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Sentenza

Sentenza del 11/05/2018 n. 565 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Reddito di impresa - principio di inerenza - art. 109 T.U.I.R. - clausola "libero e franco da debiti e liti".

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la deducibilità di euro 50.000 corrisposti dall'acquirente di un immobile commerciale all'affittuario, quale buonuscita per la liberazione anticipata dell'immobile. Secondo l'Ufficio, la clausola dell'atto di compravendita secondo cui l'immobile era ceduto "libero e franco da debiti e liti" avrebbe escluso l'obbligo dell'acquirente di sostenere tale esborso, facendo venir meno l'inerenza del costo all'attività d'impresa ai sensi dell'art. 109 T.U.I.R.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto l'inerenza e la deducibilità del costo sostenuto per la buonuscita. Ha chiarito che la clausola "libero e franco da debiti e liti" va intesa, nel corrente significato, come riferita all'assenza di servitù, oneri o diritti reali gravanti sull'immobile, e non come esclusione di ogni successivo pagamento all'affittuario per ottenere la liberazione anticipata del bene. È rimasto fermo il giudicato sulla mancata presentazione della dichiarazione IRAP 2009. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 109 del T.U.I.R.

    Il costo è inerente e deducibile quando presenta un collegamento funzionale con l'attività d'impresa. Nel caso concreto, il pagamento all'affittuario per ottenere la disponibilità anticipata dell'immobile commerciale è stato ritenuto collegato all'acquisizione e all'utilizzo del bene, nonostante la presenza della clausola "libero e franco da debiti e liti".

Massime di principio

  • La clausola "libero e franco da debiti e liti" in un atto immobiliare, salvo un diverso e chiaro significato contrattuale, riguarda principalmente l'assenza di servitù, oneri e diritti reali sul bene e non esclude automaticamente obblighi economici derivanti da rapporti locatizi o dalla necessità di ottenere la liberazione anticipata dell'immobile.
  • Un pagamento effettuato dall'impresa per liberare anticipatamente un immobile destinato all'attività può essere deducibile se è documentato e dimostra un concreto collegamento funzionale con l'acquisizione, la disponibilità o l'utilizzo produttivo del bene.
  • L'Amministrazione finanziaria non può negare l'inerenza del costo basandosi esclusivamente sul dato letterale della clausola contrattuale: deve considerare il significato complessivo dell'accordo e la funzione economica effettiva del pagamento.
  • Per sostenere la deducibilità è opportuno conservare il contratto di compravendita, l'accordo con l'affittuario, la prova del pagamento e gli elementi che dimostrino la necessità o utilità dell'anticipata disponibilità dell'immobile per l'attività d'impresa.
  • La decisione riguarda l'inerenza del costo e non comporta automaticamente il riconoscimento di ogni altra voce tributaria contestata: nel caso concreto, la questione relativa alla mancata dichiarazione IRAP era già coperta da giudicato.

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