Cassazione Civile, Ordinanza n. 10502/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Una società cooperativa aveva deliberato uno stato di crisi aziendale ai sensi della L. n. 142 del 2001, riducendo la retribuzione dei soci lavoratori e sospendendo la distribuzione di utili, con l’obiettivo dichiarato di salvaguardare l’occupazione. All’esito di un verbale di accertamento della Direzione provinciale del lavoro e dell’INPS, veniva contestato un debito contributivo per gli anni 2009-2011, calcolato sulla differenza tra i contributi versati in base alla retribuzione effettivamente corrisposta e quelli dovuti secondo il minimale contributivo ex art. 1 D.L. n. 338 del 1989 conv. in L. n. 389 del 1989; era inoltre contestata una somma residua per una lavoratrice per parziale omissione della denuncia delle ore lavorate. La cooperativa e il suo legale rappresentante proponevano azione di accertamento negativo; il Tribunale rigettava la domanda, mentre la Corte d’appello riteneva, per le posizioni diverse da quella della lavoratrice sopra indicata, che la contribuzione dovesse essere parametrata alle minori retribuzioni concretamente erogate, in deroga al minimale contributivo, sulla base degli artt. 4 e 6 della L. n. 142 del 2001. L’INPS ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 142 del 2001, artt. 3, 4 e 6, in relazione alla L. n. 389 del 1989, art. 1 e art. 12 preleggi, sostenendo che il rapporto contributivo è autonomo rispetto al rapporto di lavoro e che la disciplina cooperativa non deroga al minimale contributivo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’INPS, cassando la sentenza della Corte d’appello di Torino e rinviando alla medesima Corte, in diversa composizione, per nuovo esame. Ha affermato che, anche quando la cooperativa deliberi uno stato di crisi e riduca temporaneamente le retribuzioni dei soci lavoratori al di sotto dei minimi contrattuali, la base imponibile contributiva resta quella del minimale contributivo di cui all’art. 1 D.L. n. 338 del 1989 conv. in L. n. 389 del 1989, poiché la L. n. 142 del 2001 non contiene una deroga agli obblighi contributivi e il rapporto contributivo conserva autonomia rispetto al rapporto di lavoro. Il giudice del rinvio dovrà uniformarsi a tale principio e regolare anche le spese.
Norme richiamate
L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 3, comma 1
il trattamento economico del socio lavoratore dipendente da cooperativa debba essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, ne stabilisce la misura minima che non può essere inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine
fissa il trattamento economico minimo del socio lavoratore e lo ancora ai minimi della contrattazione collettiva nazionale; non disciplina la base contributiva in senso derogatorio.
L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 4, comma 1
la disciplina previdenziale di riferimento del socio di cooperativa è quella prevista per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative, nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 6
rinvia alla disciplina previdenziale propria del tipo di rapporto di lavoro, ma nei limiti della legge, senza eliminare il minimale contributivo.
L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 4, comma 3
graduale equiparazione ... della contribuzione previdenziale e assistenziale a quella dei lavoratori dipendenti da impresa
esprime un criterio direttivo di equiparazione contributiva ai lavoratori dipendenti d'impresa.
L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 6
attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare ... un piano di crisi aziendale ... e forme di apporto anche economico ... da parte dei soci lavoratori
consente riduzioni temporanee del trattamento economico in presenza di crisi, ma non contiene alcun riferimento derogatorio alla contribuzione previdenziale; non incide sul minimale contributivo.
L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 6, comma 2
Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1 nonchè all'art. 3, comma 2 bis, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla
le deroghe in peius riguardano il trattamento economico minimo, non la contribuzione previdenziale.
D.L. 22 dicembre 1989, n. 338, art. 1, comma 1 conv. in L. 7 dicembre 1989, n. 389
c.d. minimale contributivo
la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi non può essere inferiore a quella prevista da leggi, regolamenti o contratti collettivi; si applica anche alle cooperative.
art. 12 preleggi
invocato dal ricorrente nel motivo di violazione di legge; nel testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte oltre al richiamo sistematico.
D.Lgs. 6 novembre 2001, n. 423, art. 3
ha previsto l’aumento graduale dell’imponibile contributivo fino al 1° gennaio 2007, a conferma dell’avvicinamento al sistema del minimale contributivo.
Massime di principio
- Nelle società cooperative, la riduzione temporanea del trattamento economico dei soci lavoratori deliberata nell’ambito di un piano di crisi aziendale può essere legittima sul piano del rapporto di lavoro, ma non comporta automaticamente una riduzione della base imponibile previdenziale.
- La base di calcolo dei contributi previdenziali resta ancorata al minimale contributivo di cui all’art. 1 D.L. n. 338 del 1989 conv. in L. n. 389 del 1989, anche se la retribuzione effettivamente corrisposta sia inferiore ai minimi contrattuali per effetto di una delibera assembleare di crisi.
- La disciplina della L. n. 142 del 2001 consente interventi sul trattamento economico dei soci lavoratori in caso di crisi aziendale, ma non deroga, in mancanza di una previsione espressa, agli obblighi contributivi previdenziali.
- Il rapporto contributivo è autonomo rispetto al rapporto di lavoro: eventuali pattuizioni o delibere incidenti sulla retribuzione non possono comprimere la tutela previdenziale minima se non vi è una espressa previsione normativa.
- La finalità di mutualità e le peculiarità del modello cooperativo non escludono l’equiparazione della contribuzione dei soci lavoratori a quella dei lavoratori dipendenti d’impresa, secondo il criterio direttivo fissato dalla legge delega.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10440/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10471/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10474/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10476/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10484/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10485/2023 del 19/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →