Direttiva 2006/67
Direttiva 2006/67/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006 , che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva codifica la disciplina comunitaria sulle scorte petrolifere di sicurezza e impone agli Stati membri di mantenere in permanenza un livello minimo di scorte pari ad almeno 90 giorni del consumo interno medio dell’anno precedente. Prevede criteri di calcolo, categorie di prodotti, regole di disponibilità e accessibilità, possibilità di utilizzare organismi responsabili e accordi intergovernativi per scorte detenute in altri Stati membri. Stabilisce inoltre obblighi di comunicazione alla Commissione, controlli, sanzioni e un meccanismo di consultazione in caso di difficoltà di approvvigionamento.
Obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi pari a 90 giorni di consumo interno medio.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, imponendo obblighi di detenzione, calcolo, controllo e comunicazione delle scorte di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi. Riguarda le categorie di prodotti petroliferi indicate all’articolo 2 e disciplina anche la possibilità di detenere scorte in altri Stati membri o tramite organismi/entità responsabili; sono esclusi dal calcolo, tra l’altro, i bunkeraggi per la navigazione marittima e taluni quantitativi specificamente elencati all’articolo 6, paragrafo 3. La direttiva è di portata generale nell’ambito dell’approvvigionamento energetico e si applica nel rispetto del SEE; fa salvi gli obblighi relativi ai termini di attuazione indicati nell’allegato I, parte B.
Obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi
La direttiva costituisce la versione codificata della disciplina comunitaria sulle scorte petrolifere di sicurezza. Essa mira a garantire un elevato livello di sicurezza dell’approvvigionamento nell’Unione, assicurando meccanismi affidabili e trasparenti, compatibili con il mercato interno e fondati sulla solidarietà tra Stati membri.
Finalità e contesto
I considerando evidenziano che le importazioni di petrolio greggio e prodotti petroliferi sono essenziali per l’approvvigionamento energetico della Comunità e che eventuali difficoltà, anche temporanee, possono causare gravi perturbazioni economiche. La direttiva intende quindi predisporre strumenti preventivi per attenuare o compensare gli effetti di una crisi di approvvigionamento, senza compromettere il funzionamento del mercato interno.
Obbligo di mantenimento delle scorte
L’articolo 1 pone l’obbligo centrale: ogni Stato membro deve mantenere, in modo permanente, un livello minimo di scorte pari ad almeno 90 giorni del consumo interno giornaliero medio dell’anno civile precedente, per ciascuna delle categorie di prodotti petroliferi individuate dalla direttiva. Il risultato richiesto è vincolante, mentre la forma organizzativa resta rimessa agli ordinamenti nazionali.
L’articolo 1, paragrafo 2, consente di dedurre fino al 25% del consumo interno coperto da prodotti derivati dal petrolio di estrazione nazionale. La ripartizione del beneficio di tale deduzione è decisa dallo Stato membro interessato, lasciando quindi un margine di discrezionalità nazionale.
Prodotti compresi nel calcolo
L’articolo 2 suddivide i prodotti in tre categorie:
- benzine per autoveicoli e carburanti per aerei;
- gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante e carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo cherosene;
- oli combustibili.
Ai fini del consumo interno non si computano i bunkeraggi per la navigazione marittima. La direttiva precisa inoltre che, nel riepilogo statistico, i carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo cherosene sono indicati separatamente nella categoria di cui all’articolo 2, lettera b).
Disponibilità, accessibilità e modalità organizzative
L’articolo 3 richiede che le scorte siano pienamente disponibili per lo Stato membro in caso di difficoltà di approvvigionamento e che le autorità nazionali dispongano dei poteri giuridici necessari per controllarne l’utilizzazione. In tempi ordinari, gli Stati membri devono garantire disponibilità e accessibilità delle scorte, oltre a sistemi per identificarle, contabilizzarle e controllarle.
Le regole di detenzione devono essere eque e non discriminatorie, con costi identificabili mediante criteri trasparenti. A tal fine gli Stati membri possono acquisire e rendere disponibili agli interessati informazioni appropriate sul costo della detenzione delle scorte.
La direttiva consente inoltre di affidare la detenzione a un organismo o entità responsabile, che può detenere tutte o parte delle scorte. Due o più Stati membri possono servirsi di un organismo comune; in tal caso restano solidalmente responsabili degli obblighi derivanti dalla direttiva.
