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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1994

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1994 della Commissione del 4 dicembre 2020 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156 che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati acciai anticorrosione leggermente modificati

Normativa europea32020R1994

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rettifica il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156, che aveva esteso misure antidumping a prodotti di acciaio anticorrosione leggermente modificati provenienti dalla Cina. La Commissione chiarisce che il dazio esteso è quello applicabile a "tutte le altre società", pari al 27,9 %, e corregge errori redazionali nella descrizione del prodotto e dei codici NC/TARIC interessati. La rettifica produce effetti retroattivi dal 6 agosto 2020 e si applica anche alle importazioni registrate nell’ambito dell’inchiesta antielusione.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156, per precisare il livello del dazio antidumping esteso e correggere la descrizione dei prodotti soggetti a misura.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati prodotti laminati piatti di ferro o acciai legati o non legati, placcati o rivestiti mediante galvanizzazione a caldo di zinco e/o alluminio e/o magnesio, anche con silicio, originari della Repubblica popolare cinese, nonché alle importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1948. Restano esclusi specificamente l’acciaio inossidabile, gli acciai al silicio cosiddetti "magnetici", gli acciai rapidi, i prodotti solo laminati a caldo o a freddo e i prodotti già definiti all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/186.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156

Il regolamento interviene su una precedente misura antidumping adottata per contrastare l’elusione dei dazi sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione chiarisce il livello del dazio esteso, corregge la formulazione della descrizione merceologica e conferma l’applicazione retroattiva della rettifica dal 6 agosto 2020.

Contesto e finalità

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156 aveva esteso le misure antidumping a determinati acciai anticorrosione leggermente modificati, rilevando una modifica della configurazione degli scambi priva di sufficiente giustificazione economica e idonea a indebolire gli effetti riparatori dei dazi. Aveva inoltre riscontrato pratiche di dumping per il prodotto leggermente modificato rispetto ai valori normali già stabiliti.

La presente rettifica nasce dalla necessità di precisare che il dazio antidumping esteso corrisponde a quello applicabile a "tutte le altre società" ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/186, pari al 27,9 %, e di correggere alcuni errori tipografici che rendevano poco chiara la descrizione del prodotto e dei codici doganali interessati.

Base giuridica

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da paesi non membri dell’Unione europea, in particolare:

  • articolo 13, paragrafo 3;
  • articolo 14, paragrafi 1 e 5.

La misura è adottata anche in conformità al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Rettifica del livello del dazio antidumping

La modifica più rilevante riguarda il chiarimento del dazio da applicare alle importazioni soggette a estensione. Il considerando 64 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156 viene sostituito per precisare che la misura estesa è quella prevista dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 per "tutte le altre società".

In concreto, il dazio antidumping definitivo è pari al 27,9 % ed è applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione.

Definizione del prodotto interessato

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156 viene sostituito con una formulazione più precisa del prodotto oggetto di estensione. La misura riguarda prodotti laminati piatti di ferro o acciai legati o non legati, placcati o rivestiti mediante galvanizzazione per immersione a caldo di zinco e/o alluminio e/o magnesio, anche con lega di silicio, passivati chimicamente, con o senza ulteriori trattamenti superficiali come oliatura o sigillatura.

Sono indicati anche limiti compositivi specifici, tra cui:

  • non più di 0,5 % di carbonio;
  • non più di 1,1 % di alluminio;
  • non più di 0,12 % di niobio;
  • non più di 0,17 % di titanio;
  • non più di 0,15 % di vanadio.

I prodotti sono presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti e risultano classificabili nei codici NC e TARIC elencati nel testo del regolamento.

Esclusioni

La misura non si applica a:

  • acciaio inossidabile;
  • acciai al silicio detti "magnetici";
  • acciai rapidi;
  • prodotti solo laminati a caldo o a freddo;
  • prodotti già definiti all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/186.

Effetti temporali e riscossione sui prodotti registrati

Il regolamento dispone che la rettifica entri in vigore con effetto retroattivo dal 6 agosto 2020. La Commissione afferma espressamente che il livello corretto del dazio deve essere riscosso anche sulle importazioni nell’Unione del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese che siano state sottoposte a registrazione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1948.

Conseguenze operative

Per gli operatori importatori e per i professionisti che assistono in dogana e in materia tributaria, il punto centrale è che la rettifica non introduce una nuova misura, ma chiarisce il contenuto della misura già estesa dal regolamento (UE) 2020/1156. Ne deriva che, per il periodo interessato, il dazio da applicare è il 27,9 % per le categorie di prodotto ricadenti nella definizione rettificata, con rilevanza anche per le importazioni registrate.

Disposizioni principali

Rettifica del livello del dazio antidumping esteso

Il considerando 64 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156 è sostituito per precisare che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/1036, la misura da estendere è quella prevista all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 per "tutte le altre società", ossia un dazio antidumping definitivo del 27,9 % applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione.

Correzione della definizione del prodotto soggetto a estensione

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156 è sostituito per descrivere in modo completo i prodotti laminati piatti di ferro o acciai legati o non legati, placcati o rivestiti mediante galvanizzazione a caldo di zinco e/o alluminio e/o magnesio, anche con lega di silicio, passivati chimicamente, con o senza ulteriore trattamento superficiale, con specifici limiti di composizione e classificazione doganale nei codici NC indicati e nei corrispondenti codici TARIC.

Esclusioni dal campo di applicazione

Sono esclusi i prodotti di acciaio inossidabile, gli acciai al silicio detti "magnetici", gli acciai rapidi, i prodotti solo laminati a caldo o a freddo e i prodotti già definiti all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/186.

Effetti retroattivi e importazioni registrate

La rettifica si applica con effetto retroattivo dal 6 agosto 2020, data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156. La Commissione precisa che il livello corretto del dazio va riscosso anche sulle importazioni nell’Unione del prodotto in esame originario della RPC sottoposte a registrazione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1948.

Base giuridica e adozione

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/1036, in particolare dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafi 1 e 5, ed è conforme al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

Come è indicizzato

Materiedazio antidumpingdifesa commercialecommercio internazionaleelusione delle misure antidumping

Testo integrale

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