CCNL Panifici industriali (Confsal - Conflavoro)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 lug 2025 al 30 giu 2028
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Personale dipendente da aziende di panificazione ad indirizzo produttivo industriale, operanti nel settore della produzione e trasformazione di alimenti destinati all'uomo. Il testo consolidato generale del CCNL alimentari industria comprende anche altri comparti alimentari, ma per la presente sintesi si considerano le disposizioni specifiche del settore panificazione e dei viaggiatori e piazzisti connessi.
Inquadramento generale
Il CCNL disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dei panifici industriali.
- Decorrenza: 01/07/2025
- Scadenza: 30/06/2028
- Codice CNEL: E01H
- Mensilità: 14
- Divisore orario: 173
- Divisore giornaliero: 26
- Orario normale di lavoro: 40 ore settimanali
- Orario lavoratori discontinui: 45 ore settimanali
Il contratto continua a produrre effetti anche dopo la scadenza fino al successivo rinnovo.
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- CONFLAVORO PMI
Organizzazioni sindacali
- FESICA-CONFSAL
- CONFSAL
Trattamento economico
Minimi tabellari settore panificazione
Importi comprensivi di EDR e indennità di contingenza.
| Livello | Dal 01/07/2025 | Dal 01/01/2026 | Dal 01/04/2027 | Dal 01/01/2028 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 2.308,00 | € 2.397,00 | € 2.487,00 | € 2.588,00 |
| 2 | € 2.167,00 | € 2.249,00 | € 2.331,00 | € 2.425,00 |
| 3A | € 2.036,00 | € 2.111,00 | € 2.187,00 | € 2.273,00 |
| 3B | € 1.930,00 | € 2.000,00 | € 2.070,00 | € 2.150,00 |
| 4 | € 1.707,00 | € 1.766,00 | € 1.825,00 | € 1.893,00 |
| 5 | € 1.575,00 | € 1.628,00 | € 1.681,00 | € 1.742,00 |
| 6 | € 1.406,00 | € 1.451,00 | € 1.495,00 | € 1.546,00 |
Elementi aggiuntivi mensili
E.D.R. / Elemento distinto della retribuzione in caso di mancata bilateralità
Le aziende che non versano la quota EBIASP devono corrispondere al lavoratore un E.D.R. di € 25,00 lordi mensili per tutte le mensilità previste dal CCNL.
| Livello | E.D.R. mensile |
|---|---|
| 1 | € 25,00 |
| 2 | € 25,00 |
| 3A | € 25,00 |
| 3B | € 25,00 |
| 4 | € 25,00 |
| 5 | € 25,00 |
| 6 | € 25,00 |
| Operatori di vendita 1ª cat. | € 25,00 |
| Operatori di vendita 2ª cat. | € 25,00 |
Elemento sostitutivo assistenza sanitaria
In caso di omesso versamento al Fondo sanitario, è dovuto un importo di € 25,00 lordi mensili per tutte le mensilità previste dal CCNL.
| Livello | Elemento sostitutivo sanità |
|---|---|
| Tutti i livelli | € 25,00 |
Elemento economico di garanzia (E.G.R.)
Spetta in assenza di contrattazione di secondo livello o di accordo aziendale economico sul premio di produzione. È corrisposto per 12 mensilità ed è comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, compreso il TFR.
| Livello | Dal 01/07/2025 | Dal 01/01/2027 |
|---|---|---|
| 1 | € 25,30 | € 38,10 |
| 2 | € 23,30 | € 35,00 |
| 3A | € 21,50 | € 32,30 |
| 3B | € 19,90 | € 29,90 |
| 4 | € 16,90 | € 25,30 |
| 5 | € 15,00 | € 22,60 |
| 6 | € 12,70 | € 19,10 |
Viaggiatori e piazzisti
Importi comprensivi di EDR e indennità di contingenza.
