Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25607/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugna l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP e confermata dal Tribunale in sede di riesame. Le censure principali sono: (1) nullità per violazione dell'art. 309, comma 5, c.p.p., per presunta mancata trasmissione di atti e mancata autonoma valutazione dei gravi indizi da parte del Tribunale del riesame; (2) violazione dell'art. 273 c.p.p. e vizio di motivazione per illogicità, contraddittorietà e travisamento della prova nella ricostruzione dei gravi indizi (in particolare contestazione della valenza probatoria dell'impronta papillare su una bottiglia rinvenuta vicino all'auto in fiamme, della deduzione che la bottiglia sia stata usata per incendiare l'auto, della valutazione del traffico telefonico e dell'uso di legami di parentela e pregresse condanne per sostenere l'aggravante mafiosa); (3) violazione degli artt. 274 e ss. c.p.p. e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e all'attualità del pericolo di reiterazione, sostenendo che il lungo tempo intercorso e la pena definitiva scontata avrebbero ridotto le esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia compiuto analitica e autonoma valutazione degli elementi indizianti, abbia correttamente considerato la presenza dell'impronta papillare sull'oggetto con odore di combustibile, i residui di sparo sui guanti, il ritrovamento dell'auto in fiamme nei pressi del delitto, e l'assenza di traffico sul cellulare nell'intervallo temporale rilevante. La Corte ha inoltre richiamato la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per i reati di omicidio aggravato, secondo cui la misura carceraria è normalmente adeguata salvo prova contraria, e ha ritenuto che le deduzioni difensive non avessero fornito elementi specifici idonei a superare tali presunzioni. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese (e alle eventuali ulteriori statuizioni processuali di rito).

Norme richiamate

  • Codice penale, artt. 110, 575, 577 n.3, 416-bis

    Articoli che descrivono i reati contestati (concorso, omicidio, aggravante di cui all'art. 577 n.3 e fattispecie di associazione di tipo mafioso). Utilizzati per qualificare il titolo cautelare e la gravità del quadro indiziario.

  • Codice di procedura penale, art. 309, comma 5

    Norma sulla trasmissione degli atti al giudice del riesame. La Corte ha ritenuto che gli atti contestati fossero effettivamente presenti nel fascicolo e che il Tribunale abbia adeguatamente risposto alla censura.

  • Codice di procedura penale, art. 273

    Regola sui "gravi indizi di colpevolezza" necessari per la misura cautelare. La Corte ha ribadito che in sede cautelare la valutazione degli indizi richiede una qualificata probabilità, non la precisione/dimensionalità probatoria richiesta per il giudizio di merito.

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Norme sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione ecc.). La Corte ha valutato che, per reati gravissimi come l'omicidio aggravato, sussiste una presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari e che il Tribunale ha adeguatamente motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Prevede la doppia presunzione in caso di reati particolarmente gravi (tra cui l'omicidio aggravato): sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura carceraria, salvo prova contraria. La Corte ha richiamato l'effetto di questa presunzione nel limitare l'onere probatorio difensivo.

  • Codice di procedura penale, art. 292, comma 2

    Disciplina l'autonoma valutazione del riesame rispetto all'ordinanza emessa inaudita altera parte. La Corte ha ricordato i limiti di sindacato sul riesame e che per i provvedimenti diversi dall'ordinanza genetica si possono contestare vizi della motivazione.

  • Codice di procedura penale, art. 192, comma 2

    Disposizione sul valore della prova indiziaria in sede di giudizio di merito (precisione e concordanza). La Corte ha evidenziato la distinzione tra standard probatorio in cautela (art. 273) e in giudizio (art. 192).

  • Codice di procedura penale, artt. 310 e 311

    Norme sul ricorso in appello e su eventuali motivi aggiunti/riqualificazioni; qui richiamate rispetto alla procedura di impugnazione e alla trasmissione del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • In sede di impugnazione di misure cautelari la Corte di legittimità non può rivalutare i fatti ma verifica la congruenza logica e giuridica della motivazione del giudice di merito; quindi molte censure che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili o infondate.
  • La presenza di tracce biologiche o papillari su oggetti strettamente collegati all'evento (es. bottiglia con odore di combustibile rinvenuta vicino a un'auto incendiata) e riscontri forensi (residui di sparo su guanti) possono costituire "gravi indizi" idonei alla custodia cautelare se valutati nel complesso probatorio.
  • L'assenza di traffico su un telefono cellulare nell'intervallo temporale rilevante può essere valorizzata come elemento indiziario se inserita in un quadro fattuale coerente (es. ricostruzione dei movimenti, riattivazione compatibile con viaggio di ritorno), pur dovendo il giudice motivare adeguatamente la rilevanza di tale circostanza.
  • Per reati particolarmente gravi (es. omicidio aggravato) opera una presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, comma 3 c.p.p.), che la difesa deve contrastare con elementi specifici e concreti per ottenere misure meno afflittive.
  • Il tempo trascorso dai fatti non è, di per sé, sufficiente a escludere le esigenze cautelari; va documentato in modo concreto come indice di «allontanamento» dal contesto criminoso o di perdita della pericolosità.
  • Le condanne pregresse, i legami familiari e le risultanze investigative su rapporti con sodalizi criminali possono essere utilizzate per valutare l'aggravante di agevolazione mafiosa e per rafforzare il quadro indiziario, purché sia fornita adeguata motivazione che colleghi tali elementi ai fatti contestati.
  • Per contrastare efficacemente una misura cautelare basata su indizi tecnici e indagini complesse, la difesa deve proporre elementi specifici e documentati che mettano in crisi la congruenza logica dell'apparato indiziario, non controdeduzioni generiche.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.