Risoluzione n. 148 del 28/06/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che il reverse charge in edilizia non si applica alle forniture di armature in acciaio con posa in opera, qualificabili come cessioni di beni con prestazione accessoria, né ai rapporti con le imprese che eseguono la posa, poiché manca un vero contratto di subappalto. Restano applicabili le regole ordinarie IVA.
Interpretazione dell'art. 17, comma 6, D.P.R. 633/1972 sul reverse charge in edilizia
Interpretazione dell'art. 17, comma 6, D.P.R. 633/1972
La risoluzione esamina un’istanza di interpello relativa all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile nel settore edile, con particolare riferimento alla fornitura di armature in acciaio per cemento armato, talvolta accompagnata dalla posa in opera. Il chiarimento richiesto riguarda la qualificazione giuridica dei rapporti contrattuali e le conseguenze ai fini IVA.
Quesito posto dalla società
La società istante dichiara di svolgere attività di fornitura di armature in acciaio pre-sagomate o pre-assemblate, in alcuni casi con posa in opera, e di aver adottato il codice attività 45.25.0, relativo ad altri lavori speciali di costruzione. Segnala che altre imprese del settore utilizzano invece il codice 28.11.0, relativo alla fabbricazione di strutture metalliche o di parti di strutture.
Nei rapporti con i clienti, la società stipula contratti di "fornitura con posa", qualificati come contratti di vendita con prestazione accessoria di posa, distinti dal contratto d’opera o di appalto perché privi di obbligazioni di risultato. La posa può essere eseguita sia da personale dipendente sia da ditte terze specializzate, inquadrate nella sezione F della tabella Atecofin con codice 45.25.0; in tale ultimo caso, il rapporto sarebbe riconducibile all’appalto o al contratto d’opera.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
La società ritiene che:
- nei confronti delle imprese di costruzione clienti debbano essere emesse fatture ordinarie con IVA esposta, poiché il rapporto sarebbe di vendita con prestazione accessoria di posa;
- dalle imprese artigiane che eseguono la posa in opera debbano essere ricevute fatture ordinarie con IVA esposta, poiché il rapporto discenderebbe da un contratto di vendita e non di appalto.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama l’art. 35, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, che ha esteso il reverse charge alle prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile da subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
Viene ricordato che l’applicazione del meccanismo è stata sospesa fino al 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore dell’art. 1, comma 44, della legge finanziaria per il 2007.
Chiarimenti interpretativi già forniti dall’Amministrazione
La risoluzione richiama le circolari n. 37/E del 29 dicembre 2006 e n. 11/E del 16 febbraio 2007, secondo cui il reverse charge in edilizia si applica alle prestazioni di servizi rese da un soggetto subappaltatore operante nei settori edili della sezione F della tabella Atecofin nei confronti di un altro soggetto IVA operante nel settore edile, che agisca a sua volta come appaltatore o subappaltatore.
Le stesse circolari escludono dal regime le forniture di beni con posa in opera, perché non costituiscono prestazioni di servizi ma cessioni di beni, nelle quali la manodopera ha carattere accessorio rispetto al bene fornito. Quando nel rapporto coesistono cessione di beni e prestazione di servizi, occorre verificare quale sia l’obbligazione prevalente, dando rilievo alla volontà contrattuale delle parti.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ritiene che il reverse charge non si applichi nel rapporto tra l’impresa appaltatrice e la società istante che fornisce armature in acciaio pre-sagomate per cemento armato, poiché la posa in opera è solo accessoria rispetto alla prestazione principale di fornitura.
Il meccanismo non si applica neppure nel rapporto tra la società istante e le imprese cui viene affidata la posa in opera, perché non è soddisfatta una delle condizioni richieste: il contratto a monte tra l’impresa appaltatrice e la società istante non è un subappalto, ma un contratto di fornitura.
Conseguenze operative
Alla luce della qualificazione giuridica dei contratti, la risoluzione conclude che trovano applicazione le norme generali dell’art. 17, comma 1, del D.P.R. 633/1972. In sostanza, per le operazioni descritte non opera l’inversione contabile speciale prevista per l’edilizia, ma il regime IVA ordinario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 28 giu 2007Risoluzione n. 145 del 28/06/2007
- Risoluzione · 28 giu 2007Risoluzione n. 146 del 28/06/2007
- Risoluzione · 28 giu 2007Risoluzione n. 147 del 28/06/2007
- Risoluzione · 25 giu 2007Risoluzione n. 144 del 25/06/2007
- Risoluzione · 3 lug 2007Risoluzione n. 149 del 3/07/2007
- Risoluzione · 4 lug 2007Risoluzione n. 150 del 4/07/2007
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →