Sentenza n. 1815/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato formatosi con sentenza n. 5060/2025, pubblicata il 04/07/2025, nella causa iscritta al REG. RIC. n.1226/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), munito di attestazione di conformità il 14/07/2025, notificata il 14/07/2025 al Ministero dell'Istruzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 5060/2025, passata in giudicato, nella parte relativa al pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 5060/2025, che aveva condannato l'amministrazione al pagamento, in suo favore quale procuratore antistatario, delle spese processuali liquidate in euro 300,00 oltre accessori di legge. Ha dedotto il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione in forma esecutiva il 14 luglio 2025 e il mancato pagamento da parte del Ministero. Ha inoltre evidenziato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto il pagamento delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di stile e non ha provato l'integrale adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha verificato il rispetto dei termini processuali applicabili all'azione di ottemperanza e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza e l'inerzia dell'amministrazione, qualificandola come violazione dell'obbligo di conformarsi alla decisione giudiziaria. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato, pagando al ricorrente le somme dovute in base al titolo, oltre interessi legali e spese successive documentate, con detrazione di quanto eventualmente già corrisposto. Ha escluso la rivalutazione monetaria, poiché si tratta di debito di valuta e non è stato provato un maggior danno. Ha assegnato all'amministrazione 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per adempiere. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, prevedendo un termine di 60 giorni dall'insediamento e subordinando l'attivazione del commissario a richiesta del ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 300,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato
La disposizione consente di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza amministrativa passata in giudicato e l'adempimento dell'obbligo conformativo dell'amministrazione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere alle esecuzioni forzate nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza amministrativa passata in giudicato che abbia imposto alla pubblica amministrazione il pagamento di somme di denaro.
- Quando l'amministrazione non dimostri l'integrale adempimento dell'obbligo risultante dal giudicato, la sua inerzia integra violazione dell'obbligo di conformarsi alla decisione giudiziaria e legittima l'ordine giudiziale di pagamento in sede di ottemperanza.
- Per le obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 deve essere decorso prima dell'esecuzione forzata del titolo notificato all'amministrazione.
- In sede di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a insediarsi su richiesta dell'interessato in caso di persistente inerzia.
- Il credito per spese processuali costituisce debito di valuta: spettano gli interessi legali sino al soddisfacimento, mentre la rivalutazione monetaria richiede la prova di un maggior danno e non opera automaticamente.
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