Cassazione Penale, Sentenza n. 28308/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Catania che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per reati connessi al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/90 e art. 73 d.P.R. 309/90). Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta utilizzabilità illegittima di intercettazioni tramite captatore informatico (trojan), con omissione della motivazione rafforzata e mancanza di indicazione del nome del captatore e del server; 2) carenza dei gravi indizi per l'associazione ex art. 74, sostenendo che i fatti descritti dimostrerebbero al più un'attività di singolo trafficante o concorrenti e non un vincolo associativo; 3) assenza delle esigenze cautelari essendo i fatti risalenti al 2018-2019 e quindi non attuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure erano generiche e aspecifiche, non indicavano gli atti viziati nel fascicolo e non si confrontavano con il percorso motivazionale del Tribunale. In particolare: la doglianza sulle intercettazioni tramite captatore informatico è stata ritenuta infondata e autosufficiente solo se il ricorrente indica l'atto specifico e lo inserisce nel fascicolo; inoltre il procedimento è anteriore alle modifiche normative del 2017/2020 che impongono motivazione rafforzata, per cui la disciplina previgente si applica (principio tempus regit actum). La Corte ha altresì ritenuto inammissibile la richiesta di riesame del compendio indiziario poiché la Cassazione non svolge funzione di terzo giudice di merito; l'ordinanza impugnata aveva adeguatamente motivato la gravità indiziaria sulla base di intercettazioni, videosorveglianza, tracciamenti e altri elementi, e il Tribunale aveva correttamente ritenuto sussistenti le esigenze cautelari (anche alla luce della presunzione di necessità e adeguatezza prevista dall'art. 275, comma 3). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti) - art. 74
Norma che incrimina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; il tribunale ha ritenuto sussistenti indizi di esistenza di un'organizzazione stabile, verticistica e coordinata riconducibile al ricorrente
d.P.R. 309/1990 - art. 73
Prevede i reati di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; le condotte contestate sono state valutate come parte del complessivo quadro indiziario
Disp. att. cod. proc. pen. - art. 173, comma 1
Richiamato come riferimento procedurale per l'indicazione dei motivi di ricorso in cassazione
codice di procedura penale - art. 267, comma 1
Norma modificata dal d.lgs. 216/2017 che richiede l'indicazione delle ragioni per l'uso del captatore informatico; la Corte ha precisato che tale onere si applica solo ai procedimenti iscritti dal 1° settembre 2020 e quindi non al caso di specie, per effetto del principio tempus regit actum
d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216
Ha introdotto specifiche regole sulle intercettazioni con captatore informatico; la Corte ha rilevato la non applicabilità al procedimento del 2018
d.l. 30 aprile 2020, n. 28 convertito in legge 25 giugno 2020, n. 70
Richiamato nella disamina dell'ambito di applicazione temporale delle modifiche normative sulle intercettazioni
disp. att. cod. proc. pen. - art. 89
Riferita alla indicazione dei luoghi e altre formalità; la Corte ha ritenuto che l'eventuale inosservanza non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni, salvo i casi tassativi di cui all'art. 271 cod. proc. pen.
codice di procedura penale - art. 271
Sanzioni per specifiche violazioni procedurali che possono portare all'inutilizzabilità delle prove; la Corte ha riaffermato che solo le ipotesi tassativamente indicate comportano tale sanzione
Convenzione europea dei diritti dell'uomo - art. 8
Richiamata in relazione al bilanciamento della privacy nelle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che l'indicazione del destinatario possa essere alternativa all'indicazione del luogo, specie per captazioni 'itineranti'
codice di procedura penale - art. 275, comma 3
Disposizione che, nei casi rilevanti, implica una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e una presunzione relativa di adeguatezza della misura carceraria; la Corte ha ritenuto applicabile tale presunzione nel caso in esame
codice di procedura penale - art. 606
Delimita il ruolo della Corte di Cassazione: verifica di legittimità e motivazione, non revisione del merito; ciò è stato usato per escludere che la Cassazione riesamini il compendio indiziario
disp. att. cod. proc. pen. - art. 94, comma 1-ter
Previsione procedurale a carico del direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti relativi alla comunicazione del provvedimento; la Corte ha ordinato l'invio di copia al direttore per l'esecuzione
Massime di principio
- Le doglianze sulle intercettazioni tramite captatore informatico devono essere specifiche: il ricorrente deve indicare l'atto ritenuto viziato e farlo parte del fascicolo perché la Cassazione possa esaminarlo
- Per procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore delle modifiche normative sulle intercettazioni (regole introdotte dal 2017 e applicazione dal 1° settembre 2020), non opera l'onere rafforzato di motivazione previsto dalla successiva disciplina; vale il principio tempus regit actum
- La mancata indicazione di luoghi o di altri dettagli tecnici nelle intercettazioni non determina automaticamente inutilizzabilità delle captazioni salvo che non ricorrano le ipotesi tassative di nullità o inutilizzabilità previste dalla legge (art. 271 c.p.p.)
- La Corte di Cassazione ha funzione di giudice di legittimità: non rivede il merito o riassegna diversa valutazione degli indizi, ma verifica la correttezza giuridica e la congruenza della motivazione del giudice di merito
- In ipotesi di reati connessi alla criminalità organizzata si applicano presunzioni (ex art. 275, comma 3) che rendono più difficoltoso disconoscere la sussistenza delle esigenze cautelari; l'attore deve fornire elementi concreti per dimostrare il venir meno di tali esigenze
- Le critiche generiche e non documentate nel fascicolo sono destinate all'inammissibilità: è necessario presentare argomentazioni circostanziate e riferimenti processuali precisi
- Per contestare la legittimità di intercettazioni tecnologiche è utile anche evidenziare eventuali profili di incompatibilità con la CEDU, ma occorre dimostrare concretamente come le omissioni abbiano inciso sull'effettiva garanzia difensiva
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27962/2022 del 19/07/2022
- Sentenza penale · 19 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27963/2022 del 19/07/2022
- Sentenza penale · 19 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27964/2022 del 19/07/2022
- Sentenza penale · 19 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27966/2022 del 19/07/2022
- Sentenza penale · 19 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27967/2022 del 19/07/2022
- Sentenza penale · 19 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27968/2022 del 19/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →