Direttiva 2006/64
Direttiva 2006/64/CE della Commissione, del 18 luglio 2006 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per l'iscrizione delle sostanze attive clopiralid, ciprodinil, fosetil e trinexapac (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE iscrivendo nell’allegato I quattro sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari: clopiralid, ciprodinil, fosetil e trinexapac. L’iscrizione è accompagnata da condizioni specifiche, da attenzioni particolari in sede autorizzativa e da ulteriori studi da presentare per alcune sostanze. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 ottobre 2007 e applicarla dal 1° novembre 2007, nonché riesaminare le autorizzazioni esistenti entro lo stesso termine, con successiva nuova valutazione per alcuni prodotti entro il 30 aprile 2011.
Iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive clopiralid, ciprodinil, fosetil e trinexapac, con condizioni specifiche di autorizzazione e obblighi di riesame per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, alle autorità competenti in materia di autorizzazione dei prodotti fitosanitari e, indirettamente, ai titolari delle autorizzazioni e ai notificanti delle sostanze attive. Riguarda i prodotti fitosanitari contenenti clopiralid, ciprodinil, fosetil e trinexapac come sostanze attive, con effetti sia sulle nuove autorizzazioni sia sulla revisione delle autorizzazioni esistenti. Non disciplina altri settori né sostanze diverse da quelle iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE; il testo è rilevante ai fini del SEE.
Iscrizione di clopiralid, ciprodinil, fosetil e trinexapac nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva 2006/64/CE della Commissione modifica la direttiva 91/414/CEE per includere nell’allegato I quattro sostanze attive impiegate in prodotti fitosanitari: clopiralid, ciprodinil, fosetil e trinexapac. L’intervento segue la seconda fase del programma di lavoro di valutazione delle sostanze attive e si fonda sulle valutazioni scientifiche svolte dagli Stati membri relatori, dall’EFSA e dalla Commissione. La Commissione ritiene che, per gli usi esaminati, tali sostanze possano soddisfare in linea di massima i requisiti di sicurezza previsti dall’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.
Ambito e finalità della modifica
La modifica ha come effetto principale quello di consentire, in tutti gli Stati membri, il rilascio di autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze iscritte, purché siano rispettate le condizioni fissate nell’allegato I e gli altri requisiti della direttiva 91/414/CEE. La direttiva chiarisce inoltre che l’iscrizione può essere subordinata a condizioni specifiche, in particolare quando emergano punti da approfondire sul piano scientifico o della valutazione del rischio.
Recepimento e data di applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 31 ottobre 2007 e applicarle dal 1° novembre 2007. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate, insieme a una tavola di concordanza. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli stessi Stati membri.
Revisione delle autorizzazioni esistenti
Entro il 31 ottobre 2007 gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni esistenti relative a prodotti fitosanitari contenenti clopiralid, ciprodinil, fosetil o trinexapac. In tale sede devono verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, con esclusione della parte B dell’iscrizione, e accertare che il titolare dell’autorizzazione possieda o possa accedere a un fascicolo conforme all’allegato II, in coerenza con l’articolo 13 della direttiva quadro.
Nuova valutazione per i prodotti già autorizzati
Per i prodotti autorizzati che contengono tali sostanze come sostanza attiva unica o come una tra più sostanze attive iscritte entro il 30 aprile 2007, gli Stati membri devono svolgere una nuova valutazione secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di documentazione conforme all’allegato III. La valutazione deve tener conto della parte B delle singole iscrizioni e verificare la conformità ai requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e). Se il prodotto risulta conforme, l’autorizzazione deve essere modificata o revocata, se necessario, entro il 30 aprile 2011; per i prodotti multifase o multi-sostanza può applicarsi un termine più lungo se previsto da altre direttive di iscrizione.
Prescrizioni specifiche per il clopiralid
Il clopiralid può essere autorizzato solo come erbicida. Nella valutazione delle richieste di autorizzazione per usi diversi dai trattamenti primaverili, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e assicurarsi che tutte le informazioni e i dati necessari siano disponibili prima del rilascio dell’autorizzazione. Devono inoltre considerare le conclusioni del rapporto di riesame, con particolare riguardo alla protezione di piante non bersaglio e acque sotterranee vulnerabili. Le condizioni autorizzative devono includere misure di attenuazione del rischio e, se necessario, programmi di monitoraggio nelle zone vulnerabili. Sono richiesti ulteriori studi sul metabolismo negli animali, da presentare alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva.
Prescrizioni specifiche per il ciprodinil
Il ciprodinil può essere autorizzato solo come fungicida. Gli Stati membri devono porre particolare attenzione alla sicurezza degli operatori, imponendo l’uso di dispositivi di protezione individuale adeguati, e alla protezione di uccelli, mammiferi e organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono includere, ove necessario, misure di mitigazione del rischio, ad esempio zone tampone. È inoltre richiesto che gli Stati membri interessati domandino studi integrativi sulla valutazione del rischio per uccelli e mammiferi e sull’eventuale presenza del metabolita CGA 304075 nei prodotti alimentari di origine animale; tali studi devono essere forniti alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore.
Prescrizioni specifiche per il fosetil
Anche il fosetil può essere autorizzato solo come fungicida. La valutazione deve concentrarsi in particolare sulla protezione di uccelli, mammiferi, organismi acquatici e artropodi non bersaglio. Le autorizzazioni devono prevedere, ove necessario, misure di attenuazione del rischio, come zone tampone. Gli Stati membri interessati devono richiedere ulteriori studi sui rischi per gli artropodi non bersaglio, con attenzione alla ricostituzione della popolazione nelle aree trattate, e per i mammiferi erbivori, da trasmettere alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore.
Prescrizioni specifiche per il trinexapac
Il trinexapac può essere autorizzato solo come fitoregolatore. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di uccelli e mammiferi e, se necessario, introdurre misure di attenuazione del rischio nelle condizioni di autorizzazione.
Decorrenza dell’iscrizione e durata
Per tutte e quattro le sostanze, l’iscrizione nell’allegato I decorre dal 1° maggio 2007 e scade il 30 aprile 2017. La direttiva entra in vigore il 1° maggio 2007 e i suoi destinatari sono gli Stati membri. Le misure adottate dalla Commissione si fondano sul parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
Disposizioni principali
Iscrizione delle sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE conformemente all’allegato della direttiva. Vengono iscritte le sostanze attive clopiralid, ciprodinil, fosetil e trinexapac, con entrata in vigore dell’iscrizione il 1° maggio 2007 e scadenza il 30 aprile 2017.
Recepimento nazionale e data di applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 ottobre 2007 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie, comunicandole immediatamente alla Commissione insieme a una tavola di concordanza. Le misure si applicano dal 1° novembre 2007. È richiesto un riferimento alla direttiva nell’atto di recepimento o in sede di pubblicazione ufficiale.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 3, paragrafo 1, obbliga gli Stati membri a modificare o revocare, se del caso, entro il 31 ottobre 2007 le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti le quattro sostanze. Entro tale data devono verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, esclusa la parte B dell’iscrizione, e l’esistenza, in capo al titolare dell’autorizzazione, di un fascicolo conforme all’allegato II ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Nuova valutazione per alcuni prodotti entro il 30 aprile 2011
L’articolo 3, paragrafo 2, prevede una deroga per i prodotti autorizzati contenenti clopiralid, ciprodinil, fosetil e trinexapac come sostanza attiva unica o tra più sostanze attive iscritte entro il 30 aprile 2007. In tal caso gli Stati membri devono effettuare una nuova valutazione secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di documentazione conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B delle rispettive iscrizioni. Se il prodotto soddisfa l’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), le autorizzazioni vanno modificate o revocate, se necessario, entro il 30 aprile 2011; per i prodotti con più sostanze attive può valere un termine più esteso previsto dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze.
Condizioni specifiche di autorizzazione per il clopiralid
Nel relativo punto dell’allegato, il clopiralid può essere autorizzato solo come erbicida. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione, nell’applicazione dei principi uniformi, agli usi diversi dai trattamenti primaverili, alla protezione di piante non bersaglio e delle acque sotterranee vulnerabili; le autorizzazioni devono includere misure di attenuazione del rischio e, ove necessario, programmi di monitoraggio nelle zone vulnerabili. Sono richiesti ulteriori studi sul metabolismo negli animali, da presentare alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva.
Condizioni specifiche di autorizzazione per il ciprodinil
Il ciprodinil può essere autorizzato solo come fungicida. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori, imponendo l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale, e alla protezione di uccelli, mammiferi e organismi acquatici, prevedendo ove necessario misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone tampone. Sono richiesti ulteriori studi sui rischi per uccelli e mammiferi e sull’eventuale presenza del metabolita CGA 304075 nei prodotti alimentari di origine animale, da presentare entro due anni dall’entrata in vigore.
Condizioni specifiche di autorizzazione per il fosetil
Il fosetil può essere autorizzato solo come fungicida. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di uccelli, mammiferi, organismi acquatici e artropodi non bersaglio, introducendo se necessario misure di attenuazione del rischio, come zone tampone. Sono richiesti ulteriori studi sui rischi per gli artropodi non bersaglio, in particolare sulla ricostituzione della popolazione nelle aree trattate, e per i mammiferi erbivori, da trasmettere alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore.
Condizioni specifiche di autorizzazione per il trinexapac
Il trinexapac può essere autorizzato solo come fitoregolatore. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di uccelli e mammiferi e, ove necessario, prevedere misure di attenuazione dei rischi nelle condizioni di autorizzazione.
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