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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24644/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo non deducibile perché meramente reiterativo di doglianze già esaminate in appello e, in ogni caso, manifestamente infondato nel merito alla luce della costante giurisprudenza sull'aggravante del furto commesso in ospedale. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, confermando la condanna di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile di furto aggravato e di indebito utilizzo di due carte di credito. L'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 c.p., sostenendo che il furto, commesso all'interno di un ospedale pubblico, non integrasse tale circostanza. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura riproponeva in modo pedissequo questioni già dedotte in appello e già puntualmente disattese, e l'ha comunque reputata manifestamente infondata perché la giurisprudenza di legittimità considera l'ospedale, quale struttura inserita nel servizio sanitario nazionale, uno stabilimento pubblico ai fini dell'aggravante.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p.

    L'aggravante si applica quando il furto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici; un ospedale inserito nel servizio sanitario nazionale è considerato stabilimento pubblico.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre, senza sviluppi critici nuovi, censure già formulate in appello e già specificamente confutate dal giudice di merito.
  • Ai fini dell'aggravante del furto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, un ospedale pubblico rientra nella nozione di stabilimento pubblico, con conseguente configurabilità della circostanza aggravante.
  • La manifesta infondatezza del motivo consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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