Direttiva 2006/70
Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1 o agosto 2006 , recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva fissa criteri tecnici vincolanti per l'attuazione della direttiva 2005/60/CE in tre aree: definizione delle persone politicamente esposte, condizioni per procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e parametri per esentare talune attività finanziarie occasionali o molto limitate. Lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nel riconoscere i casi a basso rischio, nel fissare alcune soglie nazionali e nel decidere eventuali esenzioni, purché siano rispettati i criteri minimi e il controllo del rischio. Impone inoltre un termine di recepimento al 15 dicembre 2007.
Misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE in materia di persone politicamente esposte, procedure semplificate di adeguata verifica della clientela ed esclusione dall'ambito di applicazione per attività finanziarie occasionali o molto limitate.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti e alle persone soggetti alla direttiva 2005/60/CE, con riguardo all'identificazione delle persone politicamente esposte, alla valutazione del basso rischio per consentire procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e alla possibilità per gli Stati membri di escludere dall'ambito della direttiva determinate persone fisiche o giuridiche che svolgono attività finanziarie in modo occasionale o su scala molto limitata. Rileva per attività e rapporti con clienti pubblici o privati, prodotti finanziari e operazioni a basso rischio, nonché per le decisioni nazionali di esenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE. Restano ferme le applicazioni del regolamento (CE) n. 2580/2001 e del regolamento (CE) n. 881/2002.
Direttiva 2006/70/CE della Commissione: misure di esecuzione della direttiva antiriciclaggio 2005/60/CE
La direttiva precisa, in chiave tecnica e operativa, alcuni aspetti applicativi della direttiva 2005/60/CE sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In particolare, definisce il perimetro delle persone politicamente esposte, fissa criteri per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e individua le condizioni per escludere dall'ambito di applicazione della disciplina talune attività finanziarie esercitate in modo occasionale o molto limitato.
Contesto e criteri generali di rischio
La direttiva muove dall'esigenza di concentrare gli sforzi di compliance sui casi a maggior rischio, evitando sia automatismi eccessivamente gravosi sia indebite semplificazioni. I considerando chiariscono che la valutazione deve essere basata sul rischio, con attenzione ai prodotti e alle operazioni maggiormente esposti a utilizzo abusivo; precisano inoltre che l'esonero o la semplificazione non eliminano gli obblighi di controllo continuo e non possono applicarsi quando gli elementi disponibili indicano un rischio non basso.
Persone politicamente esposte
L'articolo 2 circoscrive in modo analitico le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche. La lista comprende capi di Stato e di governo, ministri e viceministri o sottosegretari, parlamentari, membri delle corti supreme, costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello, membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali, ambasciatori, incaricati d'affari, ufficiali di alto livello delle forze armate e membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza di imprese possedute dallo Stato.
Sono espressamente esclusi i funzionari di livello medio o inferiore. La disciplina si estende, ove applicabile, alle posizioni a livello comunitario e internazionale. Rientrano nella nozione anche i familiari diretti, cioè coniuge, partner equiparato dal diritto nazionale, figli e loro coniugi o partner, nonché i genitori, e i soggetti con stretti legami, in particolare chi abbia titolarità effettiva congiunta o una stretta relazione d'affari con la persona esposta, oppure chi sia unico titolare effettivo di entità create di fatto a beneficio di tale persona.
La direttiva precisa che, trascorso almeno un anno dalla cessazione della carica, la persona non deve più essere considerata politicamente esposta, salva sempre la valutazione rafforzata in funzione del rischio.
Procedure semplificate di adeguata verifica: soggetti pubblici e organismi pubblici
L'articolo 3, paragrafo 1, consente agli Stati membri di considerare a basso rischio autorità pubbliche o organismi pubblici solo se ricorrono cumulativamente alcuni requisiti: esercizio di funzioni pubbliche conformemente ai trattati o al diritto derivato, identità pubblicamente disponibile e certa, attività e contabilità trasparenti, e presenza di adeguati meccanismi di rendicontazione o di controlli e contrappesi che verificano l'attività del cliente.
Il margine di discrezionalità degli Stati membri è significativo, ma non illimitato: la scelta di applicare procedure semplificate richiede una preventiva valutazione nazionale del basso rischio e non può prescindere dai criteri minimi stabiliti dalla direttiva.
Procedure semplificate di adeguata verifica: entità finanziarie soggette a vigilanza nazionale
L'articolo 3, paragrafo 2, estende la logica del basso rischio alle entità giuridiche che svolgono attività finanziarie non rientranti nell'articolo 2 della direttiva 2005/60/CE ma alle quali la normativa nazionale abbia esteso gli obblighi antiriciclaggio ai sensi dell'articolo 4 della medesima direttiva.
