Direttiva 2006/69
Direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006 , che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva amplia il novero delle misure nazionali che gli Stati membri possono adottare, modificando la direttiva IVA 77/388/CEE per rafforzare la lotta contro frode ed evasione e per semplificare l’applicazione dell’imposta. Introduce facoltà in materia di base imponibile, reverse charge in specifici settori, rettifica delle detrazioni per servizi analoghi ai beni d’investimento e misure antiabuso per operazioni tra soggetti collegati. Contestualmente abroga, dal 1° gennaio 2008, una serie di decisioni del Consiglio che autorizzavano deroghe individuali ormai assorbite dalla disciplina comune.
Modifica la sesta direttiva IVA 77/388/CEE per estendere a tutti gli Stati membri talune misure facoltative contro frode ed evasione fiscale e per semplificare la riscossione dell’IVA, abrogando inoltre specifiche decisioni derogatorie del Consiglio.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto destinatari dell’obbligo di recepimento, con effetti sulla disciplina nazionale IVA derivata dalla direttiva 77/388/CEE. Incide su operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi, sul trasferimento di aziende, sulla base imponibile, sulla rettifica delle detrazioni, nonché su specifiche operazioni edilizie, di materiali di recupero e altre operazioni individuate nell’allegato M. Le misure introdotte sono in larga parte facoltative e lasciano agli Stati membri un margine di discrezionalità; restano impregiudicate le misure adottate ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, della direttiva 77/388/CEE e le deroghe non abrogate espressamente.
Direttiva 2006/69/CE del Consiglio: semplificazione IVA e misure anti-frode
La direttiva interviene sulla sesta direttiva IVA 77/388/CEE con una finalità duplice: semplificare la riscossione dell’imposta e rafforzare gli strumenti di contrasto alla frode e all’evasione fiscale. Il legislatore unionale osserva che, in passato, deroghe individuali concesse a singoli Stati membri avevano affrontato problemi analoghi in modo disomogeneo; la nuova disciplina consente dunque di “generalizzare” alcune soluzioni, lasciando agli Stati membri un margine di scelta sull’adozione concreta delle misure.
Obiettivi e logica dell’intervento
La direttiva muove dall’idea che talune deroghe nazionali abbiano mostrato utilità nel prevenire abusi e nel semplificare gli adempimenti IVA. Le nuove disposizioni non impongono a tutti gli Stati membri l’adozione delle misure, ma estendono a tutti la facoltà di introdurle quando necessario, purché siano misure proporzionate e mirate al problema da risolvere.
Ambito di applicazione e natura facoltativa delle misure
L’intervento riguarda la disciplina comune dell’IVA contenuta nella direttiva 77/388/CEE e incide, in particolare, su:
- soggetto passivo e trasferimento di azienda;
- base imponibile di cessioni e prestazioni;
- detrazione e rettifica delle detrazioni;
- individuazione del debitore d’imposta in talune operazioni specifiche.
Le misure introdotte sono in larga parte facoltative. Gli Stati membri possono decidere se avvalersene e, nei limiti fissati dalla direttiva, quale perimetro nazionale attribuire loro. In più, per ragioni di trasparenza, devono informare il comitato consultivo IVA dell’introduzione delle nuove misure nazionali nei casi espressamente previsti.
Misure anti-frode sul soggetto passivo e sul trasferimento di azienda
All’articolo 4, paragrafo 4, lo Stato membro che esercita l’opzione prevista dalla disposizione può adottare tutte le misure necessarie per evitare che il meccanismo sia usato per frode o evasione fiscale.
All’articolo 5, paragrafo 8, la seconda frase viene sostituita per consentire agli Stati membri, se il beneficiario non è un soggetto passivo totale, di adottare misure contro le distorsioni di concorrenza e, in ogni caso, di prevenire frodi ed evasione.
Base imponibile: oro da investimento e operazioni tra soggetti collegati
La direttiva modifica l’articolo 11, parte A, introducendo due innovazioni rilevanti.
Da un lato, consente agli Stati membri di includere nella base imponibile il valore dell’oro da investimento esente, se fornito dall’acquirente o destinatario per la lavorazione e se, a seguito di tale lavorazione, perde la qualità di oro da investimento esente da IVA. Il valore da considerare è il valore normale al momento della cessione o prestazione.
Dall’altro lato, gli Stati membri possono adottare misure anti-elusive affinché la base imponibile corrisponda al valore normale nelle operazioni tra parti collegate, ma soltanto in casi specifici e limitati:
- quando il corrispettivo è inferiore al valore normale e l’acquirente/destinatario non ha pieno diritto a detrazione;
- quando il corrispettivo è inferiore al valore normale e il cedente/prestatore non ha pieno diritto a detrazione, con operazione esente ai sensi dell’articolo 13 o dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera b);
- quando il corrispettivo è superiore al valore normale e il cedente/prestatore non ha pieno diritto a detrazione.
I legami rilevanti possono essere familiari, personali, gestionali, associativi, di proprietà, finanziari o giuridici; la direttiva menziona espressamente anche il rapporto datore di lavoro/lavoratore dipendente e i congiunti o soggetti strettamente collegati al lavoratore. Gli Stati membri possono inoltre definire le categorie di prestatori o destinatari interessati. Ogni nuova misura nazionale adottata ai sensi di tale paragrafo deve essere comunicata al comitato IVA.
Ai fini della direttiva, il “valore normale” è definito come il prezzo che un cliente, allo stesso stadio di commercializzazione e in condizioni di libera concorrenza, dovrebbe pagare a un operatore indipendente nello Stato membro di imposizione. Se non esistono operazioni analoghe, il valore non può essere inferiore:
- al prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, oppure, in mancanza, al prezzo di costo;
- per le prestazioni di servizi, all’importo delle spese sostenute dal soggetto passivo per eseguirle.
Rettifica delle detrazioni per servizi analoghi ai beni d’investimento
La direttiva estende la logica della rettifica delle detrazioni prevista per i beni d’investimento anche a servizi che abbiano caratteristiche analoghe a quelle normalmente attribuite ai beni d’investimento. Si tratta di una facoltà degli Stati membri, che consente di raccordare il trattamento IVA del servizio alla sua utilità prolungata nel tempo.
Reverse charge facoltativo in settori sensibili
L’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), attribuisce agli Stati membri la possibilità di designare come debitore dell’imposta il soggetto passivo destinatario dell’operazione in una serie di ipotesi, tra cui:
- prestazioni di servizi di costruzione e lavori immobiliari, inclusi riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione;
- messa a disposizione di personale per tali attività;
- cessioni di beni immobili se il cedente ha optato per l’imposizione;
- cessioni di materiali di recupero e di scarto, nonché determinate cessioni e prestazioni elencate nell’allegato M;
- cessioni di beni dati in garanzia tra soggetti passivi;
- cessioni successive alla riserva di proprietà;
- vendite giudiziali all’asta pubblica di beni immobili da parte di un debitore giudiziario.
Gli Stati membri possono anche:
- definire con maggiore precisione le cessioni, le prestazioni e le categorie di operatori interessati;
- limitare la misura ad alcune delle operazioni incluse nell’allegato M;
- considerare soggetti passivi, per alcune operazioni, anche enti di diritto pubblico non altrimenti soggetti passivi nei casi indicati dalla norma.
Anche qui è previsto l’obbligo di informazione al comitato IVA in caso di introduzione di nuove misure nazionali.
Allegato M: operazioni sui rottami e materiali di recupero
L’allegato M elenca le operazioni che possono essere assoggettate al reverse charge facoltativo, con focus sui settori dei rottami e dei materiali riciclabili. Vi rientrano, tra l’altro:
- rottami ferrosi e non ferrosi, avanzi e materiali di recupero;
- prodotti semilavorati ferrosi e non ferrosi e taluni servizi di lavorazione correlati;
- residui e altri materiali riciclabili contenenti metalli o loro leghe, con servizi di selezione, taglio, frammentazione e pressatura;
- rottami e materiali riciclabili in vetro, carta, cartone, stracci, osso, cuoio, gomma, plastica e materiali analoghi;
- materiali già sottoposti a trasformazioni come ripulitura, lucidatura, selezione, taglio, frammentazione, compressione o fusione in lingotti;
- cascami e avanzi provenienti dalla lavorazione di materiali di base.
Abrogazione delle decisioni derogatorie
La direttiva abroga, con effetto dal 1° gennaio 2008, le decisioni del Consiglio elencate nell’allegato II. Si tratta delle autorizzazioni che avevano consentito ad alcuni Stati membri, in particolare Regno Unito, Paesi Bassi, Francia, Germania e Austria, di applicare deroghe individuali in materia di IVA.
La norma precisa tuttavia che restano impregiudicate le misure già applicate ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, della direttiva 77/388/CEE, nonché le deroghe non espressamente abrogate dalla nuova direttiva.
Recepimento, applicazione temporale ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. La direttiva indica espressamente che le disposizioni necessarie per conformarsi:
- al nuovo articolo 11, parte A, paragrafo 7;
- e al riferimento nell’articolo 17, paragrafo 4, lettere a) e b), all’articolo 21, punto 1, lettera f), devono applicarsi al più tardi dal 1° gennaio 2008.
Quando adottano le misure nazionali di recepimento, gli Stati membri devono comunicarne immediatamente il testo alla Commissione e inserire un riferimento alla direttiva nella normativa di trasposizione o al momento della pubblicazione ufficiale.
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifiche all’articolo 4, paragrafo 4, e al trasferimento di azienda
Gli Stati membri che esercitano l’opzione prevista dall’articolo 4, paragrafo 4, possono adottare tutte le misure necessarie per evitare che tale disposizione sia utilizzata per frodi o evasione fiscale. Analogamente, all’articolo 5, paragrafo 8, gli Stati membri possono adottare misure per evitare distorsioni di concorrenza quando il beneficiario non sia un soggetto passivo totale e, in ogni caso, misure anti-frode e anti-evasione.
Base imponibile: oro da investimento e operazioni tra soggetti collegati
All’articolo 11, parte A, gli Stati membri possono includere nella base imponibile il valore dell’oro da investimento esente fornito dall’acquirente o destinatario per la lavorazione, quando perde la qualità di oro da investimento; il valore da assumere è il valore normale al momento dell’operazione. Inoltre, possono fissare la base imponibile al valore normale per operazioni con destinatari legati da rapporti familiari, personali, gestionali, associativi, proprietari, finanziari o giuridici, ma solo nei casi tassativamente indicati e con obbligo di informare il comitato IVA.
Definizione di valore normale
Viene definito il concetto di “valore normale” come importo che un cliente, al medesimo stadio di commercializzazione e in condizioni di libera concorrenza, pagherebbe a un cedente o prestatore indipendente nello Stato membro in cui l’operazione è imponibile. Se non esistono operazioni analoghe, il valore normale non può essere inferiore al prezzo di acquisto o, in mancanza, al prezzo di costo; per i servizi non può essere inferiore alle spese sostenute dal soggetto passivo.
Rettifica delle detrazioni per servizi analoghi ai beni d’investimento
All’articolo 20, paragrafo 4, gli Stati membri possono applicare i meccanismi di rettifica delle detrazioni previsti per i beni d’investimento anche ai servizi che presentano caratteristiche analoghe a quelle normalmente attribuite ai beni d’investimento.
Reverse charge facoltativo in specifici settori
All’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell’imposta sia il soggetto passivo destinatario delle operazioni, in particolare per servizi di costruzione e lavori immobiliari, messa a disposizione di personale, determinate cessioni di immobili, cessioni di materiali di recupero e di scarto, cessioni di beni dati in garanzia, cessioni successive alla riserva di proprietà e vendite giudiziali di immobili. Gli Stati membri possono limitare l’ambito alle operazioni e categorie di operatori elencati, anche solo ad alcune operazioni dell’allegato M, e devono informare il comitato IVA dell’introduzione di nuove misure.
Aggiornamenti tecnici alle norme su detrazione e soggetto passivo
Sono apportati adeguamenti di coordinamento agli articoli 17, paragrafo 4, e 18, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE per allineare i riferimenti all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), e alle nuove ipotesi di reverse charge.
Abrogazione delle decisioni derogatorie e allegato M
Le decisioni elencate nell’allegato II sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 2008. È inoltre introdotto l’allegato M, che elenca le operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi alle quali può applicarsi il reverse charge facoltativo, soprattutto nel settore dei rottami, materiali di recupero e talune lavorazioni correlate.
Recepimento, applicazione e entrata in vigore
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva. In particolare, le disposizioni relative al nuovo articolo 11, parte A, paragrafo 7, e al riferimento nell’articolo 17, paragrafo 4, lettere a) e b), all’articolo 21, paragrafo 1, lettera f), devono applicarsi al più tardi dal 1° gennaio 2008. La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
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