Regolamento (UE) 2021/269
Regolamento delegato (UE) 2021/269 della Commissione del 4 dicembre 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/427 per quanto riguarda la data di applicazione delle modifiche apportate a determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in modo puntuale sul regolamento delegato (UE) 2020/427, differendone la data di applicazione al 1o gennaio 2022. La modifica è adottata nel contesto del rinvio generale di date previsto dal regolamento (UE) 2020/1693 a causa della pandemia di COVID-19. L’obiettivo dichiarato è assicurare certezza del diritto allineando l’entrata in applicazione delle nuove norme dettagliate di produzione biologica alla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848.
Modifica la data di applicazione di una modifica al regolamento delegato (UE) 2020/427 relativa a determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici.
Ambito di applicazione
Si applica alle norme dettagliate di produzione biologica già introdotte dal regolamento delegato (UE) 2020/427 e, indirettamente, agli operatori del settore biologico disciplinati dal regolamento (UE) 2018/848. La modifica riguarda esclusivamente la data dalla quale tali norme si applicano: il nuovo testo fissa l’applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/427 al 1o gennaio 2022. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE. Non contiene esclusioni soggettive o territoriali ulteriori.
Regolamento delegato (UE) 2021/269 della Commissione
Il regolamento interviene in modo limitato ma rilevante sulla tempistica di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/427, che ha modificato l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 in materia di produzione biologica. La finalità è di coordinare la decorrenza delle norme tecniche con il rinvio generale delle date di applicazione del quadro biologico europeo, deciso nel contesto dell’emergenza COVID-19.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2020/1693, con il quale il legislatore dell’Unione ha posticipato di un anno la data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 e di altre date previste dal medesimo testo. In tale quadro, il regolamento delegato (UE) 2020/427, che ha introdotto modifiche a determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici, deve essere allineato alla nuova tempistica generale per garantire certezza del diritto e coerenza sistematica.
Modifica apportata
L’unica modifica sostanziale è contenuta nell’articolo 1: il secondo comma dell’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/427 è sostituito e la sua applicazione è differita al 1o gennaio 2022. La disposizione opera quindi come un rinvio della decorrenza delle nuove norme tecniche di produzione biologica già adottate.
Entrata in vigore e decorrenza
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Quanto all’applicazione, il testo precisa che esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021, pur incidendo sulla futura applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/427 dal 1o gennaio 2022. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.
Disposizioni principali
Rinvio della data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/427
L’articolo 1 sostituisce il secondo comma dell’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/427, stabilendo che esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022, invece della precedente data di applicazione.
Contesto e finalità della modifica
I considerando precisano che il rinvio è conseguenza della pandemia di COVID-19 e del conseguente posticipo, disposto dal regolamento (UE) 2020/1693, della data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 e di altre date connesse. La Commissione richiama l’esigenza di certezza del diritto e di coerenza temporale tra il regolamento base e le norme tecniche modificate dal regolamento delegato (UE) 2020/427.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2021. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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