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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6184/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lo Russo era stato condannato in appello (giudizio abbreviato riformato) per omicidio di Eugenio Santoro, tentato omicidio di Andrea Parolisi e reati connessi in materia di armi. In appello gli era stata riconosciuta l'attenuante per la collaborazione (art. 416bis.1, comma 3, c.p.) ma solo in misura parziale; le attenuanti generiche erano state escluse; era stata ritenuta non applicabile la continuazione con pregresse sentenze (istanza dichiarata intempestiva). Con ricorso per cassazione Lo Russo ha dedotto: insufficiente motivazione sulla riduzione parziale riconosciuta per la collaborazione (anche perché l'apporto sarebbe stato "di novità"); errata esclusione delle attenuanti generiche; e illegittima declaratoria di inammissibilità della richiesta di continuazione presentata con motivi aggiunti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'assise d'appello avesse adeguatamente motivato la riduzione parziale per la collaborazione richiamando la negativa personalità dell'imputato e l'incompletezza delle dichiarazioni (imprecisioni e lacune) e che le doglianze del ricorrente fossero incentrate su valutazioni di merito non sindacabili in cassazione. Ha confermato la corretta esclusione delle attenuanti generiche alla luce della gravità del fatto, della particolare intensità del dolo e della personalità dell'imputato (menzionando anche la giurisprudenza che, nei reati di criminalità organizzata, non impone automaticamente il riconoscimento congiunto delle attenuanti). Ha poi ritenuto manifestamente infondato il quarto motivo: la richiesta di continuazione proposta con motivi nuovi di appello era intempestiva perché le sentenze a cui si riferiva erano diventate irrevocabili molto prima della scadenza del termine per proporre appello. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416bis.1, comma 3, cod. pen.

    Riconosciuta l'attenuante per la collaborazione, ma applicata in misura parziale per l'incompletezza dell'apporto dichiarativo e la negativa personalità del collaboratore; la Corte ricorda che il giudice può modulare la diminuzione entro i limiti normativi e non è sempre obbligato ad applicarla nella massima estensione.

  • art. 8 D.L. n. 152 del 1991 (norma sull'associazione di tipo mafioso e attenuanti)

    Richiamata la giurisprudenza secondo cui il riconoscimento dell'attenuante prevista per collaboratori nei reati di criminalità organizzata non implica automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 27 Cost.

    Riferimento ai criteri di individualizzazione della pena: il giudice deve garantire congruità della pena ed è libero, entro ragioni motivate, di graduare la diminuzione per attenuanti.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine alla possibilità, in determinati casi, di invocare istituti (come la continuazione) nella fase di esecuzione; la Corte però ricorda che la richiesta con motivi nuovi è ammissibile solo se le condizioni per proporla si siano verificate dopo la scadenza del termine per l'appello.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non sindaca valutazioni di merito e di credibilità delle dichiarazioni del collaboratore se adeguatamente motivate dai giudici di merito: le critiche che richiedono una diversa valutazione probatoria sono generalmente inammissibili.
  • La riduzione della pena per collaborazione può essere modulata: il giudice ha discrezionalità nel riconoscere la diminuzione nella sua massima estensione o in misura inferiore, motivando in modo specifico eventuali elementi ostativi (es. incompletezza, imprecisioni, ruolo apicale, personalità negativa).
  • Il riconoscimento congiunto dell'attenuante della collaborazione e delle attenuanti generiche non è automatico, soprattutto nei reati di criminalità organizzata: gravità del fatto e personalità dell'imputato possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche anche se è stata concessa la collaborazione.
  • Le questioni relative alla continuazione devono essere eccezionalmente proposte con motivi nuovi di appello solo se le condizioni per la richiesta si sono manifestate dopo il termine per proporre appello; altrimenti l'istanza può essere dichiarata intempestiva.
  • In cassazione le doglianze generiche sulla carenza o insufficienza motivazionale sono inammissibili se non indicano specificamente quali profili essenziali siano stati omessi o contraddetti dalla motivazione di merito.

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