Ordinanza n. 5610/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento 1. della “Tabella Mobilità Ordinaria Ruolo Ispettori Decorrenza 1° ottobre 2025”, PROT.333/ISP/II-SEZ. MOBILITA'/COLL.9018-B/2025-2 resa dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, datata 16/09/2025, pubblicata sul portale interno alla Polizia di Stato denominato “Doppiavela”, e per quanto di specifico interesse, della parte della tabella che determina la mobilità dei controinteressati -OMISSIS-; 2. del sotteso provvedimento di determinazione e redazione della tabella dei trasferimenti Tabella Mobilità Ordinaria Ruolo Ispettori Decorrenza 1° ottobre 2025, di cui si presume l'esistenza, mai notificato né comunicato; 3. per quanto di ragione della graduatoria endoprocedimentale afferente alla procedura di mobilità Ordinaria Ruolo Ispettori Decorrenza 1° ottobre 2025 prevista dalla Circolare Ministero dell'Interno - Dip. P.S. - DAGEP 333ISP Servizio Ispettori 333/ISP/II/SEZ.MOBILITA'/COLL.9018/B/2025 del 11/02/2025; graduatoria mai integralmente pubblicata e conosciuta solo per quanto attiene alla posizione del ricorrente e dei controinteressati innanzi indicati; 4. della nota prot. 35171 del 17 aprile 2025 del Servizio Centrale Operativo, contenente parere, valutazione e rimodulazione del personale interessato dai trasferimenti S.I.S.C.O. nella parte afferente alla posizione del controinteressato -OMISSIS-, conosciuta in data 31/10/2025 in esito ad accesso agli atti; 5. della nota prot. 71373 del 13 agosto 2025 del Servizio Centrale Operativo, contenente parere, valutazione e rimodulazione del personale interessato dai trasferimenti S.I.S.C.O. nella parte afferente alla posizione del controinteressato -OMISSIS-, conosciuta in data 31/10/2025 in esito ad accesso agli atti; 6. delle eventuali ulteriori valutazioni afferenti alle domande di trasferimento dei controinteressati -OMISSIS-, rese nella procedura Mobilità Ordinaria Ruolo Ispettori Decorrenza 1° ottobre 2025, di estremo ignoto, mai comunicate; 7. ove resa, della valutazione afferente alla domanda di trasferimento ed alla allegata scheda informativa del ricorrente nella procedura Mobilità Ordinaria Ruolo Ispettori Decorrenza 1° ottobre 2025; 8. ove resa, della valutazione all'esito del colloquio individuale conoscitivo sostenuto dal ricorrente con il Direttore dell'Ufficio Sezioni Investigative del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato di Venezia, di estremo ignoto mai comunicata; 9. delle valutazioni all'esito del colloquio individuale conoscitivo sostenuto dai controinteressati -OMISSIS- con il Direttore dell'Ufficio Sezioni Investigative del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato di Venezia, di estremo ignoto mai comunicate; 10. ove reso, del parere del Servizio Centrale Operativo per l'ingresso nell'Ufficio (S.I.S.C.O. Venezia) richiesto dal ricorrente e/o di qualsivoglia altro parere reso per l'ingresso nell'ufficio richiesto; 11. ove resi, dei pareri per l'ingresso nell'Ufficio richiesto (S.I.S.C.O. Venezia) dai controinteressati; 12. dei consequenziali provvedimenti attuativi dei trasferimenti dei controinteressati -OMISSIS-; 13. della Determina N.333/ISP/II/Mob./205539 del Servizio Ispettori, allegata alla nota n. N.333/ISP/II/Mob./100966 del 31/10/2025, che pure si impugna, con la quale viene ostesa, peraltro omissata, solo parte della documentazione richiesta mediante istanza di accesso agli atti del 29/09/2025 e relativo sollecito del 20/10/2025; 14. per quanto di ragione e lesivo dell'interesse del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all'accoglimento del ricorso nonché per l'accertamento ex art. 116 c.p.a. del diritto di parte ricorrente, alla ostensione integrale e non oscurata di tutti gli atti richiesti in data 29 settembre 2025, con conseguente ordine all'Amministrazione intimata di esibizione della documentazione richiesta, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Tabella di mobilità ordinaria del ruolo ispettori della Polizia di Stato con decorrenza 1° ottobre 2025, nonché gli atti presupposti e le valutazioni relative alle domande di trasferimento
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
La controversia
