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Sentenza

Sentenza del 11/05/2018 n. 3129 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Contratto finanziamento incrociato - Partite debito/credito - Attori sostanziali - Creditori/debitori reciproci - Presupposto compensazione - Sussiste - Esenzione imposta registro proporzionale - Sussiste - Illegittimità pretesa - Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell'imposta di registro proporzionale è stata ritenuta illegittima. È stata riconosciuta l'esenzione dall'imposta di registro proporzionale, in ragione della sussistenza del presupposto della compensazione tra le contrapposte posizioni creditorie e debitorie. Il testo non indica ulteriori dettagli sul dispositivo, come l'eventuale annullamento dell'avviso o la regolazione delle spese.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale a un contratto di finanziamento incrociato, nel quale le partite di debito e credito fanno capo ai medesimi soggetti sostanziali, che assumono reciprocamente la posizione di creditori e debitori. Secondo la decisione, tale struttura integra i presupposti della compensazione, poiché le obbligazioni reciproche possono essere considerate unitariamente sotto il profilo sostanziale.

Norme richiamate

  • Art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)

    La norma è richiamata nel contesto della valutazione unitaria degli atti e delle operazioni collegate. Nel caso descritto, la struttura sostanziale del finanziamento incrociato e la reciprocità delle posizioni creditorie e debitorie conducono a riconoscere la compensazione, escludendo la legittimità dell'imposizione proporzionale.

Massime di principio

  • Quando un contratto di finanziamento incrociato coinvolge gli stessi soggetti in posizioni reciproche di creditori e debitori, occorre verificare la sostanza economica dell'operazione, non soltanto la sua forma documentale.
  • La presenza di obbligazioni reciproche omogenee, liquide o comunque determinabili e riferibili agli stessi soggetti può integrare un presupposto di compensazione, con effetti sull'applicazione dell'imposta di registro.
  • L'imposta di registro proporzionale non dovrebbe essere applicata su una base imponibile derivante da partite che, sostanzialmente, si compensano tra loro, se l'operazione non realizza un autonomo trasferimento di ricchezza imponibile.
  • Per contestare una pretesa fiscale analoga è essenziale documentare l'identità sostanziale dei soggetti coinvolti, la reciprocità dei debiti e dei crediti, il collegamento tra i finanziamenti e l'effettiva operatività della compensazione.
  • La qualificazione fiscale dipende dalle concrete caratteristiche dell'operazione e dalla documentazione disponibile; pertanto, la generalizzazione deve essere verificata caso per caso.

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