Calcolo annuale e comunicazioni statistiche
L’articolo 4 disciplina il monitoraggio periodico. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione un riepilogo statistico delle scorte esistenti alla fine di ciascun mese, entro il venticinquesimo giorno del secondo mese successivo. Il riepilogo deve indicare anche a quanti giorni di consumo medio dell’anno precedente corrispondono le scorte.
Il fabbisogno obbligatorio è ricalcolato all’inizio di ogni anno civile sulla base del consumo interno dell’anno precedente. Il nuovo quantitativo deve essere determinato entro il 31 marzo e gli Stati membri devono adeguarsi ai nuovi obblighi il prima possibile e comunque entro il 31 luglio di ogni anno.
Forme ammesse delle scorte e criteri di contabilizzazione
L’articolo 5 consente di mantenere le scorte obbligatorie sotto forma di petrolio greggio e prodotti di alimentazione, nonché di prodotti finiti. Nel riepilogo mensile, i prodotti finiti sono registrati in tonnellate effettive.
Per il petrolio greggio e i prodotti di alimentazione, la contabilizzazione avviene secondo uno dei criteri previsti dalla direttiva:
- proporzione ai quantitativi di ciascuna categoria prodotti nelle raffinerie dello Stato membro nell’anno civile precedente;
- sulla base dei programmi di produzione delle raffinerie per l’anno in corso;
- in base al rapporto tra produzione interna soggetta a obbligo e petrolio greggio consumato nell’anno in questione, entro limiti massimi del 40% dell’obbligo complessivo per le prime due categorie e del 50% per la terza.
I prodotti di miscela destinati alla fabbricazione dei prodotti finiti possono sostituire i prodotti per i quali sono destinati.
Quantitativi inclusi ed esclusi dal computo
L’articolo 6 delimita in modo puntuale i quantitativi che possono essere computati nel livello minimo di scorte. Sono inclusi solo i quantitativi detenuti conformemente all’articolo 3, paragrafo 1. La norma ammette, tra l’altro, quantitativi a bordo di petroliere in porto per lo scarico, nei porti di scarico, nei serbatoi all’entrata degli oleodotti, nelle raffinerie, nei depositi di raffinerie e imprese importatrici o distributrici, presso grandi consumatori conformemente al diritto nazionale e durante il trasporto interno via chiatte e navi di cabotaggio, purché controllabili e immediatamente disponibili.
Sono invece esclusi, in particolare:
- il greggio nazionale non ancora estratto;
- i quantitativi destinati ai bunkeraggi per la navigazione marittima;
- i quantitativi in transito diretto, salvo quelli richiamati dall’articolo 7, paragrafo 1;
- i quantitativi contenuti in oleodotti, autocisterne e carri cisterna, nei serbatoi dei punti vendita e presso i piccoli consumatori;
- i quantitativi detenuti dalle forze armate o per conto delle forze armate.
Scorte detenute in altri Stati membri
L’articolo 7 favorisce la localizzazione delle scorte anche fuori dal territorio nazionale. Mediante accordi intergovernativi, possono essere costituite scorte nel territorio di uno Stato membro per conto di imprese od organismi stabiliti in un altro Stato membro. Lo Stato in cui le scorte sono situate non si oppone al loro trasferimento e le controlla secondo l’accordo, senza includerle nel proprio riepilogo statistico; lo Stato beneficiario può invece includerle nel proprio riepilogo.
Gli accordi devono essere comunicati preventivamente alla Commissione, che può formulare osservazioni, e notificati una volta conclusi. Essi devono riguardare petrolio greggio e tutti i prodotti petroliferi della direttiva, disciplinare controllo e disponibilità, prevedere verifiche e ispezioni, avere in linea di massima durata illimitata e contenere regole sul recesso, che non può operare in caso di crisi di approvvigionamento. La Commissione deve essere informata preventivamente di recesso, risoluzione o estinzione.
Quando le scorte non sono di proprietà del soggetto obbligato ma sono messe a sua disposizione da terzi, sono richiesti ulteriori requisiti: diritto contrattuale di acquisto durante la durata del contratto, durata minima di 90 giorni, indicazione precisa di ubicazione, quantità e categoria dei prodotti, garanzia di effettiva disponibilità in ogni momento e assoggettamento del detentore alla giurisdizione dello Stato ospitante limitatamente al controllo e alla verifica.
