Cassazione Penale, Sentenza n. 11303/2023 del 16/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello (24/05/2021) che aveva parzialmente riformato il giudizio di primo grado riducendo la pena per i reati di violazione di sigilli e ricettazione (capi A e D) a anni 2, mesi 2 di reclusione e Euro 400,00 di multa. Con ricorso per cassazione, deduceva: (i) violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. con riferimento all'art. 131-bis c.p. per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (capo A), sostenendo che la continuazione non doveva ostare; (ii) mancata, o insufficiente, motivazione circa l'eventuale recidiva cui si era chiesta l'esclusione in appello; (iii) carenza di motivazione circa il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato l'inapplicabilità dell'art. 131-bis c.p. rilevando elementi ostativi quali la consumazione di più fatti illeciti in occasione del controllo (12/07/2014) e la pluralità di precedenti penali dell'imputato, richiamando il principio secondo cui il comportamento è 'abituale' quando l'autore ha commesso almeno due illeciti oltre quello in esame. Ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia motivato adeguatamente l'esclusione dell'attenuante del quarto comma dell'art. 648 c.p. (ricettazione) e che la valutazione della recidiva sia desumibile dalla gravità della condotta e dai precedenti. Il bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche è stato considerato esercizio insindacabile del giudice di merito, adeguatamente motivato anche con richiamo alla negativa personalità. Per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.). Sentenza depositata a Roma il 17/02/2023.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto inapplicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità perché sussistono elementi ostativi: consumazione di più fatti illeciti e pluralità di precedenti, con richiamo al principio che il comportamento è abituale se l'autore ha commesso almeno due illeciti, oltre quello in esame.
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Richiamate come fondamento di censura nel ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme): la Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze, ritenendo la motivazione di merito adeguata e sufficiente.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente la sintesi dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso era stato riassunto ai sensi di tale disposizione.
art. 648 cod. pen. (quarto comma)
La Corte d'appello ha escluso la concessione dell'attenuante prevista per il reato di ricettazione, motivando la gravità della condotta; la Cassazione ha ritenuto tale motivazione idonea a giustificare l'esclusione.
art. 133 cod. pen.
Richiamato implicitamente in relazione ai parametri di valutazione delle circostanze: la Corte ha ritenuto che il giudizio di bilanciamento tra aggravanti (recidiva) e attenuanti generiche sia discrezionale e non sindacabile in cassazione se congruamente motivato, anche solo con alcuni dei parametri dell'art. 133.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali per l'imputato il cui ricorso è rigettato; la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese in base a tale disposizione.
Massime di principio
- L'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) è escluso se emergono dagli atti elementi di 'abitudine' criminale o pluralità di reati e precedenti: la mera presenza di precedenti o la consumazione di più fatti connessi al medesimo evento possono costituire ostacolo all'applicazione.
- La ricorrenza della recidiva può essere desunta implicitamente dalla motivazione che sottolinea la gravità della condotta e i precedenti; non è necessario che il giudice esprima una formula rituale se la decisione nel suo complesso mostra la considerazione dei presupposti.
- Il giudizio di equivalenza o bilanciamento tra aggravanti (es. recidiva) e attenuanti generiche è rimesso al giudice di merito: la Corte di legittimità sindaca solo la correttezza logico-giuridica e la congruità della motivazione, non il merito della valutazione.
- In sede di cassazione non sono riesaminabili i fatti e le valutazioni probatorie compiute dal giudice di merito salvo errori di diritto o manifesta illogicità della motivazione; il silenzio su una specifica deduzione non è sempre censurabile se la decisione complessiva la ha implicitamente disattesa.
- Chi propone ricorso per cassazione deve fondare le censure su vizi di diritto o di motivazione secondo l'art. 606 c.p.p.; le questioni di fatto e di valutazione delle circostanze personali restano prevalentemente di competenza del giudice di merito.
- Il rigetto del ricorso comporta spesso la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto va valutato anche l'aspetto economico del gravame.
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