| Categoria | Dal 01/07/2025 | Dal 01/01/2026 | Dal 01/01/2027 | Dal 01/01/2028 |
|---|---|---|---|---|
| 1ª categoria | € 2.565,00 | € 2.638,00 | € 2.685,00 | € 2.685,00 |
| 2ª categoria | € 2.128,00 | € 2.184,00 | € 2.222,00 | € 2.222,00 |
Per i viaggiatori e piazzisti addetti al maneggio denaro con responsabilità diretta:
| Categoria | Indennità giornaliera di cassa |
|---|---|
| 1ª categoria (3° livello) | € 4,50 |
| 2ª categoria (5° livello) | € 4,00 |
Anzianità di servizio
Sono previsti scatti di anzianità pari al 2% della relativa retribuzione tabellare, maturati:
- ogni 3 anni;
- nello stesso livello di inquadramento;
- fino a un massimo di 5 scatti.
Retribuzioni ridotte in casi particolari
Aziende start-up / nuove attività
Per aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività, per un massimo di 2 anni, è possibile corrispondere retribuzioni ridotte:
- primo anno: riduzione del 7,5%
- secondo anno: riduzione del 5%
Retribuzione di primo ingresso
Per assunzione a tempo indeterminato nei livelli dal 3° al 7° del settore generale e, per la panificazione, applicabile ai livelli interessati previsti dal CCNL, con esperienza pregressa inferiore a 5 anni:
- primo anno: riduzione del 7,5%
- secondo anno: riduzione del 5%
Contratto di reinserimento
Per i primi 24 mesi, in considerazione del percorso formativo necessario:
- prima metà del periodo: retribuzione pari all'85% del livello ordinario
- seconda metà del periodo: retribuzione pari al 90% del livello ordinario
Altri elementi economici e indennità
Indennità di cassa e maneggio denaro
Per il personale adibito con continuità a operazioni di cassa: 6% della paga base nazionale conglobata.
Indennità di macinazione
Per gli addetti alla macinazione della lolla o all'insacco ciclone: 10% della paga globale di fatto.
Indennità di mancato riposo pasti
Per addetti della produzione che lavorano 8 ore consecutive senza la mezz'ora di riposo intermedio per il pasto, tra le ore 6 e le 22: maggiorazione del 6,5%.
Indennità di mansione/disagio
Per lavoratori addetti stabilmente a specifiche lavorazioni disagiate: indennità dal 9% al 13%.
Indennità di reperibilità
L'accordo aziendale definisce l'importo, comunque non inferiore a € 12,00 per intervento, oltre alla retribuzione delle ore di intervento.
Indennità di stufatura
Per gli operai delle industrie lattiero-casearie addetti alla stufatura dell'emmenthal: 23% della retribuzione.
Indennità di trasferta
In assenza di disciplina di secondo livello o regolamento interno, spetta una diaria minima di € 40,00 giornaliere, oltre a rimborso spese viaggio e altre spese per conto azienda.
Per viaggiatori e piazzisti, in caso di mancato invio in viaggio per il periodo contrattualmente previsto:
- 2/5 della diaria se residenti nella stessa sede dell'azienda;
- se residenti altrove, anche rimborso delle maggiori spese eventualmente sostenute per la permanenza nella città sede dell'azienda.
Orario di lavoro, flessibilità e straordinari
Orario normale
- 40 ore settimanali
- nel settore panificazione articolate su 6 giorni
Flessibilità oraria
È possibile ripartire l'orario normale su 6 giorni, fino a 48 ore settimanali, con recupero nelle settimane precedenti o successive e comunque entro 52 settimane dall'inizio della flessibilità.
Le ore eccedenti non recuperate entro il 31/12 di ogni anno sono pagate con maggiorazione del 10%, salvo richiesta di utilizzo da parte del lavoratore compatibile con l'organizzazione aziendale.
La flessibilità non prevede lavoro domenicale.
Banca delle ore
Le ore di straordinario possono confluire nella banca ore. Per le ore accantonate spetta una maggiorazione onnicomprensiva pari al 25% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità.
Straordinario
Per il settore panificazione il lavoro straordinario oltre il normale orario settimanale è maggiorato del 45%.
Maggiorazioni: lavoro notturno, festivo e domenicale
Lavoro notturno
Nel settore panificazione è considerato notturno il lavoro svolto tra le 21:00 e le 04:00.