Controlli, sorveglianza e regime sanzionatorio
L’articolo 8 impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per garantire controllo e sorveglianza delle scorte e di istituire meccanismi di verifica conformi alla direttiva. L’articolo 9 lascia agli Stati membri la determinazione delle sanzioni per le violazioni delle norme nazionali di recepimento, ma richiede che esse siano efficaci, proporzionate e dissuasive.
Gestione delle crisi di approvvigionamento
L’articolo 10 disciplina la risposta alle difficoltà di approvvigionamento di petrolio nella Comunità. In tale ipotesi la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, organizza consultazioni fra gli Stati membri. Salvo particolare urgenza o necessità locali di lieve entità, gli Stati membri devono astenersi, prima della consultazione, da prelievi che riducano le scorte sotto il minimo obbligatorio.
Se vengono effettuati prelievi, gli Stati membri devono informare la Commissione e comunicare rapidamente:
- la data in cui le scorte sono scese sotto il minimo;
- i motivi del prelievo;
- le misure adottate per ricostituire le scorte;
- se possibile, l’andamento probabile delle scorte nel periodo di insufficienza.
Relazione della Commissione, abrogazione e rinvii
L’articolo 11 prevede che la Commissione presenti periodicamente al Consiglio una relazione sulla situazione delle scorte nella Comunità, includendo, se del caso, la necessità di un’armonizzazione per assicurare un controllo e una supervisione effettivi.
L’articolo 12 abroga la direttiva 68/414/CEE, mantenendo però salvi gli obblighi relativi ai termini di attuazione e applicazione elencati nell’allegato I, parte B. I rinvii alla direttiva abrogata si intendono fatti alla direttiva codificata, secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell’articolo 13, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 14 indica come destinatari tutti gli Stati membri.
Profili pratici per il recepimento nazionale
La direttiva è tipicamente una direttiva di armonizzazione minima e organizzativa: fissa il risultato da raggiungere, ma lascia agli Stati membri ampi margini sulla scelta degli strumenti attuativi, dei soggetti incaricati della detenzione, delle modalità di controllo e del regime sanzionatorio. Per i professionisti, i punti essenziali sono il corretto calcolo del fabbisogno, la tracciabilità delle scorte, la gestione delle eventuali scorte detenute all’estero e la verifica delle condizioni contrattuali quando il soggetto obbligato non è il proprietario materiale delle scorte.
Disposizioni principali
Obbligo minimo di scorte
L’articolo 1 impone agli Stati membri di adottare misure legislative, regolamentari e amministrative per mantenere in modo permanente, fatte salve le disposizioni dell’articolo 10, un livello di scorte di prodotti petroliferi pari almeno a 90 giorni del consumo interno giornaliero medio dell’anno civile precedente, per ciascuna delle categorie di cui all’articolo 2.
Determinazione del consumo e categorie di prodotti
L’articolo 2 individua le tre categorie considerate ai fini del calcolo: a) benzine per autoveicoli e carburanti per aerei; b) gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante e carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo cherosene; c) oli combustibili. Sono esclusi i bunkeraggi per la navigazione marittima.
Disponibilità, equità e organismi responsabili
L’articolo 3 richiede che le scorte siano completamente a disposizione degli Stati membri in caso di difficoltà di approvvigionamento, con poteri giuridici di controllo dell’utilizzazione; in ogni altro momento devono essere disponibili e accessibili. Le disposizioni devono essere eque, non discriminatorie e basate su criteri trasparenti di costo. Gli Stati membri possono affidarsi a un organismo o entità responsabile per la detenzione totale o parziale delle scorte; più Stati membri possono usare un organismo comune, restando solidalmente responsabili.
Comunicazioni statistiche e ricalcolo annuale
L’articolo 4 obbliga gli Stati membri a comunicare alla Commissione un riepilogo statistico delle scorte esistenti alla fine di ciascun mese, entro il venticinquesimo giorno del secondo mese successivo, indicando i giorni di consumo coperti. Il livello obbligatorio si basa sul consumo interno dell’anno civile precedente e deve essere ricalcolato entro il 31 marzo di ogni anno; la conformità ai nuovi obblighi va assicurata quanto prima e comunque entro il 31 luglio. Le scorte di jet fuel di tipo kerosene sono indicate separatamente nella categoria dell’articolo 2, lettera b).
