Regolamento (UE) 2020/1995
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/... della Commissione del 4 dicembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1261 per quanto riguarda le modifiche amministrative delle informazioni relative all’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «Hypred’s iodine based products» (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in via amministrativa l’autorizzazione dell’Unione già concessa alla famiglia di biocidi "Hypred's iodine based products". La modifica recepisce una notifica presentata dal titolare e il parere favorevole dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, confermando che le condizioni per l’autorizzazione restano soddisfatte dopo le variazioni richieste. L’atto sostituisce inoltre l’allegato tecnico con il nuovo sommario delle caratteristiche della famiglia di prodotti, includendo i meta-SPC e i singoli prodotti autorizzati.
Modifica amministrativa dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "Hypred's iodine based products".
Ambito di applicazione
Si applica alla famiglia di biocidi "Hypred's iodine based products" autorizzata a livello dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, per il tipo di prodotto 03 (igiene veterinaria). Riguarda l’aggiornamento amministrativo dell’autorizzazione già rilasciata a HYPRED SAS, con modifica del nome del titolare in "HYPRED SAS – KERSIA Group" e sostituzione dell’allegato contenente il sommario delle caratteristiche della famiglia di prodotti. Le disposizioni producono effetti in tutti gli Stati membri e sono rilevanti anche ai fini SEE; non emergono esclusioni territoriali o settoriali ulteriori.
Modifica amministrativa dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "Hypred's iodine based products"
Il regolamento aggiorna l’autorizzazione dell’Unione già rilasciata alla famiglia di biocidi "Hypred's iodine based products". L’intervento è motivato dalla notifica di modifiche amministrative presentata dal titolare e dal successivo parere favorevole dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che conferma la permanenza delle condizioni sostanziali richieste dal regolamento (UE) n. 528/2012.
Contesto normativo e motivazione dell’intervento
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, in particolare l’articolo 50, paragrafo 2. L’autorizzazione dell’Unione era stata inizialmente concessa il 20 settembre 2018 con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1261 a favore di HYPRED SAS, con numero EU-0018397-0000. Successivamente, il 4 aprile 2019, il titolare ha notificato all’ECHA modifiche amministrative dell’autorizzazione, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, articolo 11. L’Agenzia ha poi qualificato le modifiche come amministrative ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e ha attestato che, dopo l’aggiornamento, restano soddisfatti i requisiti dell’articolo 19.
Modifiche apportate all’atto precedente
Il regolamento interviene in modo puntuale sul regolamento di esecuzione (UE) 2018/1261:
- all’articolo 1, la denominazione del titolare "HYPRED SAS" è sostituita con "HYPRED SAS – KERSIA Group";
- l’allegato originario è integralmente sostituito dall’allegato del nuovo regolamento.
Struttura dell’allegato e dati amministrativi essenziali
L’allegato contiene il sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi. La famiglia è classificata nel tipo di prodotto 03 – igiene veterinaria. L’autorizzazione mantiene il numero EU-0018397-0000; è indicata una data di rilascio dell’autorizzazione dell’11 ottobre 2018 e una scadenza al 30 settembre 2028. Il titolare è indicato come HYPRED SAS – KERSIA Group, con sede a Dinard, Francia.
Sono inoltre elencati i fabbricanti dei biocidi e dei principi attivi, nonché i siti produttivi pertinenti. Il principio attivo è lo iodio (CAS 7553-56-2, CE 231-442-4), in combinazione con un tensioattivo a base di alcoli C12-14 etossilati.
Composizione della famiglia di biocidi
L’allegato distingue più meta-SPC, ciascuno con composizioni specifiche e denominazioni commerciali diverse. In linea generale, la famiglia comprende prodotti:
- pronti all’uso per immersione post-mungitura;
- pronti all’uso per immersione, spruzzatura o applicazione di schiuma pre e post-mungitura;
- concentrati da diluire per immersione, spruzzatura o schiuma;
- prodotti pronti all’uso con attività virucida per immersione post-mungitura;
- prodotti pronti all’uso identificati come 5.500 ppm.
Le concentrazioni di iodio variano, a seconda del meta-SPC e del singolo prodotto, da 0,25% a 2,5%, con formulazioni di tipo "AL – altri liquidi" oppure "SL – concentrato solubile".
