesi
  • eccezione per 2° livello e impiegati amministrativi: 36 mesi
  • possibile riduzione di 6 mesi in caso di precedente stage o tirocinio di uguale durata e stesse mansioni presso l'azienda

Durata per livello

Inquadramento finaleDurata complessivaArticolazione semestri
2° livello36 mesi6 semestri da 6 mesi
3° livello60 mesi10 semestri da 6 mesi
4° livello60 mesi10 semestri da 6 mesi
5° livello60 mesi10 semestri da 6 mesi
6° livello60 mesi10 semestri da 6 mesi
Quadri60 mesi10 semestri da 6 mesi

Retribuzione apprendistato artigianato

Percentuali della retribuzione tabellare del livello di destinazione finale.

Inquadramento1° sem.2° sem.3° sem.4° sem.5° sem.6° sem.7° sem.8° sem.9° sem.10° sem.
2° livello70%70%75%96%100%100%----
3° livello70%70%75%75%91%91%96%100%100%100%
4° livello70%70%75%75%85%85%88%93%93%100%
5° livello70%70%75%75%85%85%88%93%93%100%
6° livello70%70%75%75%85%85%88%93%93%100%
Quadri70%70%75%75%85%85%88%93%93%100%

I limiti numerici per l'assunzione di apprendisti sono quelli previsti dal D.Lgs. 81/2015.

Tempo determinato e stagionali

Causali per contratti oltre 12 mesi

Il CCNL individua, tra le principali causali:

  • nuove e maggiori professionalità;
  • progetto, opera o servizio definito e temporaneo;
  • utilizzo di nuovi macchinari;
  • modernizzazione impianti o nuovi processi produttivi;
  • nuove tecniche di lavorazione;
  • professionalità difficilmente reperibili;
  • lavoratori over 50;
  • sostituzione di lavoratori assenti;
  • sostituzione di lavoratori con gravi patologie e comporto esteso.

Durata, proroghe e prosecuzione

  • durata massima complessiva tra stesso datore e stesso lavoratore: 24 mesi;
  • ulteriore contratto possibile presso ITL per massimo 12 mesi;
  • massimo 4 proroghe nell'arco di 24 mesi;
  • prosecuzione oltre il termine:
    • 20% della retribuzione per ogni giorno fino al 10°;
    • 40% per ciascun giorno successivo;
  • trasformazione a tempo indeterminato:
    • oltre il 30° giorno se contratto inferiore a 6 mesi;
    • oltre il 50° giorno negli altri casi.

Intervalli tra contratti

  • 10 giorni se il contratto precedente era fino a 6 mesi
  • 20 giorni se superiore a 6 mesi

Limiti quantitativi

Il limite ordinario è pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e assunti con contratto di reinserimento in forza al momento dell'assunzione.

Nelle unità produttive con fino a 5 dipendenti così conteggiati è sempre possibile assumere fino a 3 lavoratori a termine.

In caso di violazione del limite percentuale:

  • sanzione del 20% della retribuzione per ciascun mese o frazione superiore a 15 giorni, se i lavoratori eccedenti sono al massimo uno;
  • sanzione del 50% della retribuzione per ciascun mese o frazione superiore a 15 giorni, se i lavoratori eccedenti sono più di uno.

Esclusioni dai limiti

Sono esclusi dai limiti quantitativi, tra gli altri, i contratti per:

  • avvio di nuove attività nei primi 24 mesi;
  • logistica, magazzino, manutenzione e produzione di lavanderie industriali operanti in strutture turistico-ricettive e ristorazione;
  • intensificazione di attività connessa a flussi turistici;
  • sostituzione di lavoratori assenti;
  • attività stagionali;
  • lavoratori over 50;
  • lavoratori con contratto di reinserimento.

Diritto di precedenza

Per i contratti a termine ordinari il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato spetta al lavoratore che abbia lavorato per oltre 6 mesi, purché manifesti per iscritto la volontà entro 6 mesi dalla cessazione. Il diritto si estingue entro 1 anno.

