Cassazione Penale, Sentenza n. 43987/2023 del 02/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione per 153 giorni trascorsi agli arresti domiciliari in relazione all'unica imputazione a lui ascritta (presunta integrazione del delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). La Corte d'appello aveva rigettato l'istanza ritenendo che, in sede di appello, il reato fosse stato dichiarato estinto per prescrizione e pertanto non sussistesse il diritto alla riparazione. Il Lamanna deduceva che, al contrario, nei suoi confronti il primo giudice aveva pronunciato sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto e che la sentenza di secondo grado non aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione rispetto alla sua posizione (tale estinzione avrebbe riguardato altri coimputati).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la Corte d'appello aveva errato nel ritenere che nei confronti del Lamanna fosse intervenuta in appello l'estinzione del reato per prescrizione. Dato che non risultava alcuna pronuncia di estinzione per prescrizione nei confronti del Lamanna e che in primo grado egli era stato assolto con formula di merito, l'ordinanza di rigetto della domanda di riparazione è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio; alla Corte d'appello è stata altresì demandata la regolamentazione delle spese per il presente giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale richiamata quale fattispecie contestata (illecito in materia di stupefacenti) a cui si riferiva la misura cautelare.
art. 314 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: in generale esclude il diritto quando il reato è estinto per prescrizione, salvo che la detenzione sia superiore alla pena astrattamente irrogabile o a quella concretamente inflitta nei precedenti gradi, o salvo che risulti accertata in astratto l'ingiustizia formale della privazione della libertà.
Giurisprudenza citata: Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014 (Dannia, Rv. 262396-01)
Principio interpretativo applicato dalla Corte sul punto: la prescrizione, di per sé, preclude il diritto all'indennizzo salvo le eccezioni sopra richiamate; utilizzata come precedente per spiegare i limiti del diritto alla riparazione quando vi è estinzione per prescrizione.
Massime di principio
- La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione in sede di giudizio impedisce di regola il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, salvo che la detenzione superi la pena massima astratta o quella concretamente inflitta, o salvo che risulti in astratto l'ingiustizia formale della detenzione.
- Quando il giudicato di assoluzione è pronunciato con formula di merito (es. 'per non aver commesso il fatto'), il soggetto può avere titolo a richiedere la riparazione; è essenziale verificare con precisione il contenuto della sentenza di appello e se su di lui sia intervenuta o meno estinzione per prescrizione.
- Il diritto alla riparazione va valutato rispetto alla singola posizione processuale: la prescrizione o estinzione riferita ad altri coimputati non incide automaticamente sul diritto del singolo assolto per merito.
- In sede di riparazione il giudice deve motivare specificamente se la decisione di non riconoscere il diritto si fonda su una effettiva estinzione per prescrizione nei confronti dell'interessato o su altro motivo; errori formali nella ricostruzione delle decisioni dei giudici di merito possono portare all'annullamento e al rinvio.
- Prima di rigettare una domanda di riparazione per ingiusta detenzione è necessario accertare l'effettiva natura della decisione di merito (assoluzione con formula piena, proscioglimento, estinzione per prescrizione) e la corrispondenza temporale della detenzione rispetto alle pene teoriche/concrete.
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