Usi autorizzati e destinatari
Gli usi autorizzati riguardano la disinfezione dei capezzoli del bestiame da latte, in ambiente chiuso, mediante immersione, spruzzatura o applicazione di schiuma:
- prima della mungitura, con azione battericida e lieviticida;
- dopo la mungitura, con azione battericida, lieviticida e, a seconda del meta-SPC, alghicida e virucida.
Gli organismi bersaglio variano a seconda del meta-SPC e includono batteri Gram-positivi aerobici, batteri Gram-negativi aerobici, lieviti, alghe e, nei casi previsti, virus. Gli utilizzatori autorizzati sono professionali.
Dosi, modalità di applicazione e frequenze
Le dosi autorizzate sono differenziate per specie:
- mucche e bufale: da 3 a 10 ml, con dosi raccomandate spesso pari a 5 ml o 5-8 ml;
- pecore: da 1,5 a 5 ml, con dosi raccomandate pari a 1,5 ml o 1,5-3 ml;
- capre: da 2,5 a 6 ml, con dosi raccomandate pari a 2,5 ml o 2,5-4 ml.
La frequenza di applicazione è normalmente da 2 a 3 volte al giorno. Per i prodotti concentrati è prevista la preparazione di diluizioni, in particolare al 10% per attività battericida, lieviticida e alghicida, e al 20% per ottenere anche un’azione virucida.
Misure di sicurezza, primo soccorso e smaltimento
L’allegato contiene ampie istruzioni di sicurezza. Tra le misure ricorrenti figurano:
- uso di guanti, indumenti protettivi e protezione oculare;
- lavaggio accurato delle mani dopo l’uso;
- tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini;
- in alcuni casi, evitare l’inalazione di polveri, aerosol o vapori.
Le istruzioni di primo soccorso prevedono il trasferimento all’aria aperta in caso di inalazione, il lavaggio con acqua in caso di contatto cutaneo, il risciacquo prolungato degli occhi in caso di contatto oculare e il ricorso al medico o al centro antiveleni nei casi indicati. In caso di ingestione, non deve essere indotto il vomito.
Per lo smaltimento, il prodotto inutilizzato e il relativo imballaggio devono essere eliminati secondo le disposizioni locali. Il prodotto usato può, secondo le norme locali, essere scaricato nella rete fognaria municipale o smaltito nel deposito del letame, mentre va evitato il rilascio in impianti di trattamento individuali delle acque reflue. La conservazione è fissata in 2 anni in contenitori HDPE, con divieto di stoccaggio oltre i 30°C.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è inoltre indicato come testo rilevante ai fini del SEE.
Disposizioni principali
Modifica del titolare dell’autorizzazione
All’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1261, il nome "HYPRED SAS" è sostituito da "HYPRED SAS – KERSIA Group".
Sostituzione dell’allegato tecnico
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1261 è sostituito dall’allegato del nuovo regolamento, che riporta il sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi, i meta-SPC, le composizioni, gli usi autorizzati e i singoli prodotti coperti.
Base giuridica e qualificazione della modifica
La Commissione agisce ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. La modifica è qualificata, sulla base del parere dell’ECHA, come rientrante nell’articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del medesimo regolamento, cioè tra le modifiche amministrative.
Parere dell’ECHA e conferma delle condizioni di autorizzazione
Il 19 giugno 2019 l’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha trasmesso il parere sulle modifiche proposte, concludendo che, anche dopo l’attuazione delle stesse, restano soddisfatte le condizioni dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012. Il 28 giugno 2019 l’Agenzia ha trasmesso la revisione della sintesi delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contenuto tecnico dell’autorizzazione aggiornata
L’allegato disciplina la famiglia di biocidi per il tipo di prodotto 03 (igiene veterinaria), con autorizzazione n. EU-0018397-0000 e scadenza al 30 settembre 2028. Sono indicati i diversi meta-SPC: prodotti pronti all’uso per immersione, per immersione/spruzzatura/schiuma pre e post-mungitura, prodotti concentrati e prodotti con attività virucida, con composizioni specifiche a base di iodio e tensioattivi e con diversi contenuti percentuali.
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