Attività stagionali

Sono considerate stagionali, oltre a quelle di legge, anche:

  • commesse temporanee;
  • attività nei reparti logistica, magazzino, manutenzione e produzione in lavanderie industriali per strutture turistico-ricettive e ristorazione;
  • intensificazioni connesse ai flussi turistici;
  • attività legate a eventi, manifestazioni o ricorrenze;
  • attività collegate al "cambio stagione" o "cambio armadio" nei periodi 01/10-31/12 e 01/04-31/07.

Per i contratti stagionali:

  • durata complessiva massima tra stesso datore e stesso lavoratore: 8 mesi nell'arco dell'anno;
  • possibili ulteriori 15 giorni in particolari periodi festivi;
  • per la causale del cambio stagione/cambio armadio: durata massima 3 mesi.

Il carattere stagionale esclude:

  • causali;
  • limite massimo di 24 mesi;
  • limiti percentuali;
  • intervalli minimi tra contratti.

Il diritto di precedenza per gli stagionali va esercitato entro 3 mesi dalla cessazione e si estingue entro 1 anno.

Somministrazione

Per i limiti numerici il CCNL rinvia all'art. 31 del D.Lgs. 81/2015. Si applica la disciplina legale vigente.

Preavviso

Per il settore artigianato i termini di preavviso sono i seguenti.

LivelloPreavviso
Quadri3 mesi
6° livello3 mesi
5° livello2 mesi
4° livello1 mese e mezzo
3° livello1 mese
2° livello2 settimane
1° livello1 settimana

I periodi di preavviso sono di calendario e sono computati nel TFR.

Trattamento di fine rapporto

Si applica la disciplina di legge sul TFR.

Ai fini della base di calcolo annua rientrano, se effettivamente riconosciuti:

  • minimo tabellare conglobato;
  • scatti di merito o professionalità;
  • superminimi e aumenti di merito continuativi;
  • salario integrativo aziendale;
  • indennità di turno continuativa;
  • indennità di maneggio denaro continuativa;
  • indennità di funzione quadro;
  • mensilità aggiuntive;
  • provvigioni e incentivi continuativi.

Bilateralità, assistenza sanitaria e altri contributi

EBIASP

Contributo mensile complessivo: € 7,50 per ciascun lavoratore, di cui:

  • € 6,50 a carico azienda
  • € 1,00 a carico lavoratore

Il contributo è dovuto per tutte le mensilità previste dal CCNL, anche durante il periodo di prova.

FONDOSANI

La sintesi economica riporta l'E.D.R. sostitutivo di € 25,00 in caso di omissione contributiva. Dal testo consolidato risulta inoltre che, a seguito dell'accordo del 28/05/2026 con decorrenza 01/06/2026, il contributo mensile obbligatorio complessivo al Fondo è pari a:

  • € 14,50 mensili complessivi
  • di cui € 13,50 a carico azienda e € 1,00 a carico lavoratore
  • dovuti per 12 mensilità
  • senza ulteriore quota annuale separata di iscrizione

Assistenza contrattuale

È previsto un contributo di assistenza contrattuale a carico delle aziende in misura non inferiore all'1,00% delle retribuzioni denunciate a fini contributivi.

Assistenza sindacale

È previsto un contributo annuale di € 10,00 per ciascun lavoratore a titolo di assistenza sindacale FESICA, secondo le modalità indicate dal CCNL.

Inquadramento professionale del settore artigianato

Il personale è classificato in 7 livelli professionali e retributivi, compresa la categoria dei quadri.

In sintesi:

  • 1° livello: prima assunzione nel settore per massimo 12 mesi, manovalanza e pulizie
  • 2° livello: mansioni di normale complessità o variabilità; mansioni amministrative di mera esecuzione
  • 3° livello: mansioni complesse o variabili con capacità tecnico-pratiche e impiegati esecutivi con preparazione generica
  • 4° livello: mansioni di particolare complessità e variabilità con buona esperienza; mansioni tecniche o amministrative esecutive anche complesse
  • 5° livello: particolari responsabilità, alta specializzazione, guida e coordinamento continuativo di altri lavoratori; attività tecniche o amministrative su indicazioni di massima
  • 6° livello: funzioni direttive con autonomia e facoltà decisionale
  • Quadri: personale con preparazione specialistica e funzioni di elevata responsabilità

Accordi e rinnovi

CCNL del 04/07/2025Accordo assistenza integrativa del 28/05/2026

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