Cassazione Penale, Sentenza n. 24750/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno segnalato e chiesto la correzione di un errore di fatto nella sentenza della Corte di cassazione: non erano stati valutati i "motivi aggiunti" telematici contenenti la remissione di querela e la relativa accettazione (a seguito della modifica normativa operata dal d.lgs. n.150/2022 che ha reso il delitto di furto procedibile a querela), con la conseguenza che il furto contestato al capo 8) doveva essere dichiarato estinto.
La decisione
La Corte ha accolto la correzione per errore di fatto: ha ritenuto che i motivi aggiunti relativi alla remissione di querela non fossero valutati e che la modifica normativa rendeva il furto procedibile a querela. Ha accertato l'estinzione del reato per remissione di querela (accettata esplicitamente per Salmeri e ritenuta implicitamente accettata per Scuderi in base alla condotta del difensore con procura speciale). Di conseguenza ha revocato la parte della sentenza della Corte di cassazione relativa al capo 8), ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Messina del 01/03/2022 nei confronti dei due imputati per il delitto al capo 8) e ha eliminato la pena di anni tre di reclusione e euro 300 di multa irrogata per quel capo.
Norme richiamate
art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.
il rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. per la correzione dell'errore di fatto nel giudizio di legittimità
Va usato per correggere errori materiali o di fatto (svista o equivoco nella lettura degli atti) che hanno influenzato la decisione; non è applicabile per errori di giudizio o di diritto
art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n.150 del 2022
a seguito del d.lgs. n.150 del 2022 il delitto di furto è punibile a querela della persona offesa
La modifica ha reso il furto procedibile a querela salvo le eccezioni esplicitate, perciò la remissione di querela può estinguere il reato ove non ricorrano le condizioni di procedibilità d'ufficio
art. 155, comma 1, cod. pen.
la remissione di querela accettata determina l'estinzione del reato
L'accettazione della remissione da parte della persona offesa estingue il reato procedibile a querela
riferimento a circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7 e 7-bis (menzionate nella sentenza)
salvo che la persona offesa sia incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, ... e 7-bis
La Corte ha richiamato le eccezioni che impediscono la procedibilità a querela: se tali circostanze sussistono il reato resta perseguibile d'ufficio; in loro assenza la remissione estingue il reato
Massime di principio
- La procedura ex art. 625-bis c.p.p. è idonea a correggere omissioni oggettive o svisti nella lettura degli atti (es. motivi aggiunti depositati telematicamente non considerati), ma non può essere usata per rivedere valutazioni di merito o questioni di diritto.
- Se una norma rende un reato procedibile a querela (es. d.lgs. n.150/2022 per il furto), la remissione di querela accettata dalla persona offesa estingue il reato ai sensi dell'art. 155 c.p.; occorre però verificare che non sussistano le eccezioni che consentono la procedibilità d'ufficio.
- L'accettazione della remissione può essere provata anche implicitamente: l'assenza di rifiuto espresso e atti che manifestano la volontà di accettare (es. ricorso straordinario proposto dal difensore con procura speciale) possono essere interpretati come accettazione quando non vi sia contraddittorio.
- In sede di legittimità, il giudice deve verificare l'effettiva tempestività e la presenza nei fascicoli dei documenti telematici depositati; la loro omissione nella decisione può giustificare la correzione per errore di fatto.
- Quando l'estinzione riguarda solo un capo, la revoca o annullamento si estende limitatamente a quel capo e alle pene ad esso relative, mantenendo in vita le altre statuizioni non affette dall'errore.
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