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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/139

Regolamento delegato (UE) 2021/139 della Commissione del 4 dicembre 2020 che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti al fine di tenere conto del recesso del Regno Unito dall’Unione

Normativa europea32021R0139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna il regolamento (UE) 2019/125 per tener conto del recesso del Regno Unito dall’Unione e dell’applicazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. In concreto, rimuove il Regno Unito dall’elenco delle autorità competenti degli Stati membri e lo reintroduce come autorità rilevante per l’Irlanda del Nord, oltre a inserirlo tra le destinazioni ammesse dall’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione. La misura si applica dal 1° gennaio 2021, con efficacia retroattiva giustificata da ragioni di certezza del diritto e di continuità operativa per gli esportatori.

Modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 per adeguare le autorità competenti e le destinazioni dell’autorizzazione generale di esportazione in seguito al recesso del Regno Unito, con specifiche per l’Irlanda del Nord.

Ambito di applicazione

Si applica ai soggetti e alle operazioni disciplinati dal regolamento (UE) 2019/125, in particolare agli esportatori di merci elencate nell’allegato IV che necessitano di autorizzazione o beneficiano dell’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione. Incide sulla determinazione dell’autorità competente per le domande presentate da esportatori stabiliti o residenti in Irlanda del Nord e sull’elenco delle destinazioni verso cui l’autorizzazione generale è utilizzabile. L’ambito territoriale è collegato al Regno Unito dopo la fine del periodo transitorio dell’accordo di recesso, con applicazione al e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord ai sensi del protocollo Irlanda/Irlanda del Nord; per il resto del Regno Unito il regolamento mira a riflettere il venir meno dell’applicazione del diritto UE dal 1° gennaio 2021. Si applica dal 1° gennaio 2021.

Modifica del regolamento (UE) 2019/125 per effetto della Brexit

Il regolamento delegato (UE) 2021/139 interviene sul regolamento (UE) 2019/125, che disciplina il commercio di determinate merci utilizzabili per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. La modifica è adottata per adeguare il sistema di controlli al recesso del Regno Unito, tenendo conto del periodo transitorio terminato il 31 dicembre 2020 e delle regole speciali applicabili all’Irlanda del Nord ai sensi del protocollo allegato all’accordo di recesso.

Finalità della modifica

La Commissione evidenzia che, dal termine del periodo transitorio, il diritto dell’Unione cessa di applicarsi nel Regno Unito, salvo la disciplina speciale relativa all’Irlanda del Nord. Poiché il regolamento (UE) 2019/125 attribuisce alle autorità competenti un ruolo nell’autorizzazione di esportazioni verso paesi terzi e nell’uso dell’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione, si rende necessario aggiornare gli allegati per evitare incertezze operative e garantire continuità agli esportatori dell’Unione.

Ambito materiale del regolamento

Il regolamento incide esclusivamente sugli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125:

  • l’allegato I contiene l’elenco delle autorità competenti;
  • l’allegato V contiene l’elenco delle destinazioni cui si applica l’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione.

La base normativa richiamata è l’articolo 24, primo comma, del regolamento (UE) 2019/125.

Autorità competenti: soppressione e nuova voce per l’Irlanda del Nord

Nell’allegato I, parte A, la voce relativa al Regno Unito è soppressa dall’elenco delle autorità degli Stati membri. Contestualmente, viene inserita una nuova parte C dedicata alle "Autorità del Regno Unito per quanto riguarda l’Irlanda del Nord".

La nuova voce opera dal 1° gennaio 2021 ed è subordinata all’applicazione del regolamento (UE) 2019/125 al e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, in conformità con l’articolo 5, paragrafo 4, e con l’allegato 2, punto 47, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

La parte C indica in particolare:

  • per le importazioni di merci elencate nell’allegato II: Department for International Trade (DIT), Import Licensing Branch (ILB), con email enquiries.ilb@trade.gov.uk;
  • per esportazioni di merci e assistenza relativa a merci elencate negli allegati II, III o IV: Department for International Trade, Export Control Joint Unit, 3 Whitehall Place, London SW1A 2AW, Regno Unito, tel. +44 2072154594, email eco.help@trade.gov.uk.

Destinazioni ammesse dall’autorizzazione generale di esportazione

Nell’allegato V, parte 2, relativo alle "Destinazioni", viene aggiunto il Regno Unito dopo la voce "Ucraina". Anche questa modifica è espressamente subordinata all’applicazione del regolamento (UE) 2019/125 al e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, ai sensi del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, e si applica dal 1° gennaio 2021.

La scelta si fonda sul fatto che il Regno Unito ha ratificato il protocollo n. 13 della CEDU, relativo all’abolizione della pena di morte in tutte le circostanze, soddisfacendo quindi la condizione prevista per l’inserimento tra le destinazioni ammesse dall’autorizzazione generale.

Effetti pratici per gli operatori

Sul piano operativo, il regolamento:

  • riallinea l’individuazione dell’autorità competente per le domande e le notifiche connesse al controllo delle esportazioni verso paesi terzi;
  • consente di mantenere il Regno Unito tra le destinazioni per le quali è utilizzabile l’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione;
  • evita interruzioni o incertezze per gli esportatori dell’Unione, in particolare per quelli che commercializzano merci dell’allegato IV per fini terapeutici legittimi.

Decorrenza e applicazione retroattiva

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021. La retroattività è giustificata dalla Commissione con esigenze di certezza del diritto e di continuità delle operazioni commerciali dopo la fine del periodo transitorio.

Natura dell’atto

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati del regolamento (UE) 2019/125

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento delegato.

Autorità competenti e Irlanda del Nord

Nell’allegato I, la voce relativa al Regno Unito è soppressa dalla parte A relativa alle autorità degli Stati membri. È invece aggiunta una nuova parte C dedicata alle autorità del Regno Unito per quanto riguarda l’Irlanda del Nord, con indicazione del Department for International Trade (DIT), dell’Import Licensing Branch (ILB) e dell’Export Control Joint Unit, per importazioni, esportazioni e assistenza relativa alle merci elencate negli allegati II, III e IV, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Destinazioni dell’autorizzazione generale di esportazione

Nell’allegato V, parte 2, dopo la voce "Ucraina" è inserito il "Regno Unito", con la precisazione che ciò vale fatta salva l’applicazione del regolamento (UE) 2019/125 al e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, conformemente al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, dal 1° gennaio 2021.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecommercio internazionalecontrollo delle esportazionidiritti umanidazi e misure commercialibrexit

Testo integrale

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