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro notturno | 65% |
È cumulabile con altre maggiorazioni in misura non superiore al 55%.
Lavoro festivo e domenicale - Panificazione
| Tipologia | Operai | Impiegati tecnici e amministrativi |
|---|---|---|
| Lavoro festivo o domenicale (*) | 65% | 65% |
| Lavoro domenicale personale addetto a produzione, confezionamento, distribuzione e vendita del pane (**) | 90% | 90% |
| Lavoro domenicale personale addetto a produzione e vendita di prodotti diversi dal pane (*) | 65% | 65% |
(*) Cumulabile con le altre maggiorazioni in misura non superiore al 55%.
(**) Non cumulabile con le altre maggiorazioni.
Ferie, festività e permessi
Ferie
- 4 settimane annue
- per viaggiatori e piazzisti, nel calcolo si considera la media mensile di provvigioni e altri elementi incentivanti percepiti nei 12 mesi precedenti
Festività
Sono festivi i giorni previsti dalla legge e il Santo Patrono. Se la festività coincide con la domenica, spetta un'ulteriore giornata di retribuzione di fatto oltre alla normale mensilità.
Permessi ed ex festività
- Festività soppresse: 32 ore annue
- Il testo completo prevede anche, per la generalità dei lavoratori operanti su più turni, un monte annuo di almeno 40 ore di ROL, salvo disciplina di secondo livello.
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi di calendario
Permessi e congedi
Lutto e grave infermità
- 3 giorni complessivi retribuiti all'anno per decesso o documentata grave infermità di:
- coniuge, anche legalmente separato;
- parente entro il secondo grado;
- componente della famiglia anagrafica;
- convivente, se la convivenza dura da almeno 2 anni e risulta da certificazione anagrafica.
In caso di grave infermità possono essere concordate modalità alternative di svolgimento dell'attività lavorativa.
Congedo per gravi motivi familiari
Possibile richiedere un congedo, continuativo o frazionato, fino a 2 anni.
Assistenza a disabili
Applicazione della normativa di legge (L. 104/1992 e D.Lgs. 151/2001), con conferma nel CCNL di:
- prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale per figlio con handicap grave;
- alternatività dei genitori nei permessi mensili;
- cumulabilità con i permessi per assistenza ai disabili.
Donne vittime di violenza
Si applica la disciplina legale vigente.
Malattia e infortunio
Periodo di comporto per malattia
Per lavoratori non in prova:
- 180 giorni di calendario per malattia continuativa in un anno solare calcolato a ritroso su 360 giorni;
- in caso di sommatoria, 180 giorni di malattia nei 36 mesi antecedenti l'ultimo evento;
- per patologie gravi certificate (oncologiche, sclerosi multipla, cirrosi epatica): conservazione del posto estesa a 720 giorni nell'arco di 48 mesi.
Per contratti a termine: conservazione del posto limitata a 3 mesi e comunque non oltre la scadenza.
Trattamento economico di malattia
- per i primi 3 giorni di malattia, limitatamente a 3 eventi morbosi annui:
- 100% della retribuzione globale di fatto per il primo evento;
- 50% per secondo e terzo evento;
- dal 4° giorno: 80% della retribuzione globale di fatto per 180 giorni nel triennio.
Per patologie gravi certificate:
- integrazione aziendale fino al 100% della retribuzione giornaliera globale di fatto per un massimo di 180 giorni in un anno.
Infortunio
- intera quota giornaliera per il giorno dell'infortunio;
- integrazione fino al 100% della retribuzione lorda globale di fatto;
- per viaggiatori e piazzisti: conservazione del posto fino alla cessazione dell'indennità temporanea INAIL.
Maternità e paternità
Si applica la disciplina legale, con le seguenti previsioni contrattuali rilevanti:
Congedo parentale
Nei primi 12 anni di vita del bambino:
- massimo complessivo 10 mesi;
- madre: fino a 6 mesi;
- padre: fino a 6 mesi, elevabili a 7 se utilizza almeno 3 mesi; in tal caso il massimo complessivo dei genitori sale a 11 mesi;
- genitore solo: fino a 10 mesi.
