Direttiva 2006/65
Direttiva 2006/65/CE della Commissione, del 19 luglio 2006 , che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2006/65/CE modifica la direttiva 76/768/CEE per aggiornare gli allegati relativi alle sostanze vietate e a quelle ammesse solo provvisoriamente nelle tinture per capelli. Introduce un elenco di nuove sostanze da vietare nell’allegato II e proroga al 31 dicembre 2007 alcune autorizzazioni temporanee dell’allegato III. Gli Stati membri dovevano recepire le disposizioni entro il 1° settembre 2006 e assicurare che dal 1° dicembre 2006 i prodotti non conformi non fossero commercializzati, venduti o messi a disposizione del consumatore finale.
Adeguamento al progresso tecnico degli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici, con nuove sostanze vietate o soggette a proroga temporanea nel settore delle tinture per capelli.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici, in particolare alle tinture per capelli, con effetti per i produttori stabiliti nella Comunità e per gli importatori stabiliti nella Comunità. Riguarda la commercializzazione, la vendita e la messa a disposizione del consumatore finale di prodotti cosmetici non conformi, nonché le sostanze elencate negli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE come modificati. La direttiva è rilevante ai fini SEE e lascia agli Stati membri la forma e i mezzi di recepimento, fermo restando il divieto di immissione sul mercato a decorrere dalla data indicata.
Direttiva 2006/65/CE: adeguamento tecnico degli allegati sui cosmetici
La direttiva 2006/65/CE della Commissione interviene sulla direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici per adeguare al progresso tecnico gli allegati II e III. Il contesto emerge dai considerando: sulla base dei pareri scientifici del SCCNFP, la Commissione intende rafforzare il controllo delle sostanze impiegate nelle tinture per capelli, vietando alcune sostanze ritenute problematiche e prorogando temporaneamente la disciplina di altre in attesa di valutazioni ulteriori.
Obiettivi e contesto scientifico
La direttiva nasce dall’esigenza di tutelare la salute dei consumatori nel settore delle tinture per capelli. I considerando richiamano uno studio del 2001 sul possibile nesso tra tinture permanenti e rischio di cancro alla vescica e la conseguente raccomandazione del comitato scientifico di avviare ulteriori iniziative di controllo, inclusa una strategia generale di valutazione della sicurezza delle tinture per capelli e delle loro potenziali proprietà genotossiche/mutageniche.
Modifiche normative agli allegati II e III
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE secondo l’allegato della direttiva 2006/65/CE.
Nell’allegato II vengono inserite 22 nuove voci, dal numero di riferimento 1212 al 1233, che vietano l’uso nelle tinture per capelli di specifiche sostanze chimiche, tra cui:
- 6-metossi-2,3-piridindiammina e sale HCl;
- 2,3-naftalendiolo;
- 2,4-diamminodifenilammina;
- 2,6-bis(2-idrossietossi)-3,5-piridindiammina e sale HCl;
- 2-metossimetil-p-amminofenolo e sale HCl;
- 4,5-diammino-1-metilpirazolo e sale HCl;
- 2-ammino-4-clorofenolo;
- 4-idrossiindolo;
- 4-metossitoluene-2,5-diammina e sale HCl;
- Solvent Red 1 (CI 12150), Acid Orange 24 (CI 20170) e Acid Red 73 (CI 27290).
La motivazione è coerente con i considerando: alcune di queste sostanze erano già state eliminate dall’elenco dei coloranti ammessi in altri ambiti cosmetici e, per la stessa ragione, vengono vietate nelle tinture per capelli.
Proroga del regime provvisorio per alcune sostanze
La parte 2 dell’allegato III è modificata per prolungare il periodo provvisorio di talune sostanze autorizzate. In particolare:
- sono cancellati i numeri di riferimento 17, 23, 40 e 42;
- per i riferimenti 1, 2, 8, 13, 15, 30, 34, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59 e 60 la data di scadenza è spostata dal 31.8.2006 al 31.12.2007;
- per i riferimenti 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56 e 58 la data di scadenza è spostata dal 31.12.2006 al 31.12.2007.
La proroga è funzionale a consentire il mantenimento temporaneo in regime autorizzato di alcune sostanze in attesa di ulteriori valutazioni scientifiche.
Obblighi per gli Stati membri e data di applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari affinché, dal 1° dicembre 2006, i produttori stabiliti nella Comunità o gli importatori in essa stabiliti non possano commercializzare, vendere o mettere a disposizione del consumatore finale prodotti cosmetici non conformi alle nuove prescrizioni.
Si tratta quindi di un obbligo di risultato: gli Stati membri conservano la scelta degli strumenti nazionali, ma devono assicurare l’effettiva esclusione dal mercato dei prodotti non conformi a partire dalla data indicata.
Recepimento e obblighi di comunicazione
L’articolo 3 fissa il termine di recepimento al 1° settembre 2006. Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e comunicarle immediatamente alla Commissione, insieme a una tabella di corrispondenza tra tali disposizioni e la direttiva.
Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; la scelta delle modalità del riferimento è lasciata agli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono quindi assicurare l’attuazione delle modifiche nel proprio ordinamento nazionale entro i termini previsti.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE
L’articolo 1 dispone che gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE siano modificati conformemente all’allegato della direttiva 2006/65/CE.
Nuove sostanze vietate nelle tinture per capelli
Nell’allegato II sono aggiunti i numeri di riferimento da 1212 a 1233, relativi a varie sostanze chimiche vietate quando usate come sostanze nelle tinture per capelli, tra cui diversi derivati amminici, fenolici e coloranti azoici come Solvent Red 1 (CI 12150), Acid Orange 24 (CI 20170) e Acid Red 73 (CI 27290).
Proroga delle autorizzazioni provvisorie nell’allegato III
La parte 2 dell’allegato III è modificata: sono cancellati i numeri di riferimento 17, 23, 40 e 42; per numerosi altri riferimenti la data di scadenza è prorogata dal 31.8.2006 o dal 31.12.2006 al 31.12.2007, estendendo così il periodo provvisorio di alcune sostanze usate nelle tinture per capelli.
Obbligo di non commercializzazione dal 1° dicembre 2006
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari affinché, dal 1° dicembre 2006, i produttori della Comunità o gli importatori stabiliti nella Comunità non commercializzino, non vendano e non mettano a disposizione del consumatore finale prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni della direttiva.
Termine di recepimento e obblighi formali
L’articolo 3 stabilisce che gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 1° settembre 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Tali disposizioni devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; inoltre gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni e una tabella di corrispondenza, nonché il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 indica che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 18 lug 2006Direttiva 2006/64
- direttiva · 24 lug 2006Direttiva 2006/69
- direttiva · 24 lug 2006Direttiva 2006/67
- direttiva · 12 lug 2006Direttiva 2006/62
- direttiva · 7 lug 2006Direttiva 2006/41
- direttiva · 7 lug 2006Direttiva 2006/60
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →