Cassazione Civile, Ordinanza n. 21731/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da un ex prestatore di lavoro nei confronti dell'amministrazione, volta a far dichiarare l'illegittimità di contratti di somministrazione a termine e di lavoro a tempo determinato utilizzati per il suo impiego presso il Ministero dell'Interno, con esclusione della conversione del rapporto e richiesta di risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo nulli i contratti e condannando il Ministero al risarcimento ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, nella misura di 12 mensilità. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di norme processuali e sostanziali e della disciplina del lavoro a termine e della somministrazione, sostenendo: 1) che i contratti erano legittimi perché consentiti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in ambito di protezione civile per fronteggiare l'emergenza immigrazione clandestina, quindi come deroghe alla disciplina ordinaria; 2) che la prevista stabilizzazione avrebbe dovuto essere considerata come elemento idoneo a escludere il danno o comunque a cancellare l'illecito; 3) che la Corte territoriale avrebbe errato nel considerare illegittimi i contratti nonostante il contesto emergenziale e le previsioni normative richiamate.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato continuità con il precedente orientamento secondo cui le ordinanze di protezione civile sono atti eccezionali che possono derogare alla legge solo in modo espresso; nel caso concreto, le ordinanze richiamate non contenevano una deroga espressa alle norme sulla somministrazione e sul contratto a termine, né bastava il mero richiamo all'urgenza o l'autorizzazione a bandi di assunzione temporanea. È stato inoltre ritenuto che la proroga dei contratti disposta dal d.l. n. 225/2010 non sanasse retroattivamente la nullità dei termini già apposti. Quanto al profilo subordinato, la Corte ha escluso che potesse parlarsi di "cancellazione dell'illecito" perché la stabilizzazione del lavoratore non era intervenuta; pertanto mancava la condizione che, secondo la giurisprudenza UE richiamata, consente di escludere il risarcimento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Ministero alle spese di legittimità. È stata esclusa anche la condanna ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per l'amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 115, comma 2, c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonomia decisoria nel testo
legge n. 225/1992, art. 5
le ordinanze di protezione civile possono derogare alla legge solo se la deroga è espressa
d.l. n. 225/2010, art. 2
la proroga espressa dei contratti a termine non sana retroattivamente la nullità di termini già apposti
d.lgs. n. 276/2003, artt. 20 e 21
la disciplina della somministrazione resta applicabile in mancanza di deroga espressa nelle ordinanze
d.lgs. n. 368/2001, artt. 1, 4 e 5
la causale e le altre condizioni del contratto a termine dovevano essere esplicitate; il mero richiamo all'urgenza non basta a derogare alla legge
d.lgs. n. 165/2001, art. 36
richiamato nel ricorso come norma del pubblico impiego contrattualizzato
direttiva 99/70/CE
evocata per il quadro di tutela contro l'abuso del lavoro a termine nel settore pubblico
art. 20 del CCNL 2002/2005 comparto Ministeri
richiamato dal ricorrente come fonte collettiva pertinente alla disciplina del rapporto
art. 32, comma 5, l. n. 183/2010
12 mensilità dell'ultima retribuzione
criterio di liquidazione del danno riconosciuto in caso di illegittimo ricorso al termine
art. 96 c.p.c.
la Corte ha escluso la condanna per responsabilità aggravata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non applicabile alle amministrazioni dello Stato per il meccanismo della prenotazione a debito
art. 77 Cost.
richiamato per distinguere gli atti governativi con forza di legge dalle ordinanze emergenziali
art. 76 Cost.
richiamato nel ragionamento sul carattere eccezionale delle deroghe emergenziali
Massime di principio
- Le ordinanze di protezione civile, pur avendo natura eccezionale e ampia autonomia nell'ambito amministrativo, non possono derogare alla legge se la deroga non è prevista in modo espresso; in caso di dubbio interpretativo deve preferirsi la lettura non derogatoria.
- Il mero richiamo, in un'ordinanza emergenziale, a esigenze di urgenza o alla possibilità di ricorrere a contratti a termine o a somministrazione non vale di per sé a escludere l'applicazione della disciplina legale che impone la specifica indicazione delle causali e degli altri presupposti del termine.
- Una successiva proroga legislativa dei contratti a termine non sana automaticamente e retroattivamente la nullità del termine apposto in precedenza, se la nullità si è già consumata sotto il vigore della disciplina applicabile.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la mancata stabilizzazione del lavoratore impedisce di ritenere "cancellato" l'illecito ai fini dell'esclusione del risarcimento del danno derivante dall'abusivo utilizzo di contratti a termine.
- Quando l'abusiva utilizzazione di contratti a termine sia accertata, il danno può essere liquidato secondo il criterio forfetario previsto dall'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, senza necessità di specifica prova del pregiudizio subito nei termini affermati dalla giurisprudenza richiamata.
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