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Ordinanza

Ordinanza n. 2881/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601845

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizi di sospensione del giudizio e non ammissione alla classe quinta, valutazioni delle prove di recupero, PDP, trasferimento d’ufficio a un diverso indirizzo scolastico e atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Lo studente ha impugnato gli esiti degli scrutini e delle prove di recupero nelle discipline Telecomunicazioni e Sistemi e Reti, lamentando l’illegittimità della sospensione del giudizio e della successiva non ammissione alla classe quinta. Ha dedotto la violazione della normativa sui DSA e delle regole sul recupero scolastico, per mancata o tardiva predisposizione e monitoraggio del Piano Didattico Personalizzato, mancata applicazione degli strumenti compensativi e dispensativi indicati nella certificazione specialistica del 20 marzo 2026 e mancata attivazione degli interventi di recupero. Ha inoltre contestato le modalità e i criteri di valutazione delle prove, la possibile integrazione postuma della motivazione mediante relazioni dei docenti, il silenzio sull’istanza di accesso del 30 agosto 2026 e il trasferimento d’ufficio all’indirizzo di Informatica conseguente alla soppressione della classe 4^M per insufficiente numero di alunni. Il giudice non ha ancora deciso tali censure.

La decisione

Il TAR, ai fini della decisione sull’istanza cautelare, ha ritenuto necessario completare l’istruttoria. Ha ordinato allo studente di depositare entro dieci giorni la prova della data di invio alla scuola della certificazione ASP del 20 marzo 2026, gli atti impugnati con i motivi aggiunti con prova della loro ricezione e gli ulteriori documenti utili. Ha ordinato al dirigente scolastico di depositare, nello stesso termine, una relazione sui fatti e sulle contestazioni, corredata dai registri di classe, dai verbali degli scrutini e delle prove di recupero, dagli atti impugnati con prova di ricezione e da chiarimenti documentati sulla data di acquisizione della certificazione e sull’eventuale mancato uso degli strumenti compensativi durante l’anno e nelle prove. La decisione cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 novembre 2026; non vi è statuizione sui motivi di merito né sull’istanza cautelare. Il precedente decreto monocratico aveva respinto la tutela cautelare monocratica e disposto incombenti istruttori rimasti inadempiuti.

Norme richiamate

  • art. 5 l. 170/2010

    del Piano Didattico Personalizzato adottato in data 04.05.2026, nella parte in cui, per tardività genetica e mancato tempestivo monitoraggio, non ha potuto svolgere la funzione imposta dalla legge (Art. 5, legge 8 ottobre 2010, n. 170)

    La disposizione è richiamata nella domanda e nella contestazione del PDP, ma l’ordinanza non ne interpreta né applica il contenuto: la questione resta da istruire e decidere.

Come è indicizzato

MaterieScuolaIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

Testo integrale

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