Il ricorrente, non avendo ottenuto il trasferimento richiesto nell'ambito della procedura di mobilità ordinaria del ruolo ispettori, ha impugnato la tabella di mobilità e gli atti presupposti, inclusi pareri, valutazioni, graduatoria e provvedimenti attuativi relativi ai controinteressati. Contestualmente ha proposto domanda incidentale di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., chiedendo l'ostensione integrale degli atti richiesti con istanza del 29 settembre 2025. L'amministrazione aveva parzialmente negato l'accesso o trasmesso documenti con omissis, richiamando l'opposizione dei controinteressati. Il ricorrente ha insistito in particolare per l'ostensione dei documenti indicati ai punti 1, 2, 4, 5 e 6 dell'istanza di accesso, sostenendo che le parti oscurate contenessero informazioni necessarie all'esercizio del diritto di difesa nel giudizio di impugnazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda incidentale di accesso. Ha ritenuto sussistente in capo al ricorrente un interesse diretto, concreto e attuale, poiché gli atti richiesti sono collegati alla sua posizione giuridica e sono già utilizzabili nel giudizio instaurato contro la procedura di mobilità. Richiamando l'accesso difensivo, il Collegio ha affermato che i limiti all'accesso non possono precludere in assoluto la tutela giurisdizionale e che l'amministrazione avrebbe dovuto indicare concretamente il pregiudizio derivante dall'ostensione agli interessi protetti. Ha quindi ordinato al Ministero di esibire la documentazione richiesta ai punti 1, 2, 4 e 5 dell'istanza del 29 settembre 2025, escludendo il punto 6 in quanto avente carattere esplorativo. Sono consentiti soltanto gli omissis relativi agli indirizzi di residenza e ai luoghi e alle date di nascita dei controinteressati. L'amministrazione deve depositare la documentazione prima della camera di consiglio fissata per il 9 giugno 2026, destinata al prosieguo e alla definizione della domanda cautelare. L'ordinanza non definisce il merito dell'impugnazione della tabella di mobilità.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
istanza di accesso incidentale nel giudizio
Consente di chiedere al giudice amministrativo, nell'ambito del giudizio pendente, l'ostensione dei documenti oggetto della richiesta di accesso.
art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
L'interesse all'accesso è riconosciuto quando la documentazione richiesta è collegata alla posizione giuridica dell'istante; nel caso concreto il collegamento deriva dall'impugnazione degli atti della procedura di mobilità.
art. 24, comma 7, l. n. 241/1990
È comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici
L'accesso difensivo prevale sulle limitazioni generali quando la conoscenza dei documenti è necessaria alla tutela giurisdizionale, fermo il potere dell'amministrazione di motivare concretamente il pregiudizio agli interessi protetti.
Cons. Stato, Ad. Pl., n. 4/2021
Il richiamo è utilizzato per affermare che i limiti all'accesso non sono assolutamente preclusivi dell'accesso difensivo e che, in presenza di atti riguardanti la posizione dell'istante e utilizzabili per la tutela giurisdizionale, occorre una valutazione concreta e non meramente astratta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce la base per l'oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, l'accesso incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a. è ammissibile quando i documenti richiesti sono direttamente collegati alla posizione giuridica fatta valere nel giudizio principale e risultano funzionali all'esercizio del diritto di difesa.
- L'accesso difensivo non può essere escluso in modo assoluto mediante il semplice richiamo all'opposizione dei controinteressati o a esigenze generiche di riservatezza; l'amministrazione deve indicare concretamente quale pregiudizio l'ostensione arrecherebbe agli interessi protetti.
- Quando gli atti richiesti riguardano espressamente la posizione dell'istante e sono potenzialmente utilizzabili per impugnare i provvedimenti amministrativi contestati, l'interesse diretto, concreto e attuale all'accesso può risultare dalla stessa pendenza del giudizio di annullamento.
- L'accesso difensivo non legittima richieste meramente esplorative e indeterminate: il giudice può escludere le richieste prive di sufficiente specificità, ordinando invece l'ostensione dei documenti puntualmente individuati.
- Nel disporre l'ostensione di atti riguardanti controinteressati, è possibile limitare gli oscuramenti ai soli dati personali non necessari alla difesa, quali indirizzi di residenza e luoghi e date di nascita, quando l'amministrazione non dimostri un concreto pregiudizio ulteriore.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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