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Sentenza

Sentenza n. 15463/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202600483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, n. 2742/2021, che aveva riconosciuto il computo dell’anzianità maturata nei servizi non di ruolo e condannato l’Amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive, oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha agito per ottenere l’ottemperanza della sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 2 luglio 2021 e passata in giudicato. Il titolo riconosceva il diritto al computo, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità maturata nei servizi non di ruolo e condannava il Ministero al pagamento delle conseguenti differenze retributive secondo il CCNL del comparto Scuola, oltre accessori; aveva inoltre dichiarato non dovuti gli scatti biennali previsti dall’art. 53 della legge n. 312/1980. Il ricorrente aveva notificato il titolo esecutivo il 3 settembre 2024, ma l’Amministrazione non aveva pagato, nonostante il decorso del termine previsto. Ha chiesto l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero ha riferito di avere contattato nel gennaio e nell’aprile 2026 l’Ambito Territoriale di Napoli e l’istituto scolastico presso cui il docente presta servizio, senza ricevere riscontro, e ha chiesto un rinvio; dopo il rinvio disposto con ordinanza n. 7428 del 24 aprile 2026, non è stata fornita prova dell’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, mentre dagli atti risultava che il Ministero non aveva pagato le somme dovute. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale del Ministero competente per materia, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, determinando l’importo residuo e adottando gli atti necessari al pagamento. Il ritardo già maturato giustifica l’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., decorrente solo dall’eventuale inosservanza del termine fissato e commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Con riferimento alla richiesta di fissazione di astreintes, ritiene il Collegio che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna dell’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.

    Il ritardo dell’Amministrazione nell’eseguire il giudicato giustifica la condanna al pagamento di una penalità di mora; nel caso concreto essa decorre soltanto dall’eventuale inosservanza del termine fissato dal TAR ed è commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il titolo esecutivo risulta essere stato ritualmente azionato e notificato all’Amministrazione intimata. È, altresì, decorso, dalla notifica del titolo esecutivo, il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

    L’azione di ottemperanza è procedibile, una volta notificato il titolo esecutivo all’Amministrazione, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza, la persistente mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, dopo la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, comporta l’obbligo dell’Amministrazione di adempiere alle statuizioni del giudice.
  • Quando l’Amministrazione non esegue il giudicato entro il termine fissato dal giudice dell’ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine, per determinare quanto ancora dovuto e adottare gli atti necessari all’esecuzione.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta in ragione del ritardo già maturato nell’esecuzione, ma, se così stabilito dal giudice, decorre dall’eventuale inosservanza del termine assegnato per adempiere ed è commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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