Regolamento (UE) 2020/1819
Regolamento (UE) 2020/1819 della Commissione del 2 dicembre 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso dei coloranti nei succedanei del salmone (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco UE degli additivi alimentari consentendo l’uso dei coloranti E 110 ed E 124 anche nei succedanei del salmone a base di Clupea harengus, mantenendo il limite massimo di 200 mg/kg. Inoltre chiarisce che, per i coloranti del gruppo II e III e per il licopene (E 160d), l’uso è riferito ai succedanei del salmone prodotti da Theragra chalcogramma, Pollachius virens e Clupea harengus. La Commissione motiva l’intervento con i pareri EFSA e con l’assenza di un impatto significativo sull’esposizione complessiva dei consumatori.
Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 per autorizzare l’uso di specifici coloranti nei succedanei del salmone a base di Clupea harengus e per chiarire le specie ammesse nella categoria 09.2.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che producono o commercializzano additivi alimentari e alimenti rientranti nella categoria 09.2 "Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei". In particolare riguarda i "surimi e prodotti analoghi" e i "succedanei del salmone" a base di Theragra chalcogramma, Pollachius virens e Clupea harengus. Il regolamento opera nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non introduce esclusioni espresse, ma limita puntualmente gli impieghi autorizzati alle sole categorie e specie indicate nell’allegato.
Modifica dell’uso dei coloranti nei succedanei del salmone
Il regolamento interviene sull’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, che contiene l’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati e le rispettive condizioni d’uso. La Commissione adotta la modifica sulla base della procedura uniforme del regolamento (CE) n. 1331/2008 e dei pareri scientifici EFSA, ritenendo che l’estensione dell’autorizzazione ai succedanei del salmone a base di Clupea harengus non comporti rischi significativi per la salute umana.
Contesto scientifico e motivazione della modifica
I considerando richiamano che E 110 e E 124 sono già autorizzati nella categoria 09.2 per i succedanei del salmone a base di Theragra chalcogramma e Pollachius virens, con limite di 200 mg/kg. L’EFSA ha fissato per E 110 una dose giornaliera ammissibile di 4 mg/kg di peso corporeo/giorno e per E 124 una DGA di 0,7 mg/kg di peso corporeo/giorno; nelle valutazioni richiamate la stima dell’esposizione non superava tali valori per alcun gruppo di popolazione. La domanda del 4 febbraio 2019 ha chiesto di estendere l’uso a Clupea harengus, specie per la quale i livelli effettivi di impiego risultano, secondo il testo, molto inferiori al massimo autorizzato.
Ambito di applicazione e categorie interessate
La modifica riguarda la categoria alimentare 09.2 "Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei". L’uso autorizzato è circoscritto a:
- surimi e prodotti analoghi;
- succedanei del salmone a base di Theragra chalcogramma, Pollachius virens e Clupea harengus. Il regolamento non amplia in modo generalizzato l’impiego dei coloranti, ma li limita a specifici prodotti e a specifiche specie ittiche.
Modifiche alle voci dell’allegato II
Per i coloranti del gruppo II e del gruppo III, la formulazione viene sostituita per chiarire che l’autorizzazione si riferisce ai prodotti sopra indicati e alle tre specie ittiche menzionate. Per il gruppo II è mantenuto il regime di "quantum satis"; per il gruppo III è previsto un limite massimo combinato di 500 mg/kg.
La voce di E 110 è sostituita con un’autorizzazione a 200 mg/kg, limitata ai succedanei del salmone a base delle tre specie indicate. Anche la voce di E 124 viene modificata nello stesso modo, con identico limite massimo di 200 mg/kg.
Infine, la prima voce del licopene (E 160d) è riscritta per riferirsi anch’essa ai soli succedanei del salmone a base di Theragra chalcogramma, Pollachius virens e Clupea harengus, con limite massimo di 10 mg/kg.
Effetti pratici per gli operatori
Dal punto di vista operativo, il regolamento consente di utilizzare E 110 ed E 124 anche nei succedanei del salmone a base di Clupea harengus, alle condizioni quantitative già previste. Viene inoltre eliminata un’ambiguità interpretativa sull’espressione "succedanei del salmone", precisando le specie ittiche rilevanti ai fini dell’autorizzazione. Il testo è direttamente applicabile e non richiede recepimento nazionale, ma impone agli operatori di conformare formule, specifiche di prodotto e controlli di composizione ai nuovi limiti e alle nuove delimitazioni oggettive.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 conformemente all’allegato del regolamento, aggiornando l’elenco degli additivi autorizzati e le relative condizioni d’uso nella categoria alimentare 09.2.
Autorizzazione di E 110 ed E 124 nei succedanei del salmone a base di Clupea harengus
Nella categoria 09.2, il giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E 110) e il ponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124) sono autorizzati con limite massimo di 200 mg/kg, esclusivamente nei succedanei del salmone a base di Theragra chalcogramma, Pollachius virens e Clupea harengus.
Chiarimento sull’ambito dei "succedanei del salmone" per i gruppi II e III
Le voci relative al gruppo II e al gruppo III sono sostituite per precisare che i coloranti sono consentiti solo per surimi e prodotti analoghi e per i succedanei del salmone a base di Theragra chalcogramma, Pollachius virens e Clupea harengus. Per il gruppo II è previsto l’uso "quantum satis"; per il gruppo III è previsto un limite massimo combinato di 500 mg/kg, con riferimento alla nota (84).
Aggiornamento della voce relativa al licopene (E 160d)
La prima voce del licopene (E 160d) è sostituita per indicare che il suo impiego è consentito solo nei succedanei del salmone a base di Theragra chalcogramma, Pollachius virens e Clupea harengus, con un limite massimo di 10 mg/kg.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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