Cassazione Penale, Ordinanza n. 07173/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato sulla base di un accordo tra le parti la pena finale in anni cinque di reclusione ed euro 500 di multa, ritenendo la continuazione con altra precedente condanna. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: la mancanza di motivazione sulle ragioni del riconoscimento della responsabilità penale. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito perché diretto a contestare profili coperti dall'accordo ex art. 599-bis c.p.p., in una sentenza resa a seguito di concordato in appello.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che, contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., sono proponibili in cassazione solo censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; restano invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi sulla determinazione della pena, salvo il caso di illegalità della sanzione. Poiché il ricorso riguardava la responsabilità penale, profilo non deducibile in questo tipo di impugnazione, la Corte ha pronunciato l'inammissibilità senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza resa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per censure attinenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme rispetto all'accordo; non consente di rimettere in discussione responsabilità, motivi rinunciati o profili ordinari di merito, salvo l'illegalità della pena.
art. 129 c.p.p.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile con ricorso per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., secondo la decisione richiamata dalla Corte.
art. 448-bis c.p.p.
È richiamato come disciplina diversa e più ampia rispetto al concordato in appello, poiché nel patteggiamento le ipotesi di ricorso e di annullamento sono più estese, anche quanto alla qualificazione giuridica del fatto.
art. 444 c.p.p.
È richiamato per il confronto con il concordato in appello: il patteggiamento comporta un accordo che investe anche i termini dell'accusa, consentendo un perimetro di impugnazione più ampio rispetto all'art. 599-bis c.p.p.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, la declaratoria va pronunciata senza formalità.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa all'esito del concordato in appello sono deducibili in cassazione solo vizi che attengono alla validità del consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione; non è consentito riproporre questioni di merito rinunciate.
- Nel concordato in appello la rinuncia ai motivi di impugnazione impedisce di contestare la responsabilità penale e la qualificazione giuridica del fatto, salvo che venga denunciata l'illegalità della pena applicata.
- La mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere utilmente fatta valere con ricorso per cassazione contro una decisione resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., se non nei limiti consentiti dalla speciale disciplina.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in relazione al grado di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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