Integrazione economica
Durante l'astensione obbligatoria spetta integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100%. Anche le festività ricadenti nel periodo di assenza obbligatoria o facoltativa devono essere integrate fino al 100% della quota giornaliera della retribuzione.
Periodo di prova
- Quadri e 1° livello: 6 mesi
- Altri livelli: 3 mesi
Per i contratti a termine il periodo di prova è parametrato alla durata del rapporto:
- 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario;
- minimo 2 giorni;
- massimo 15 giorni per rapporti fino a 6 mesi;
- massimo 30 giorni per rapporti superiori a 6 mesi e inferiori a 12 mesi.
Lavoro a tempo parziale
Il trattamento economico e normativo è riproporzionato in base alla ridotta prestazione.
Lavoro supplementare
Le prestazioni eccedenti l'orario concordato fino a 8 ore giornaliere sono compensate con maggiorazione del 10%.
Clausole flessibili ed elastiche
- clausola flessibile: maggiorazione del 10% sulla retribuzione oraria globale di fatto per la durata della variazione;
- clausola elastica: maggiorazione nella misura prevista per il lavoro supplementare, quindi 10%.
Nel caso di clausole elastiche, l'orario non può superare le 40 ore settimanali, salvo flessibilità generale.
Per il part-time verticale, il comporto per malattia e la conservazione del posto in caso di infortunio sono riproporzionati in base alle giornate effettivamente lavorate.
Apprendistato professionalizzante
Durata nel settore panificazione
| Livelli finali | Durata complessiva |
|---|---|
| 4° e 5° livello | 30 mesi |
| 3A, 3B, 2°, 1° livello | 36 mesi |
Inquadramento/retribuzione dell'apprendista
- primo periodo: due livelli sotto quello di destinazione finale;
- secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;
- terzo periodo: al livello di destinazione finale.
Gli apprendisti con destinazione finale al 5° livello sono inquadrati al livello finale dall'inizio del secondo periodo.
I limiti numerici sono quelli previsti dal D.Lgs. 81/2015.
Tempo determinato e stagionali
Causali individuate dal CCNL
Tra le principali:
- nuove e maggiori professionalità;
- esecuzione di progetti, opere o servizi definiti nel tempo;
- utilizzo di nuovi macchinari;
- picchi di attività e commesse eccezionali;
- nuove tipologie di prodotto;
- modernizzazione impianti e nuovi processi produttivi;
- competenze manuali o pratiche specifiche;
- necessità di professionalità reperibili con urgenza;
- lavoratori over 50;
- sostituzione di lavoratori assenti;
- sostituzione di lavoratori con gravi patologie e comporto esteso.
Durata e proroghe
- durata massima complessiva: 24 mesi
- massimo 4 proroghe in 24 mesi
- ulteriore contratto possibile presso la sede competente per durata massima di 12 mesi
Prosecuzione oltre la scadenza
- maggiorazione del 20% per ogni giorno fino al decimo;
- maggiorazione del 40% per ciascun giorno ulteriore;
- trasformazione a tempo indeterminato oltre il 30° giorno se contratto inferiore a 6 mesi, oppure oltre il 50° giorno negli altri casi.
Intervalli tra contratti
- 10 giorni per contratti fino a 6 mesi;
- 20 giorni per contratti oltre 6 mesi.
Limiti numerici
Il limite dei contratti a termine è pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e assunti con contratto di reinserimento in forza al momento dell'assunzione.
Se dal calcolo risulta un numero inferiore a 10, resta comunque possibile stipulare fino a 10 contratti a termine.
Sanzioni per superamento del limite
- 20% della retribuzione per ciascun mese o frazione superiore a 15 giorni, se la violazione riguarda non più di un lavoratore;
- 50% della retribuzione per ciascun mese o frazione superiore a 15 giorni, se riguarda più di un lavoratore.
Attività stagionali
Nello stesso ciclo stagionale, la durata complessiva massima è di 8 mesi per singolo contratto, comprese le proroghe. Per le attività stagionali non si applicano causali, limite dei 24 mesi, limiti percentuali e intervalli minimi tra contratti.
Diritto di precedenza
- per assunzioni a tempo indeterminato: se l'attività a termine supera 6 mesi;
- per stagionali: diritto di precedenza nelle nuove assunzioni a termine per le stesse attività;
- esercizio del diritto entro 6 mesi dalla cessazione, oppure 3 mesi per gli stagionali;
- estinzione entro 1 anno dalla cessazione.
Somministrazione
I limiti numerici sono rinviati al D.Lgs. 81/2015. Non rientrano nel computo dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione a termine:
- lavoratori in mobilità;
- disoccupati da almeno 6 mesi con ammortizzatori;
- lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati;
- lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.
Sono inoltre esenti da limiti quantitativi le ipotesi di:
- avvio di nuove attività;
- start-up innovative;
- attività stagionali;
- sostituzione di assenti;
- lavoratori over 50;
- altre ipotesi di legge.
Preavviso
I termini si intendono in giorni di calendario.
| Livello | Operai | Impiegati |
|---|---|---|
| 1 | - | 120 giorni |
| 2 | - | 72 giorni |
| 3A / 3B | 35 giorni | 35 giorni |
| 4 | 35 giorni | 35 giorni |
| 5 | 35 giorni | 35 giorni |
| 6 | 18 giorni | 35 giorni |
In caso di mancato preavviso è dovuta l'indennità sostitutiva corrispondente.
Trattamento di fine rapporto (TFR)
Si applica la disciplina della L. 29/05/1982 n. 297.
Ai fini della determinazione del TFR rientrano, se effettivamente riconosciuti al lavoratore:
- minimo tabellare conglobato;
- scatti di merito o professionalità;
- superminimi e aumenti di merito continuativi;
- salario integrativo aziendale;
- indennità di turno continuativa;
- indennità di maneggio denaro continuativa;
- indennità di funzione quadro;
- mensilità aggiuntive;
- provvigioni e incentivi continuativi.
Bilateralità e assistenza sanitaria integrativa
EBIASP
Contributo mensile complessivo pari a € 7,50 per le mensilità previste dal CCNL:
- € 6,50 a carico azienda
- € 1,00 a carico lavoratore
In caso di mancato versamento: E.D.R. di € 25,00 lordi mensili.
FONDOSANI
Secondo la disciplina originaria del CCNL, il contributo era pari a € 12,50 mensili complessivi.
Con l'Accordo Assistenza Integrativa del 28/05/2026 (decorrenza 01/06/2026), il contributo mensile obbligatorio è rideterminato in:
- € 14,50 complessivi per ciascun lavoratore
- di cui € 13,50 a carico azienda
- e € 1,00 a carico lavoratore
La quota annuale di adesione si intende assorbita in tale importo e non è più dovuto il contributo di iscrizione separato.
In caso di omesso versamento, l'azienda deve corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di € 25,00 lordi mensili.
Classificazione del personale settore panificazione
Il personale è inquadrato in 6 livelli.
- 1° livello: lavoratori dei servizi commerciale, amministrativo, tecnico e chimico con discrezionalità di poteri e iniziativa per il buon andamento di determinate attività aziendali.
- 2° livello: lavoratori con funzioni di concetto, tecniche o amministrative, con compiti di controllo e coordinamento.
- 3° livello A: lavoratori che, partecipando direttamente all'esecuzione del lavoro, guidano, controllano e coordinano squadre di altri lavoratori.
- 3° livello B: lavoratori con preparazione specifica e importante pratica, addetti ad attività tecnico-amministrative o produttive con particolare specializzazione.
- 4° livello: lavoratori con attività amministrative semplici ma qualificate e addetti a mansioni tecniche nei settori produzione, confezione, distribuzione e manutenzione.
- 5° livello: lavoratori addetti ad attività semplici o di ausilio nei reparti di produzione, confezionamento, distribuzione, manutenzione e amministrazione.
- 6° livello: lavoratori addetti ad attività manuali semplici e lavori di manovalanza nei processi produttivi o distributivi.
Accordi e rinnovi
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