Cassazione Penale, Sentenza n. 5816/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 16/10/2024 che, pur ritenendo sussistenti i presupposti per la riduzione di un sesto prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., ha applicato tale riduzione ad una pena "astratta" (quella che sarebbe stata inflitta senza il riconoscimento della continuazione) e non alla pena concretamente irrogata ed aumentata per continuazione (un anno di reclusione ed euro 5.000 di multa). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la riduzione deve colpire la pena concreta da eseguire e che la decisione del GIP era contraria al principio del favor rei.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il ricorrente, con memoria depositata il 05/12/2024, ha comunicato di aver ottenuto successivamente la rideterminazione della pena nei termini richiesti, che ha soddisfatto le sue eccezioni e ha reso priva di interesse la controversia. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e ha escluso la condanna alle spese processuali e alla sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., atteso che la sopravvenuta carenza di interesse non è imputabile al ricorrente (con richiamo alla giurisprudenza consolidata).
Norme richiamate
art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La norma prevede una riduzione (un sesto) collegata alla particolare forma di giudizio; nel caso di specie il GIP ha ritenuto sussistere i presupposti per la riduzione, ma ha operato il calcolo sulla pena astratta, non su quella concretamente irrogata per continuazione. Dalla lettura del provvedimento emerge la questione pratica sull'applicazione della riduzione alla pena effettivamente da eseguire.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di irrogare una somma a favore della cassa per le ammende nel caso di impugnazioni infondate; la Corte ha ritenuto tale sanzione non applicabile quando l'inammissibilità è dovuta a sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021 (Rv. 282549)
Principio richiamato secondo cui l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, derivante da causa non imputabile al ricorrente, esclude la condanna alle spese processuali e alla sanzione ex art. 616.
Massime di principio
- Se dopo il deposito del ricorso sopravviene un provvedimento favorevole che soddisfa le ragioni del ricorrente, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese processuali e l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.
- In procedimento esecutivo, quando si chiede l'applicazione di una riduzione (es. art. 442, comma 2-bis), è preferibile ottenere una pronuncia esplicita del giudice dell'esecuzione che indichi l'incidenza della riduzione sulla pena concreta da eseguire, per evitare calcoli "astratti" che non producono beneficio.
- Se il giudice dell'esecuzione riconosce i presupposti per un beneficio ma il provvedimento non lo traduce in vantaggio concreto, il difensore dovrebbe sollecitare immediatamente la rideterminazione della pena e documentarne l'ottenimento, eventualmente depositando memoria per comunicare la sopravvenuta carenza di interesse.
- La rinuncia all'impugnazione è opzione percorribile quando il ricorrente ottiene, fuori dal processo di impugnazione, il risultato sostanziale richiesto; in tal caso è opportuno dichiarare formalmente la sopravvenuta mancanza di interesse per evitare esborsi e sanzioni.
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