Cassazione Penale, Sentenza n. 8576/2022 del 14/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. per aver acquistato un'autovettura pagando con un assegno privo di copertura. Il difensore ha impugnato sostenendo che la parte offesa era a conoscenza dell'insufficiente copertura dell'assegno e che, al più, si sarebbe potuto configurare il diverso reato richiamato dall'art. 641 cod. pen.; pertanto mancavano gli artifici e i raggiri necessari per la truffa. Il ricorso in Cassazione riproponeva in sostanza una rivalutazione dei fatti già esaminati in merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la Corte di appello aveva fornito adeguata motivazione e riscontri fattuali (in particolare: la ricorrente aveva mostrato alla parte offesa quasi tutta la capienza del conto e poi aveva effettuato prelievi prima dell'incasso dell'assegno), configurando il 'quid pluris' necessario per la truffa. Per l'inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la motivazione è stata resa in forma semplificata.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
La Corte ha ritenuto integrato il reato di truffa, poiché la condotta della ricorrente comprendeva artifici e raggiri (esibizione apparente della capienza del conto e successivi prelievi prima dell'incasso), idonei a ingannare la vittima e a procurare un profitto ingiusto.
art. 641 cod. pen.
La difesa ha evocato questa fattispecie come alternativa, sostenendo l'assenza di artifici; la Corte però ha escluso che la fattispecie richiamata fosse più adeguata, ritenendo invece provati gli elementi tipici della truffa ex art. 640.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna della parte privata alle spese processuali e alla somma a titolo di ammenda, in considerazione della responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso; la Corte ha valutato la presenza di profili di colpa nella proposta del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito: censure che si limitano a rimettere in discussione la valutazione dei fatti già compiuta dalla Corte territoriale sono inammissibili.
- Per configurare la truffa (art. 640) è necessario il concorso di artifici e raggiri volti a indurre in errore la vittima e a conseguire un profitto ingiusto; il semplice mancato pagamento può restare materia di tutela civilistica se manca l'elemento dell'inganno.
- Comportamenti come l'esibizione di una apparente capienza del conto seguita da prelievi prima dell'incasso dell'assegno possono costituire il 'quid pluris' che distingue la semplice insolvenza dalla truffa.
- Se un ricorso in Cassazione è manifestamente finalizzato a rivedere fatti e valutazioni probatorie e risulta privo di concrete prospettazioni di diritto, può essere dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere sanzionato con il pagamento di spese e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Nelle controversie relative a pagamenti insoluti occorre valutare con cura l'esistenza dell'intento fraudolento e degli artifici, poiché la qualificazione del fatto come reato penale piuttosto che materia civilistica dipende dalla presenza di tali elementi.
Testo integrale
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