Forme ammesse delle scorte e criteri di contabilizzazione
L’articolo 5 consente di mantenere le scorte obbligatorie sotto forma di petrolio greggio e prodotti di alimentazione nonché di prodotti finiti. Nel riepilogo statistico, i prodotti finiti sono contabilizzati sulle tonnellate effettive, mentre petrolio greggio e prodotti di alimentazione sono contabilizzati secondo uno dei criteri indicati: proporzione rispetto ai quantitativi ottenuti nell’anno precedente, programmi di produzione dell’anno in corso, oppure rapporto tra produzione interna soggetta a obbligo e consumo di petrolio greggio, entro i limiti massimi del 40% per le prime due categorie e del 50% per la terza. I prodotti di miscela possono sostituire i prodotti per cui sono destinati.
Quantitativi computabili e esclusioni dal riepilogo
L’articolo 6 limita l’inclusione nel calcolo del livello minimo ai quantitativi detenuti conformemente all’articolo 3, paragrafo 1. Elenca i quantitativi che possono essere inclusi, tra cui quelli a bordo di petroliere in porto per lo scarico, nei porti di scarico, nei serbatoi all’entrata degli oleodotti, nelle raffinerie, nei depositi di raffinerie e imprese importatrici o distributrici, presso grandi consumatori conformemente al diritto nazionale e durante il trasporto interno via chiatte e navi di cabotaggio. Sono esclusi il greggio nazionale non ancora estratto, i bunkeraggi marittimi, i quantitativi in transito diretto salvo quelli di cui all’articolo 7, paragrafo 1, i quantitativi in oleodotti, autocisterne, carri cisterna, serbatoi dei punti vendita e presso piccoli consumatori, nonché quelli detenuti dalle forze armate o per esse.
Scorte detenute in altri Stati membri e accordi intergovernativi
L’articolo 7 consente di costituire, mediante accordi intergovernativi, scorte nel territorio di uno Stato membro per conto di imprese od organismi stabiliti in un altro Stato membro. Lo Stato nel cui territorio le scorte sono detenute non si oppone al trasferimento e le controlla secondo l’accordo, senza includerle nel proprio riepilogo statistico; lo Stato beneficiario può includerle nel proprio. Gli accordi devono essere comunicati e notificati alla Commissione e devono riguardare tutti i prodotti petroliferi e il petrolio greggio, disciplinare controllo e disponibilità, prevedere verifiche e ispezioni, avere in linea di massima durata illimitata e contenere regole sul recesso. Se le scorte sono messe a disposizione da un soggetto diverso dal beneficiario, il contratto deve attribuire il diritto di acquisto, durare almeno 90 giorni e garantire ubicazione, disponibilità effettiva e assoggettamento alla giurisdizione dello Stato ospitante per il controllo e la verifica.
Controllo, sorveglianza e sanzioni
L’articolo 8 impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per il controllo e la sorveglianza delle scorte, istituendo meccanismi di verifica conformi alla direttiva. L’articolo 9 richiede che siano determinate sanzioni per le violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione, con misure efficaci, proporzionate e dissuasive.
Gestione delle difficoltà di approvvigionamento
L’articolo 10 prevede che, in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio nella Comunità, la Commissione organizzi consultazioni fra gli Stati membri su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Salvo urgenza particolare o necessità locali di lieve entità, gli Stati membri devono astenersi dal prelevare scorte fino a ridurle sotto il minimo prima della consultazione. Devono inoltre informare la Commissione di ogni prelievo e comunicare tempestivamente data, motivi, misure di ricostituzione ed eventuale andamento futuro delle scorte.
Relazione della Commissione e abrogazione della direttiva precedente
L’articolo 11 impone alla Commissione di presentare periodicamente al Consiglio una relazione sulla situazione delle scorte nella Comunità e, se del caso, sulla necessità di armonizzazione dei controlli. L’articolo 12 abroga la direttiva 68/414/CEE, mantenendo salvi gli obblighi relativi ai termini di attuazione e applicazione indicati nell’allegato I, parte B, e dispone che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendano fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 13 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 14 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
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