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Sentenza

Sentenza del 11/05/2018 n. 177 - Comm. Trib. Prov. Imperia

IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - Agevolazioni fiscali - Piccola proprietà contadina.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che l'acquisto del fabbricato potesse beneficiare delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, in quanto l'immobile possedeva requisiti di ruralità ed era destinato ad attività agrituristica. La controversia riguardava, in particolare, la possibilità di considerare il fabbricato collegato all'attività agricola anche se non legato da uno specifico vincolo di pertinenza con gli altri immobili agricoli, valorizzando la normativa regionale secondo cui le strutture agrituristiche possono trovarsi anche al di fuori del fondo, purché nello stesso Comune.

La decisione

La pretesa del contribuente è stata respinta. Le agevolazioni per la piccola proprietà contadina non si applicano automaticamente ai fabbricati rurali o destinati ad agriturismo: è necessario che l'immobile sia effettivamente legato da un vincolo di pertinenza e funzionalità con gli altri beni destinati all'attività agricola. La possibilità, prevista dalla normativa regionale, di collocare l'agriturismo anche fuori dal fondo non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare il necessario nesso pertinenziale ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Norme richiamate

  • Agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina

    Le agevolazioni richiedono che l'acquisto riguardi beni effettivamente funzionali e pertinenti all'attività agricola; la sola ruralità catastale o destinazione agrituristica del fabbricato non è sufficiente.

  • Legge Regionale 37/2007, art. 5, comma 2, lett. b

    I fabbricati destinati ad agriturismo possono essere situati anche al di fuori dal fondo, purché nello stesso Comune.

    La norma regionale consente una collocazione territoriale più ampia delle strutture agrituristiche, ma tale possibilità non elimina il requisito fiscale del vincolo di pertinenza e della concreta funzionalità rispetto all'attività agricola.

Massime di principio

  • Per ottenere agevolazioni fiscali collegate alla piccola proprietà contadina non basta che l'immobile sia classificato come rurale o sia utilizzato per finalità agrituristiche: occorre dimostrare un effettivo rapporto di pertinenza e funzionalità con l'attività agricola.
  • La normativa regionale sull'ubicazione delle strutture agrituristiche può disciplinare dove esse possono essere collocate, ma non necessariamente amplia o sostituisce i requisiti richiesti dalla normativa tributaria per beneficiare delle agevolazioni.
  • Quando un fabbricato è separato dagli altri beni agricoli, il contribuente deve fornire elementi concreti che dimostrino il collegamento funzionale e pertinenziale; la mera vicinanza territoriale o la localizzazione nello stesso Comune possono non essere sufficienti.
  • In situazioni analoghe è opportuno verificare sia i requisiti soggettivi dell'acquirente sia la destinazione, la pertinenza e l'effettiva strumentalità del bene rispetto all'attività agricola, documentandoli al momento dell'acquisto.

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