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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41796/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma, in sede di appello, della condanna per bancarotta fraudolenta documentale (omessa tenuta della contabilità) in relazione al fallimento della "Costruzioni edili San Marco s.r.l.". Il ricorrente censura la motivazione della Corte territoriale per violazione di legge, manifesta illogicità e contraddittorietà in ordine al "coefficiente soggettivo" del reato: l'appellante rileva che l'assoluzione dalle ipotesi di bancarotta distrattiva e per operazioni dolose (perché le operazioni sarebbero state svolte per evitare azioni legali e non per distrarre beni) è inconciliabile con la conclusione che l'omissione delle scritture fosse animata dallo scopo di procurare un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori. Denuncia inoltre che la Corte di appello ha riprodotto senza approfondimento la motivazione del giudice di primo grado, rendendo la decisione tautologica e priva di adeguata analisi probatoria; in subordine chiede il riconoscimento della fattispecie di bancarotta documentale semplice.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno ritenuto sussistente una carenza argomentativa sul profilo del dolo specifico (finalità pregiudizievole verso i creditori) relativa all'omessa tenuta delle scritture contabili: la Corte territoriale non ha spiegato come conciliasse la precedente assoluzione per bancarotta distrattiva con la ricostruzione di una finalità dolosa nell'omissione contabile. La cassazione ha disposto che la Corte di rinvio colmi tale lacuna e, in caso di conferma della condanna, rimoduli le pene accessorie ex art.216, ultimo comma, legge fall., secondo il principio stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n.222/2018 (la durata non è più automaticamente fissa a dieci anni ma va modulata fino a dieci anni).

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    L'omissione della tenuta delle scritture contabili può integrare la bancarotta fraudolenta documentale (ex art.216 l.f.) quando l'omissione sia finalizzata a recare pregiudizio ai creditori o a procurare un ingiusto profitto; in assenza di tale fine rileva eventualmente la bancarotta documentale semplice.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 222 del 05/12/2018

    sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale della parte dell'art.216, ultimo comma, che imponeva l'applicazione automatica delle pene accessorie per la durata fissa di dieci anni; le pene accessorie devono essere rimodulate dal giudice entro il limite massimo di dieci anni.

  • Sez. U., n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)

    Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019

    Principi sui poteri del giudice di merito in ordine alla rimodulazione delle pene accessorie dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale: il giudice deve adeguare la durata delle pene accessorie al caso concreto nel limite stabilito dalla Corte costituzionale.

Massime di principio

  • Per configurare la bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità (ex art.216 l.f.) è necessario provare non solo l'omissione, ma anche il fine specifico di arrecare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto; se tale fine non è adeguatamente motivato il fatto può essere ricondotto a bancarotta documentale semplice.
  • La Corte d'appello non può limitarsi a riprodurre testualmente la motivazione del giudice di primo grado: deve rispondere puntualmente ai motivi di impugnazione, in particolare quando sono sollevate apparenti contraddizioni tra l'accertamento della natura delle operazioni e l'attribuzione di un dolo specifico.
  • La carenza di motivazione sul coefficiente soggettivo costituisce vizio che legittima l'annullamento con rinvio per un nuovo esame collegiale degli elementi di prova e della finalità dell'omissione contabile.
  • In caso di conferma della condanna per bancarotta fraudolenta il giudice di merito dovrà rimodulare le pene accessorie ex art.216 alla luce della pronuncia costituzionale n.222/2018, applicando una durata fino a dieci anni e non più una durata fissa di dieci anni.
  • In situazioni analoghe è fondamentale documentare e spiegare il nesso tra la condotta omissiva e la finalità pregiudizievole: l'onere motivazionale grava sul giudice che intende qualificare la condotta come bancarotta fraudolenta e non come bancarotta semplice.

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