Ordinanza n. 311/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'atto del Comune di Città di Castello, implicito ovvero in qualunque forma espresso in data e con estremi ignoti, relativo alla verifica preliminare, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. 13/2/2017 n. 31, se l'intervento di cui all'istanza n. 7 “non rientri nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica di cui all'Allegato A”; - del diniego ai fini paesaggistici dell’istanza n. 7538APS del 20/05/2025 del Dirigente del Settore Assetto del Territorio, Edilizia e Ambiente del Comune di Città di Castello, conclusivo del procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata; - degli atti richiamati nell'atto di “diniego ai fini paesaggistici”: parere contrario della CCQAP del 07/04/2025 verbale n. 7: “in quanto la proposta progettuale incide negativamente sull'aspetto ambientale delle mura storicizzate”; “parere negativo all'istanza da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria pervenuta in data 14/05/2025 prot. 26041”, nonché preavviso di diniego “in data 24/04/2025 prot. 22333”; - dell’atto di revoca, denominato “rettifica - proposta di non accoglimento ai sensi del comma 5, art. 11 del D.P.R. 13.02.2017 n. 31” assunto dalla responsabile del procedimento il 20/05/2025 nonché, in parte e in quanto occorra, del precedente parere del 7/4/2025 concernente “PROPOSTA DI ACCOGLIMENTO” di cui alla nota prot. 21592 del 18/4/2025; - di ogni ulteriore atto precedente, susseguente o comunque connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla ricorrente il 30/01/2026 depositati l’11/02/2026: degli atti concernenti il diniego di autorizzazione a fini paesaggistici assunto dal Comune di Città di Castello a seguito dell’istanza della ricorrente prot. n. 7538APS del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica semplificata per l'apertura di un nuovo accesso pedonale in un muro di contenimento o delimitazione sito nel centro storico
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale conclusivo del procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata, nonché i pareri della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio e della Soprintendenza, la proposta di non accoglimento e gli atti connessi. L'intervento riguarda l'apertura di un nuovo accesso pedonale sulle mura di contenimento del giardino sito in Via A. Gramsci. La ricorrente contesta, tra l'altro, che il muro interessato faccia parte delle mura storiche urbiche soggette a tutela paesaggistica: secondo la prospettazione, esso sarebbe stato realizzato nel XX secolo per delimitare i terreni pertinenziali degli edifici, come emergerebbe dalle rappresentazioni storiche del 1878 e della Storia di Città di Castello, nonché dalla conformazione e dai materiali eterogenei del manufatto. Le amministrazioni resistenti sostengono invece che il muro costituisca una porzione delle antiche mura del centro storico, risalenti prevalentemente al periodo medievale e successivamente rafforzate in epoca rinascimentale, e richiamano rappresentazioni storiche risalenti ai secoli XVII e XVIII. Il diniego si fonda sul parere contrario della Commissione comunale, secondo cui la proposta inciderebbe negativamente sull'aspetto ambientale delle mura storicizzate, e sul parere negativo della Soprintendenza, che ha ritenuto l'intervento idoneo ad alterare significativamente la morfologia del muro storicizzato, rilevando anche l'assenza di una relazione storica dettagliata e prescrivendo, quale diversa soluzione progettuale, il mantenimento della sola apertura esistente.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento. Ha ritenuto necessario accertare, ai fini della decisione, l'effettiva consistenza e datazione del muro interessato dall'intervento, nonché verificare se esso faccia parte delle antiche mura urbiche ricomprese nel vincolo paesaggistico gravante sul centro storico di Città di Castello. Poiché la questione richiede nozioni tecnico-scientifiche, il Collegio ha disposto una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., affidandola al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell'Università degli Studi di Perugia, con facoltà di delega a soggetto qualificato. Il verificatore dovrà accertare la datazione delle mura e la loro eventuale riconducibilità alle antiche mura urbiche soggette al vincolo paesaggistico di cui all'art. 136, comma 1, lettere c) e d), del d.lgs. 42/2004 e al decreto ministeriale 6 maggio 1968. È stato assegnato il termine complessivo di 80 giorni per il deposito della relazione finale, previa trasmissione di uno schema alle parti, che potranno formulare osservazioni entro dieci giorni. L'anticipo di 1.000 euro sul compenso del verificatore è stato posto provvisoriamente a carico della ricorrente. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 1° dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, d.P.R. 31/2017
Richiamato con riferimento alla verifica preliminare circa l'assoggettamento dell'intervento ad autorizzazione paesaggistica.
art. 11, comma 5, d.P.R. 31/2017
Richiamato quale base normativa della proposta di non accoglimento o diniego nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata.
art. 136, comma 1, lettere c) e d), d.lgs. 42/2004
Individua il riferimento normativo del vincolo paesaggistico rispetto al quale deve essere verificata la riconducibilità del muro alle antiche mura urbiche.
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice di disporre una verificazione quando, per decidere, occorrono accertamenti e valutazioni tecnico-scientifiche.
D.M. 6 maggio 1968
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al D.M. 06.05.68 Capoluogo e Colle della Montesca
Atto impositivo del vincolo paesaggistico territoriale cui il manufatto potrebbe essere assoggettato, secondo la sua effettiva natura storica.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un diniego paesaggistico dipende dalla datazione, consistenza e qualificazione storica di un manufatto, il giudice può disporre una verificazione tecnica ai sensi dell'art. 66 c.p.a. prima di decidere il ricorso.
- Ai fini della valutazione della compatibilità paesaggistica di un intervento modificativo, occorre accertare in concreto se il manufatto interessato rientri tra gli elementi storici tutelati dal vincolo paesaggistico, non essendo sufficiente una qualificazione non verificata della sua natura.
- La rilevanza paesaggistica di un intervento consistente nell'apertura di un nuovo varco deve essere valutata anche in rapporto all'eventuale alterazione della morfologia di un muro storicizzato ricompreso in un centro storico tutelato.
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