Cassazione Penale, Ordinanza n. 16043/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, aveva assolto l'imputato da uno dei capi di imputazione e aveva riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. con prevalenza sulla contestata aggravante, confermando però la responsabilità per il reato di fuga o omissione di soccorso in caso di sinistro stradale. Con il ricorso per cassazione l'imputato deduceva, con il primo motivo, violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di appello; con il secondo motivo, violazione di legge per il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambe le censure riproponessero questioni già adeguatamente esaminate e disattese in appello, senza offrire una specifica critica alle argomentazioni del giudice di merito.
Norme richiamate
art. 189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice confermata in sentenza come base della responsabilità penale per la condotta di fuga o omissione di soccorso in caso di sinistro stradale
art. 62 n. 4 cod. pen.
attenuante riconosciuta in appello con prevalenza sulla contestata aggravante
art. 131-bis cod. pen.
invocato dal ricorrente per ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma il diniego è stato confermato
art. 62 cod. pen.
richiamato solo quanto alla specifica attenuante di cui al n. 4
art. 30 aprile 1992, n. 285
codice della strada, richiamato per la fattispecie incriminatrice contestata
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è sufficiente riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito: il ricorrente deve formulare una critica specifica e puntuale alle ragioni della decisione impugnata.
- La deduzione di violazione di legge o di illogicità della motivazione è inammissibile quando non confronta in modo diretto e argomentato la motivazione della sentenza impugnata.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere censurata in cassazione solo mediante rilievi specifici contro la motivazione che l'ha negata; la mera riproposizione della questione non è sufficiente.
- In presenza di ricorso inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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