Risoluzione n. 150 del 4/07/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’attività, prevista dall’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 471/1997, può essere irrogata anche se il trasgressore ha definito in via agevolata la sanzione principale ex art. 16, comma 3, del D.Lgs. 472/1997. La disciplina speciale dell’art. 12 prevale e trova conferma nella circolare n. 23/1999 e nella sentenza Cass. n. 2439/2007.
Sospensione della licenza non impedita dal ravvedimento agevolato della sanzione principale
Sospensione della licenza e definizione agevolata della sanzione principale
La risoluzione affronta il tema del rapporto tra la sanzione della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, prevista dall’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997, e la definizione agevolata della sanzione principale disciplinata dall’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997. L’Amministrazione chiarisce che la sospensione può essere comunque disposta anche quando il contribuente abbia già definito la violazione pagando un quarto della sanzione indicata.
Contesto del quesito e oggetto del contenzioso
La Direzione regionale aveva richiesto istruzioni per un contenzioso pendente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, relativo all’impugnazione di un provvedimento di sospensione della licenza all’esercizio dell’attività adottato a seguito della mancata emissione di scontrini fiscali. La questione è di portata generale e riguarda la legittimità del potere dell’Amministrazione finanziaria di irrogare la sospensione nei casi in cui la sanzione principale sia stata definita in via agevolata.
Quadro normativo richiamato
La risoluzione richiama l’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997, come riformulato dall’art. 1, commi da 8 a 8-ter, del D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006. La nuova disciplina si applica alle violazioni contestate dal 29 novembre 2006, data di entrata in vigore della legge di conversione, e ha modificato i presupposti di operatività dell’istituto, il trattamento sanzionatorio e le modalità esecutive.
La norma conferma inoltre che la sospensione è disposta "anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997".
Effetti della definizione agevolata ex art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997
L’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 consente al trasgressore di definire la violazione con il pagamento di un importo pari a un quarto della sanzione e stabilisce che tale definizione impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie. Tuttavia, la risoluzione precisa che questo effetto non si estende alla sospensione prevista dall’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997.
La ragione risiede nella natura speciale della disciplina della sospensione, che opera autonomamente rispetto alla regola generale sulle sanzioni accessorie.
Orientamento amministrativo precedente
La risoluzione richiama la circolare n. 23 del 25 gennaio 1999, nella quale era già stato chiarito che la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività "va essenzialmente applicata quand’anche il soggetto interessato abbia definito in via agevolata la sanzione principale". L’Amministrazione fondava tale conclusione sull’interpretazione letterale dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, rimasto sostanzialmente immutato sul punto.
Conferma giurisprudenziale
L’interpretazione amministrativa trova conferma nella sentenza della Corte di Cassazione n. 2439 del 5 febbraio 2007, che ha accolto la tesi dell’Amministrazione finanziaria. La Corte ha affermato che l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997 non è impedita dalla definizione agevolata prevista dall’art. 16 del D.Lgs. n. 472/1997.
I giudici di legittimità hanno risolto il coordinamento tra le due disposizioni applicando il criterio della specialità, ritenendo speciale la norma dell’art. 12, comma 2, in ragione della sua collocazione sistematica. Ne consegue che la definizione agevolata non preclude la sospensione della licenza o dell’attività.
Indicazioni operative
Alla luce dei chiarimenti forniti, la risoluzione invita le Direzioni regionali a tenerne conto nella gestione del contenzioso in materia, applicando il principio per cui la sospensione ex art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997 resta irrogabile anche in presenza di definizione agevolata della sanzione principale.
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