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Risoluzione

Risoluzione n. 145 del 28/06/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che i compensi per la collaborazione ai testi di un programma televisivo non sono equiparabili al diritto d’autore e restano imponibili IVA, mentre i compensi all’autore del programma possono essere esclusi da IVA. Sul piano delle ritenute, la società può non operarle solo se il percettore dichiara per iscritto di aderire al regime agevolato delle nuove attività produttive, nei limiti in cui i compensi rientrino effettivamente in tale regime.

Trattamento IVA e ritenute sui compensi per diritti d’autore

Trattamento tributario dei compensi per diritti d’autore e collaborazioni televisive

La risoluzione esamina il trattamento, ai fini IVA e delle ritenute fiscali, dei compensi corrisposti da una società di produzione televisiva a professionisti esterni per l’attività di autore e/o collaboratore ai testi di programmi televisivi, connessi anche alla cessione dei relativi diritti d’autore.

Quesiti posti dalla società

La società istante chiede chiarimenti su due profili:

  • se i compensi per la cessione dei diritti d’autore, sia come autore del programma televisivo sia come collaboratore ai testi, possano essere entrambi esclusi da IVA ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera a), del DPR n. 633/1972;
  • se la società sia esonerata dall’obbligo di operare la ritenuta d’imposta sui compensi corrisposti a titolo di diritto d’autore quando il professionista abbia optato per il regime fiscale delle nuove attività produttive previsto dall’art. 13 della legge n. 388/2000.

Soluzione prospettata dal contribuente

Secondo l’istante, occorre distinguere tra:

  • attività di collaboratore ai testi, che darebbe luogo a diritti connessi al diritto d’autore, non equiparabili fiscalmente al diritto d’autore in assenza di una previsione espressa, con conseguente imponibilità IVA come prestazione di servizi;
  • attività di autore del programma televisivo, che sarebbe invece coperta dalla tutela del diritto d’autore e quindi esclusa da IVA.

Quanto alla ritenuta, l’istante ritiene che i compensi per il diritto d’autore, essendo una prestazione accessoria ma complementare, dovrebbero rientrare nell’esonero dalla ritenuta d’acconto se il professionista ha aderito al regime agevolato dell’art. 13 della legge n. 388/2000.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate sul diritto d’autore

L’Agenzia richiama l’art. 2575 c.c., secondo cui formano oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo nelle scienze, letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro e cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. La tutela opera solo in presenza dei requisiti di creatività, originalità e novità.

Ai fini IVA, l’art. 3, comma 4, lettera a), del DPR n. 633/1972 esclude dal campo di applicazione dell’imposta le cessioni, concessioni, licenze e simili effettuate dagli autori, eredi o legatari, aventi ad oggetto diritti d’autore, con esclusione dei disegni, delle opere di architettura e delle opere cinematografiche indicate nella legge sul diritto d’autore.

Questa norma costituisce un’eccezione al principio generale di imponibilità delle prestazioni di servizi di cui all’art. 3, comma 1, del DPR n. 633/1972.

Collaborazione ai testi: trattamento IVA e fiscale

Per l’Agenzia, i diritti connessi al diritto d’autore riconosciuti al collaboratore ai testi di un programma televisivo non sono equiparabili, sotto il profilo fiscale, al diritto d’autore, in mancanza di una previsione normativa espressa. Pertanto:

  • non rientrano nell’esclusione da IVA di cui all’art. 3, comma 4, lettera a), del DPR n. 633/1972;
  • se svolti nell’esercizio di arti e professioni, sono soggetti a IVA come prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 3, comma 1, del DPR n. 633/1972.

Sul piano reddituale, tali attività, in base ai contratti esaminati, sono ricondotte dall’Agenzia:

  • alle collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 50, lettera c-bis), del TUIR, con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • oppure, se rientrano nell’oggetto dell’arte o professione, ai redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR.

Autore del programma televisivo: esclusione da IVA

Per l’attività svolta dagli autori dei programmi televisivi, l’Agenzia ritiene sussistente la protezione giuridica del diritto d’autore, poiché le prestazioni originano dall’ingegno e dalla creatività del soggetto che le rende.

Di conseguenza, i compensi relativi a tale attività beneficiano dell’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera a), del DPR n. 633/1972.

Sul piano delle imposte sui redditi, l’Agenzia richiama l’art. 53, comma 2, lettera b), del TUIR, che assimila ai redditi di lavoro autonomo i redditi derivanti dall’utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, brevetti industriali e processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali.

La base imponibile è determinata ai sensi dell’art. 54, comma 8, del TUIR, che prevede la riduzione forfetaria:

  • del 25% dei proventi percepiti nel periodo d’imposta;
  • del 40% se i compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore ai 35 anni.

Ritenuta d’acconto e regime delle nuove attività produttive

Quanto al secondo quesito, l’Agenzia richiama il provvedimento del 14 marzo 2001, che esclude l’applicazione della ritenuta d’acconto da parte del sostituto per i ricavi e compensi relativi al reddito oggetto del regime agevolato di cui all’art. 13 della legge n. 388/2000, purché il contribuente rilasci una dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva.

L’art. 13 della legge n. 388/2000 consente alle persone fisiche che intraprendono una nuova attività artistica, professionale o d’impresa di optare per un regime agevolato con imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10%, a condizione, tra l’altro, che la nuova attività non costituisca in alcun modo prosecuzione di altra attività precedentemente svolta.

La circolare n. 1/E del 3 gennaio 2001 precisa che, ai fini dell’individuazione dell’attività svolta, rilevano anche:

  • le attività indicate nel decreto ministeriale 17 gennaio 1992;
  • le operazioni di cui ai commi da 1 a 3 dell’art. 3 del DPR n. 633/1972;
  • quelle di cui al comma 4, lettere a), b), c), e), f) e h) del medesimo articolo.

Tra queste rientrano anche le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore effettuate dagli autori.

L’Agenzia conclude che il regime agevolato può applicarsi ai redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell’ingegno solo se l’autore li consegue nell’esercizio abituale di un’arte o professione ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR. In tale ipotesi, anche i compensi percepiti dall’artista per la collaborazione prestata nella realizzazione televisiva o cinematografica delle proprie opere possono rientrare nel regime della legge n. 388/2000.

Conclusione operativa per il sostituto d’imposta

La società istante può essere esonerata dall’obbligo di operare la ritenuta sui compensi corrisposti solo se il percettore ha preventivamente dichiarato per iscritto di aderire al regime agevolato previsto dall’art. 13 della legge n. 388/2000. Non compete al sostituto d’imposta verificare autonomamente la sussistenza dei presupposti del regime.

Esito finale

La risoluzione distingue nettamente tra:

  • collaborazione ai testi, che non beneficia dell’esclusione IVA per il diritto d’autore;
  • attività di autore del programma televisivo, che invece beneficia dell’esclusione IVA.

In tema di ritenute, l’esonero opera soltanto in presenza della preventiva dichiarazione scritta del percipiente che attesti l’adesione al regime agevolato delle nuove attività produttive.

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