Per beneficiare della qualificazione a basso rischio, l'entità deve avere identità trasparente e certa, essere soggetta ad autorizzazione, con possibile diniego se non risultano provate competenza e onorabilità dei dirigenti o del titolare effettivo, essere sottoposta a vigilanza delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, e scontare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza. La norma chiarisce che la vigilanza rilevante non è una mera supervisione formale, ma una vigilanza intensa, comprensiva di ispezioni in loco e di controlli su politiche, procedure, libri e registrazioni, anche a campione.
Procedure semplificate di adeguata verifica: prodotti e operazioni
L'articolo 3, paragrafo 3, disciplina i prodotti e le operazioni collegate che possono essere considerati a basso rischio. I criteri richiesti sono: base contrattuale scritta; esecuzione tramite conto del cliente presso un ente creditizio soggetto alla direttiva o equivalente in paese terzo; assenza di anonimato e possibilità di applicare tempestivamente l'articolo 7, lettera c), della direttiva 2005/60/CE; soglia minima predeterminata; assenza di benefici a favore di terzi, salvo ipotesi tipizzate come decesso, handicap, raggiungimento di età avanzata o eventi analoghi.
Per prodotti di investimento o crediti, compresa l'assicurazione o altre forme di credito potenziale, i vantaggi devono essere realizzabili solo nel lungo termine, il prodotto non può essere usato come garanzia e non devono esservi pagamenti anticipati, clausole di riscatto o rescissione anticipata.
La soglia di riferimento per i casi ordinari non può superare 15 000 EUR. Per i prodotti collegati al finanziamento di attività materiali, gli Stati membri possono fissare una soglia annuale massima non superiore a 15 000 EUR, anche quando le operazioni sono frazionate ma collegate. Sono inoltre ammesse deroghe limitate per prodotti di interesse generale agevolati dallo Stato, se sottoposti a controllo pubblico, con vantaggi realizzabili solo nel lungo termine e soglia sufficientemente bassa, eventualmente anche come importo annuo massimo.
Verifica del rischio residuo e limiti alla semplificazione
L'articolo 3, paragrafo 4, impone agli Stati membri di prestare particolare attenzione a qualsiasi attività, prodotto o operazione particolarmente suscettibile di uso o abuso ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. La semplificazione è dunque subordinata a una valutazione positiva del rischio effettivo; se le informazioni disponibili indicano che il rischio non è basso, il cliente o il prodotto non possono essere qualificati come tali.
Attività finanziarie esercitate in modo occasionale o su scala molto limitata
L'articolo 4 consente agli Stati membri di escludere dall'ambito della direttiva alcune attività finanziarie accessorie, esercitate da persone fisiche o giuridiche, quando ricorrano cumulativamente i criteri stabiliti. L'attività deve essere limitata in termini assoluti e di transazioni, non costituire l'attività principale, essere accessoria e direttamente collegata all'attività principale, e quest'ultima non deve essere, di regola, un'attività già soggetta alla direttiva, salvo l'eccezione prevista per l'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera e).
Inoltre, i servizi finanziari devono essere prestati solo ai clienti dell'attività principale e non offerti al pubblico. La soglia di fatturato totale deve essere fissata a livello nazionale e mantenuta sufficientemente bassa; la soglia per cliente e per singola transazione non può superare 1 000 EUR; il fatturato dell'attività finanziaria non può superare il 5% del fatturato totale della persona interessata.
La direttiva impone anche cautele ulteriori: gli Stati membri devono valutare con particolare attenzione le attività più vulnerabili ad abuso, devono revocare la decisione se le circostanze cambiano e devono prevedere monitoraggio basato sul rischio o misure equivalenti per evitare che l'esenzione sia usata strumentalmente a fini illeciti.
Attuazione, decorrenza ed effetti per gli Stati membri
L'articolo 5 stabilisce il termine di recepimento al 15 dicembre 2007. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le misure di attuazione e una tavola di concordanza, e le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Deve inoltre essere trasmesso il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno nel settore disciplinato.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è rivolta agli Stati membri. Restano impregiudicate le misure restrittive previste dai regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L'articolo 1 stabilisce misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE con riguardo: (i) agli aspetti tecnici della definizione di persone politicamente esposte ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8; (ii) ai criteri tecnici per valutare situazioni a basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 5; (iii) ai criteri tecnici per decidere se non applicare la direttiva a determinate persone fisiche o giuridiche che esercitano attività finanziarie in modo occasionale o su scala molto limitata, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2.
Definizione di persone politicamente esposte
L'articolo 2 individua come importanti cariche pubbliche, tra le altre, capi di Stato e di governo, ministri e viceministri o sottosegretari, parlamentari, membri di alte corti e organi giudiziari di alto livello, membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali, ambasciatori e ufficiali di alto livello delle forze armate, nonché membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza di imprese possedute dallo Stato. Sono esclusi i funzionari di livello medio o inferiore. La nozione si estende, ove applicabile, a posizioni a livello comunitario e internazionale; vi rientrano anche familiari diretti e soggetti con stretti legami, secondo definizioni puntuali. La qualità di persona politicamente esposta cessa, salva la valutazione del rischio, dopo almeno un anno dalla cessazione della carica.
Procedure semplificate di adeguata verifica: soggetti pubblici e organismi pubblici
L'articolo 3, paragrafo 1, consente agli Stati membri di considerare a basso rischio autorità pubbliche o organismi pubblici che soddisfino tutti i criteri di trasparenza, certezza dell'identità, trasparenza delle attività e delle pratiche contabili, nonché obbligo di rendere conto a un'istituzione comunitaria o alle autorità di uno Stato membro, oppure presenza di controlli e contrappesi adeguati.
Procedure semplificate di adeguata verifica: entità finanziarie soggette a legislazione nazionale
L'articolo 3, paragrafo 2, consente di trattare come clienti a basso rischio anche entità giuridiche che svolgono attività finanziarie fuori dall'articolo 2 della direttiva 2005/60/CE ma soggette a obblighi nazionali equivalenti, purché l'identità sia pubblica e certa, l'attività sia autorizzata, vi sia valutazione di competenza e onorabilità dei dirigenti o del titolare effettivo, esista vigilanza ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, e siano previste sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. La norma chiarisce che la vigilanza richiede poteri intensi, incluse ispezioni sul posto e verifiche di politiche, procedure, libri e registrazioni.
Procedure semplificate di adeguata verifica: prodotti e operazioni a basso rischio
L'articolo 3, paragrafo 3, consente agli Stati membri di qualificare come a basso rischio prodotti o operazioni collegate che abbiano base contrattuale scritta, passino tramite conti presso enti creditizi soggetti alla direttiva o equivalenti, non siano anonimi e consentano l'applicazione tempestiva dell'articolo 7, lettera c), abbiano una soglia minima predeterminata e non attribuiscano benefici a terzi salvo casi specifici. Per prodotti di investimento o crediti, i benefici devono essere realizzabili solo nel lungo termine e non devono essere previste garanzie, pagamenti anticipati, riscatto o rescissione anticipata. La soglia generale non può superare 15 000 EUR; per prodotti collegati al finanziamento di attività materiali la soglia annuale massima è 15 000 EUR. Sono previste deroghe limitate per prodotti di interesse generale beneficiari di sostegno statale e sottoposti a controllo pubblico, purché il vantaggio sia di lungo termine e la soglia sia sufficientemente bassa.
Verifica del rischio residuo nelle procedure semplificate
L'articolo 3, paragrafo 4, impone agli Stati membri di prestare particolare attenzione alle attività, ai prodotti e alle operazioni particolarmente suscettibili di uso o abuso a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Se le informazioni disponibili indicano che il rischio non è basso, i clienti o i prodotti non possono essere considerati a basso rischio.
Esclusione dall'ambito di applicazione per attività finanziarie occasionali o su scala molto limitata
L'articolo 4 definisce le condizioni per cui gli Stati membri possono escludere dall'ambito della direttiva persone fisiche o giuridiche che svolgono attività finanziarie accessorie: attività limitata in termini assoluti e di transazioni, non principale, accessoria e direttamente collegata all'attività principale, con attività principale non soggetta alla direttiva salvo l'eccezione indicata, e offerta solo ai clienti dell'attività principale. La soglia di fatturato totale deve essere sufficientemente bassa e definita a livello nazionale; la soglia per cliente e singola transazione non può superare 1 000 EUR; il fatturato dell'attività finanziaria non può superare il 5% del fatturato totale. È inoltre richiesto un monitoraggio basato sul rischio o altre misure adeguate e la revoca della decisione se cambiano le circostanze.
Attuazione e termine di recepimento
L'articolo 5 impone agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 15 dicembre 2007 e di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 6 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 7 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
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