Risoluzione n. 144 del 25/06/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di fusione propria, la società risultante può utilizzare il credito d'imposta per nuove assunzioni maturato e non fruito dalle società fuse, purché siano rispettate le condizioni di legge e non sia decorso il termine di prescrizione.
utilizzo del credito d'imposta per nuove assunzioni in caso di fusione propria
Utilizzo del credito d'imposta per nuove assunzioni in caso di fusione propria
Il documento affronta il tema della fruizione del credito d'imposta previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quando le società che hanno maturato il beneficio siano state estinte per effetto di una fusione propria. L'Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità per la società risultante dalla fusione di utilizzare il credito non ancora fruito dalle società fuse.
Quesito posto dall'istante
La società Alfa S.p.a., costituitasi il 23 dicembre 2002 a seguito di fusione tra Beta S.p.a. e Gamma S.p.a., chiede se, quale successore a titolo universale delle società estinte, possa utilizzare il credito d'imposta maturato e non utilizzato dalle stesse nel periodo ottobre 2000 - dicembre 2002.
La società evidenzia che:
- la fusione ha prodotto effetti giuridici e contabili dalle ore 23.59 del 31 dicembre 2002;
- Beta S.p.a. e Gamma S.p.a. avevano realizzato incrementi occupazionali nel periodo ottobre 2000 - dicembre 2002, maturando il diritto al bonus, ma senza mai fruirne;
- Alfa S.p.a. ha già usufruito del bonus per gli incrementi occupazionali realizzati dopo la propria costituzione, per gli anni 2003/2004/2005, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Soluzione prospettata dal contribuente
Secondo la società istante, il credito d'imposta maturato in capo alle società fuse potrebbe essere ancora utilizzato nella dichiarazione della società risultante dalla fusione, poiché:
- non sarebbe previsto un termine temporale di decadenza per l'esercizio del diritto;
- il credito sarebbe passato alla società subentrante in quanto successore a titolo universale.
Quadro normativo richiamato
L'articolo 7 della legge n. 388 del 2000 riconosce un credito d'imposta ai datori di lavoro che, nel periodo dal 1 ottobre 2000 al 31 dicembre 2003, incrementano il numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
L'Agenzia richiama inoltre:
- la risoluzione n. 127/E del 4 ottobre 2004, secondo cui il credito maturato nel periodo 1 ottobre 2000 - 31 dicembre 2002 non è soggetto ad alcun vincolo temporale di utilizzo, salvo prescrizione;
- l'articolo 172, comma 4, del TUIR, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che stabilisce che dalla data di efficacia della fusione la società risultante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi;
- le risoluzioni n. 143 e n. 179 del 2003, richiamate per affermare che il trasferimento del bonus è ammesso nelle operazioni che comportano confusione di diritti e obblighi, come fusione, scissione e trasformazione.
Valutazione dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia precisa che il credito d'imposta per nuove assunzioni ha natura soggettiva, nel senso che matura esclusivamente in capo al soggetto che effettua le assunzioni e non è liberamente cedibile a terzi mediante atti dispositivi ordinari.
Tuttavia, il trasferimento della titolarità del bonus è ammesso nelle operazioni straordinarie che determinano una successione universale o una continuità soggettiva, come la fusione. In tale ipotesi, le posizioni attive e passive maturate e non utilizzate si trasferiscono alla società risultante.
L'Agenzia rileva che la fusione realizza una trasformazione soggettiva con perfetta continuità tra i soggetti partecipanti e che, per effetto dell'articolo 172 del TUIR, la società risultante subentra nelle posizioni giuridiche attive delle società fuse.
Conclusione
L'Agenzia delle Entrate conclude che, nella fusione descritta, non sussistono motivi ostativi all'utilizzo da parte della società risultante del credito d'imposta già maturato in capo alle società fuse e da queste mai utilizzato.
Resta fermo che la fruizione è possibile solo:
- nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla norma;
- nel rispetto dei parametri e della finalità della disciplina, che è quella di assicurare un effettivo incremento della base occupazionale;
- salva l'eventuale prescrizione del diritto.
La risposta è resa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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