Cassazione Penale, Sentenza n. 47113/2023 del 23/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibili le istanze di misure alternative (artt. 47, 47-ter, 50 O.P.) presentate da Santangelo. Il Tribunale aveva ritenuto, in caso di scioglimento del cumulo, che la pena riferita al reato satellite ostativo dovesse essere ricondotta alla pena edittale minima (12 anni) e, in ogni caso, aveva ritenuto che il ricorrente stesse ancora espiano la pena per il reato ostativo per via del computo della detenzione preventiva (periodo 24.1.2018 - 23.3.2021). Il ricorrente deduceva errato computo della pena e violazione di legge sostanziale e processuale richiamando orientamenti di legittimità che impongono di far riferimento alla pena inflitta in concreto per il reato satellite in continuazione, non alla sanzione edittale minima, salvo specifiche ipotesi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Messina. La Corte ha ritenuto errata la decisione sul punto che collegava la pena del reato satellite alla sola pena edittale minima, precisando che, in caso di scioglimento del cumulo, va preso in considerazione l'ammontare della pena inflitta in concreto a titolo di continuazione (salvo i casi particolari richiamati dalla giurisprudenza), e non il minimo edittale. Inoltre la Corte ha censurato la mancata specificazione, da parte del Tribunale, della porzione di pena ascrivibile al reato ostativo e l'assenza di verifica documentata circa l'avvenuta o meno completa espiazione di tale pena; per tali ragioni ha disposto il rinvio per nuovo giudizio, perché venga determinata la quota di pena riferibile al reato ostativo e verificato lo stato della sua esecuzione ai fini della valutazione delle misure alternative.
Norme richiamate
art. 47 O.P.
Norma sulle misure alternative: la Corte ha valutato la possibilità di accesso in relazione alla corretta determinazione e all'effettivo esaurimento della pena relativa a reati ostativi
art. 47-ter O.P.
Rilevante per le istanze di misure alternative; l'applicabilità dipende dalla verifica della cessazione dell'effetto ostativo
art. 50 O.P.
Norma che disciplina le misure alternative; va applicata dopo accertamento puntuale dell'effettiva esecuzione della parte di pena riferibile al reato ostativo
art. 416-bis, comma 4, cod. pen.
Reato ostativo (associazione mafiosa) preso come esempio: la Corte richiede il computo corretto della pena relativa al reato ostativo per verificare l'ammissibilità dei benefici
art. 78 cod. pen.
Previsione del criterio moderatore di cui alla sentenza Cascone: la Corte distingue i casi in cui opera l'art. 78 (soglia superiore a 30 anni con unificazione) rispetto ai casi ordinari di continuazione
art. 81 cod. pen.
Disciplina del cumulo delle pene e dello scioglimento del cumulo; la Corte chiarisce che, una volta scisso il cumulo, la pena concreta inflitta per la continuazione rimane parametro di riferimento
art. 546, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme processuali oggetto di doglianza rispetto al procedimento di riesame delle istanze
art. 667 cod. proc. pen.
Norma processuale citata nel ricorso; la Corte valuta la correttezza del procedimento di revisione delle istanze
art. 663 cod. pen.
Norma penale citata nel ricorso; richiamata come quadro normativo generale
artt. 3 e 6 CEDU
Questioni di equità e diritto a un giusto processo richiamate dal ricorrente; la Corte tiene conto del rispetto dei diritti fondamentali nella valutazione dell'istanza
Sez. 1, n. 32419 del 31/03/2016 (Baiamonte)
Giurisprudenza centrale: per i reati satellite in continuazione, ai fini dei benefici va considerata la pena inflitta in concreto a titolo di continuazione e non la sanzione edittale minima
Sez. 1, n. 24014 del 18/05/2022 (Cascone)
Decisione che riguarda casi particolari di unificazione di pene concorrenti oltre la soglia di anni trenta; la Corte qui distingue quella ipotesi dai casi ordinari di scioglimento del cumulo
Sez. 1, n. 28141 del 18/06/2021 (Festa)
Principio che, nel cumulo materiale, va considerata espiata per prima la pena più grave e che la pena espiata va imputata prioritariamente al reato ostativo
Corte Cost., sentenza n. 312 del 10/3/1998
Richiamata per il principio che la disciplina della continuazione è ispirata al favor rei e alla tutela dell'interesse del condannato
Corte Cost., sentenza n. 33 del 12/1/2022
Richiama l'orientamento sulla priorità di imputazione dell'espiazione delle pene nei casi di reati ostativi
Massime di principio
- In caso di scioglimento del cumulo, per i reati satellite posti in continuazione va preso a riferimento l'ammontare della pena inflitta in concreto a titolo di continuazione e non la sola pena edittale minima, salvo l'ipotesi specifica di unificazione di pene concorrenti che abbia attivato il criterio moderatore ex art. 78 (superamento soglia 30 anni).
- Il Tribunale che valuta l'accesso a misure alternative deve esplicitare quale porzione della pena cumulata sia ascrivibile al reato ostativo e verificare documentalmente se tale porzione sia stata completamente espiata; l'assenza di tale specificazione è vizio idoneo ad annullamento.
- Nel cumulo materiale la pena più grave si considera scontata per prima: perciò, quando esiste una condanna per reato ostativo, l'eventuale detrazione di pena deve essere imputata in modo chiaro e coerente con la priorità di esecuzione.
- La disciplina della continuazione è interpretata in senso favorevole al reo (favor rei): l'aumento applicato in continuazione, una volta inflitto in concreto, costituisce la sanzione valutabile ai fini dei benefici e non è automaticamente sostituito dalla pena teorica separata.
- Se il giudice baserà il diniego su periodi di custodia cautelare o su calcoli temporali, deve fornire conteggi e riferimenti precisi; deduzioni generiche sul periodo di espiazione non sono sufficienti per escludere le misure alternative.
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